Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte o di invalidità totale e permanente
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte o di invalidità totale e permanente
a premio unico
per il debito residuo di finanziamenti o prestiti
Convenzioni G934 - G935 - G936
(tariffe 452U - 453U - 454U)
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota informativa
• Condizioni di assicurazione
• Glossario
Mod. F.CPIVITA 05/13
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000 - Xxxx. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019 Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30/04/2013
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (oggi IVASS).
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società” o “Impresa”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei grup- pi assicurativi con il numero 026;
b) la sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - XXXXXX - Xxxxxx;
c) recapiti
Telefono: x00 000.00.00000;
indirizzo telematico: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
d) La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’ISVAP (oggi IVASS) n. 2703 dell’11 giugno 2009 ed è iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00172.
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non deri- vanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all’ultimo bilancio approvato ammonta a Euro 6.041.730.225, di cui Euro 300.000.000 di capi- tale sociale interamente versato e Euro 5.741.730.225 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità della gestione vita è pari a 164%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibi- le e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto qui descritto assicura in caso di decesso e di invalidità totale e permanente ed è specificatamente rivolto ai Clienti della Consel
S.p.A. sottoscrittori di contratti di finanziamento.
Le coperture assicurative più avanti descritte sono prestate attraverso delle specifiche polizze collettive stipulate tra Alleanza Toro S.p.A e Consel
S.p.A. (di seguito “Contraente”) in qualità di ente erogatore del finanziamento a favore dell’Assicurato. Più precisamente
− Tariffa 452U: destinata ai sottoscrittori di contratti di finanziamento Finalizzato e Arredamento (collegata alle convenzioni G934 e G936);
− Tariffa 453U: destinata ai sottoscrittori di contratti di finanziamento Veicoli (collegata alle convenzioni G934 e G936);
− Tariffa 454U: destinata ai sottoscrittori di contratti di Prestito Personale (collegata alle convenzioni G935 e G936).
Per le tariffe 452U e 453U, l’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione deve essere non inferiore a 18 anni, mentre l’età massima al ter- mine della copertura assicurativa non può eccedere i 70 anni; per la tariffa 454U, l’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione deve esse- re non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni, mentre l’età massima al termine della copertura assicurativa non può eccedere i 75 anni. La durata dell’assicurazione, definita in relazione alla durata del finanziamento sottoscritto, può variare tra un minimo di 12 ed un massimo di 72 mesi per la tariffa 452U e 120 mesi per le tariffe 453U e 454U, tenendo comunque presente che l’età massima dell’Assicurato a scadenza è di 70 anni per le tariffe 452U e 453U e 75 anni per la tariffa 454U.
Il presente contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di decesso
Il contratto prevede il pagamento, agli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato, del capitale assicurato (definito ai sensi dell’art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione) qualora l’Assicurato stesso deceda per qualsiasi causa nel corso della durata contrattuale.
b) Prestazioni in caso di invalidità
Il contratto prevede il pagamento all’Assicurato del capitale assicurato qualora l’Assicurato stesso nel corso della durata divenga invalido in modo permanente a seguito di infortunio o di malattia. La definizione del capitale assicurato e la misura dell’invalidità permanente ai fini del riconoscimento della prestazione sono specificate all’art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Non sono previste prestazioni accessorie o complementari.
La decorrenza della copertura assicurativa è disciplinata dall’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
I Clienti del Contraente potranno aderire alla polizza sottoscrivendo apposita dichiarazione riguardante anche le proprie condizioni di salute, riportata nel modulo di adesione.
Si richiama l’attenzione del Contraente e degli Assicurandi sulla necessità di leggere attentamente la dichiarazione di assicurabilità riportata nel modulo di adesione, la cui sottoscrizione è presupposto essenziale per l’adesione alla coper- tura assicurativa e che deve corrispondere a verità ed esattezza. Si invita l’Assicurando a leggere con particolare atten-
zione le clausole concernenti le esclusioni (art. 6 delle Condizioni di Assicurazione), la durata delle coperture nonché la durata di uno o più periodi di carenza contrattuale previsti.
4. Premi
A fronte delle garanzie previste dal contratto, il Contraente deve corrispondere un premio unico anticipato per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è calcolato in funzione dell’entità del capitale, della durata della copertura e della tipologia del finanziamento.
Il Contraente versa alla Società il premio cumulativo relativo a tutte le operazioni di finanziamento assistite da copertura assicurativa sotto- scritte nel mese precedente, esclusivamente mediante bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento o del prestito, la Società restituisce all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell’Assicurato per il tramite del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Tariffa | Convenzione | Capitale finanziato | Durata finanziamento | Costi | Periodicità di addebito | Modalità di prelievo | Quota parte dei costi perce- pita in media dall'interme- diario | |||
% | importo | |||||||||
fino a | Unica | 83,99% | 58,32% | € | 13,97 | |||||
€ 32.000,00 | In un'unica | |||||||||
452U | G934 - G936 | oltre | soluzione al | Incluso nel | ||||||
€ 32.000,00 e fino a € 60.000,00 | Unica | 83,70% | versamento del premio | premio unico | 57,44% | € | 358,44 | |||
fino a | fino a 72 mesi | 79,01% | In un'unica soluzione al versamento del premio | 78,94% | € | 129,51 | ||||
453U | G934 - G936 | € 52.000,00 | da 73 a 120 mesi | 78,01% | Incluso nel | 77,82% | € | 364,74 | ||
oltre | premio unico | |||||||||
€ 52.000,00 e fino a | fino a 72 mesi | 78,70% | 78,59% | € | 749,62 | |||||
da 73 a 120 mesi | 77,23% | 76,96% | € | 1.230,41 | ||||||
€ 60.000,00 | ||||||||||
fino a | fino a 35 mesi | 83,54% | 86,56% | € | 58,46 | |||||
da 36 a 59 mesi | 80,93% | 84,52% | € | 118,64 | ||||||
€ 32.000,00 | da 60 a 72 mesi | 82,86% | In un'unica | 86,04% | € | 276,79 | ||||
da 73 a 96 mesi | 77,63% | 84,61% | € | 371,41 | ||||||
454U | G935 - G936 | soluzione al | Incluso nel | |||||||
da 97 a 120 mesi | 68,98% | 81,49% | € | 444,05 | ||||||
versamento | premio unico | |||||||||
fino a 35 mesi | 83,30% | 86,37% | € | 752,77 | ||||||
oltre | del premio | |||||||||
€ 32.000,00 e | ||||||||||
da 36 a 59 mesi | 80,57% | 84,22% | € | 647,34 | ||||||
da 60 a 72 mesi | 82,67% | 85,88% | € | 1.006,83 | ||||||
fino a | ||||||||||
€ 60.000,00 | ||||||||||
da 73 a 96 mesi | 77,50% | 84,52% | € | 871,98 | ||||||
da 97 a 120 mesi | 68,80% | 81,35% | € | 818,80 |
6. Sconti
Non sono previsti sconti sui premi.
7. Regime fiscale (*)
Il premio versato a copertura del rischio di decesso o invalidità totale e permanente non è soggetto ad imposta sulle assicurazioni.
I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell’Assicurato non sono soggette all’IRPEF e all’imposta sulle successioni e donazio- ni.
I capitali corrisposti a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le regole proprie di tale categoria di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.
(*) Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento in cui la Società consegna al Contraente la polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comu- nicazione di accettazione della copertura.
Le coperture assicurative entrano in vigore secondo quanto disciplinato dall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione e si intendono sospese qualora il premio pattuito non venga pagato nei termini ivi previsti.
9. Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede la possibilità di riscatto né di riduzione delle prestazioni.
10. Revoca della proposta
Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.
A seguito della revoca la Società rimborsa al Contraente quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
11. Diritto di recesso
Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo. Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:
1) il Contraente deve comunicare alla Società – a mezzo lettera raccomandata – la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli ele- menti identificativi del contratto;
2) la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spe- dizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese di emissione sostenute per il contratto.
12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effet- tiva esistenza dell’obbligo.
L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della completa documentazione richiesta.
Ai sensi dell’art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assi- curazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
telefax: 011.0029.893
email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN – NET.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
16. Comunicazioni del Contraente alla Società
Al presente contratto non si applica il disposto dell’art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell’Assicurato: nessuna comu- nicazione in merito deve quindi essere resa alla Società.
17. Conflitto di interessi
La Società si è dotata di una politica per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti assi- curativi in genere, emanando le relative procedure attuative.
Principi generali
Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, la Società e i Soggetti rilevanti (questi ultimi come definiti dal Regolamento congiunto Consob - Banca d’Italia del 29 ottobre 2007) operano nell’interesse dei clientie, a tal fine, si impegnano ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbiano direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo.
Qualora il conflitto di interesse risulti non evitabile, la Società e i Soggetti rilevanti operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile, sulla base di decisioni adeguatamente motivate e formalizzate.
La politica e le procedure aziendali adottate dalla Società garantiscono la corretta individuazione e l’efficace gestione dei conflitti di interes- se, attribuendo chiaramente le responsabilità e individuando i relativi presidi di controllo.
Identificazione dei conflitti di interesse
La Società individua le situazioni di conflitto di interesse sin dalla fase di progettazione dei prodotti e, successivamente, nella fase commer- ciale di remunerazione e incentivazione della rete di vendita.
Costituiscono situazioni di conflitto quelle in cui la Società (o i Soggetti rilevanti):
a) abbiano la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
b) siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato, distinto da quello del cliente medesimo;
c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
d) svolgano la medesima attività del cliente;
e) ricevano o possano ricevere da un soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, utilità sotto forma di dena- ro, beni o servizi diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
In tale contesto, si precisa che:
Retrocessione di commissioni
La Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Conti deposito degli attivi a copertura delle riserve tecniche
Le condizioni economiche dei conti di deposito sono costantemente arbitrate al fine di assicurare i migliori standard di mercato. Incentivi
La Società non ha attualmente in essere politiche di incentivazione differenziate per tipologia di prodotto.
Gestione dei conflitti di interesse
Per ogni situazione di potenziale conflitto di interesse, la Società adotta le opportune iniziative volte a prevenire o a evitare l’effettiva insor- genza del conflitto. In tal senso la Società è dotata di una adeguata struttura organizzativa e di procedure operative atte ad identificare, gesti- re e monitorare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse in merito all’offerta o alla gestione deiprodotti assi- curativi.
La Società ha inoltre istituito un registro nel quale annottare le suddette situazioni.
Qualora la Società ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interressi del cliente sia evitato, la Società provvederà a darne adeguata informativa al cliente.
Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Alleanza Toro S.p.A
Amministratore Delegato
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30/04/2013
Art. 1 Oggetto della copertura
La Società riconosce all’Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per decesso per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Invalidità Totale e Permanente, per tutti gli Assicurati.
Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
2.1 Tariffa 452U e 453U
E’ assicurabile la persona fisica, sottoscrittore o garante del finanziamento concesso dal Contraente, di importo massimo finanziato pari ad Euro 60.000,00 con durata non superiore ai 72 mesi per i finanziamenti Arredamento e Finalizzato e con durata non superiore ai 120 mesi per i finanziamenti Veicoli, la cui scadenza sia prevista entro il compimento dei 70 anni di età. Si aderisce alla copertura assicurativa sottoscriven- do il modulo di adesione.
2.2 Tariffa 454U
È assicurabile la persona fisica, richiedente o coobbligato/cointestatario del prestito personale concesso dal Contraente, di importo massimo finanziato pari ad Euro 60.000,00 con durata massima pari a 120 mesi, la cui scadenza sia prevista entro il compimento dei 75 anni di età, e che al momento dell’adesione non ha ancora compiuto i 70 anni di età. Si aderisce alla copertura assicurativa sottoscrivendo il modulo di adesione.
Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie
3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento da parte del Contraente.
La Società periodicamente predisporrà e invierà al Contraente un documento riepilogativo contenente l’importo dei premi da versare per cia- scun nuovo Assicurato: il pagamento di detti premi dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione di tale documento.
3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento;
- per le tariffe 452U e 453U alla fine del mese di compimento del 70° anno di età da parte dell’Assicurato; per la tariffa 454U alla fine del mese di compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato;
- in caso di sinistro pagato per Decesso o Invalidità Totale e Permanente di cui all’art. 5 - “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assi- curative“ delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di rimborso di parte del premio ai sensi del seguente punto 3.3.
3.3 Estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, sempreché l’estinzione del finanziamento non sia dovuta all’evento assi- curato, la Società rimborsa all’Assicurato per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla sca- denza originaria.
Tale rimborso è calcolato dalla Società: per il premio al netto dei caricamenti, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scaden- za originaria della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza originaria della copertura.
In particolare l’importo da rimborsare è dato dalla somma degli importi R1 e R2 calcolati secondo le modalità di seguito riportate.
3.3.1 Restituzione della parte di premio relativa alla copertura assicurativa (R1)
Il rimborso di questa parte è a carico della Società e viene calcolato secondo la seguente formula: R1 = [premio * (1- costo totale percentuale)] * (n-t)/n * (cap.res./cap.iniz.)
dove :
R1 = importo da rimborsare relativo alla copertura assicurativa;
premio = importo versato in occasione dell’adesione alla copertura assicurativa;
costo totale percentuale = il costo complessivo applicato al contratto come definito al punto 5 della Nota informativa; n = durata originaria in mesi della posizione assicurativa;
t = tempo trascorso in mesi dall’inizio della copertura assicurativa alla richiesta di estinzione del finanziamento; cap.res. = capitale assicurato residuo calcolato all’epoca t;
cap.iniz. = il capitale assicurato iniziale.
3.3.2 Restituzione della parte di costi applicati al contratto (R2)
Il rimborso di questa parte è a carico della Società e viene calcolato secondo la seguente formula:
R2 = (costo totale percentuale * premio)* (n-t)/n dove :
R2 = importo da rimborsare relativo ai costi;
costo totale percentuale = il costo complessivo applicato al contratto come definito al punto 5 della Nota informativa; premio = importo versato in occasione dell’adesione alla copertura assicurativa;
n = durata originaria in mesi della posizione assicurativa;
t = tempo trascorso in mesi dall’inizio della copertura assicurativa alla richiesta di estinzione del finanziamento.
La richiesta di rimborso del premio non goduto dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Società per il tramite del Contraente.
In alternativa al rimborso del premio la Società, su richiesta dell’Assicurato per il tramite del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino
al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.
Art. 4 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dalle polizze entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione alla Società a mezzo di lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso dal contratto determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
5.1 Copertura assicurativa per Decesso
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa. La Società liquida il capitale assicurato ovvero una somma uguale al debito resi- duo in linea capitale, risultante al momento del decesso, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finan- ziamento o prestito personale, esclusi eventuali importi di rate insolute.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente, a seguito di infortunio o malattia, di grado non inferiore al 66%.
Il grado di invalidità permanente totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie profes- sionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 in vigore al 31 dicem- bre 1999.
La Società liquida il capitale assicurato ovvero una somma uguale al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro definito in fase di sottoscrizione del contratto di prestito personale, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza ed esclusi eventuali importi di rate insolute.
Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in caso di malattia la data di presentazione della domanda agli enti competenti o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
Art. 6 Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell’Assicurato ovvero del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; tossicodipendenze, alcolismo acuto e cronico, abuso di farmaci, nonché gli infortuni, le malattie e le invalidità da essi derivanti;
d) infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) infortuni, infermità e malattie già noti alla data di decorrenza dell’assicurazione e loro conseguenze. Le coperture sono inoltre escluse nel caso l’Assicurato risulti già riconosciuto invalido alla data di decorrenza, anche se per patologie diverse da quelle per cui presenta la richie- sta di prestazione;
g) stati depressivi, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche, nonché gli infortuni, le malattie e le invalidità da essi derivanti;
h) infortuni o malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) infortuni o malattie che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) HIV e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro.
Art. 7 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiari sono l’Assicurato in caso di invalidità permanente e i suoi eredi testamentari o legittimi in caso di decesso.
Art. 8 Premi dell’assicurazione
Il premio è unico, anticipato e dipende dall’importo e dalla durata del finanziamento.
Art. 9 Massimali e limitazioni
Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dalla Società è Euro 60.000,00.
Art. 10 Denuncia e gestione dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Xxxxxx S.p.A. che provvederà ad inoltrare le denunce ad Alleanza Toro S.p.A. L’Assicurato potrà utilizzare gli appositi moduli di denuncia sinistro forniti dietro richiesta telefonica al numero verde 000.00.00.00.
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare alla Società tutta la documentazione, richiesta dalla Società stessa, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla prestazione.
In particolare dovranno essere consegnati i documenti di seguito elencati. In caso di decesso dell’Assicurato:
- certificato di morte;
- relazione del medico curante, redatta su apposito modulo da richiedere alla Società;
- copia integrale ed autentica delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza degli Assicurati, negli ultimi 24 mesi, presso ospe- dali o case di cura;
- originali dell’atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti:
a) se gli Assicurati hanno lasciato o meno testamento;
b) se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico od ultimo valido non impugnato;
c) l’elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari del de cuius con l’indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell’età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
d) in caso di designazione del beneficio agli eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedova che non abbia superato il 55° anno di età.
In caso di presenza tra gli aventi diritto di minori o incapaci:
- originale del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società da ogni responsabilità.
In caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc..):
- copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desu- mano le precise circostanze del decesso;
- copia dell’eventuale referto autoptico.
La Società, informata del decesso, potrà fornire una richiesta di documentazione personalizzata e indicare l’importo liquidabile da comunicare eventualmente al Giudice Tutelare.
In caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato:
- certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed even- tuale verbale di incidente stradale.
In ogni caso, la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
La Società potrà inoltre richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.
Art. 11 Liquidazione dei sinistri
La Società si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 12 Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Art. 13 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Società dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
Art. 14 Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che xxxxxx- ste all’atto dell’adesione all’assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra la Società e il Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro compe- tente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato e/o avente diritto.
Art. 17 Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive integrazioni e modificazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assi- curazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.
GLOSSARIO
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30/04/2013
Assicurato: la persona fisica per la quale è prestata l’assicurazione e che sostiene indirettamente l’onere economico connesso al pagamento dei premi.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
Contraente: Consel S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti Arredamento, Finalizzati e Veicoli o Prestiti Personali concessi dallo stesso Contraente.
Data di Decorrenza: data in cui le garanzie assicurative previste dalle polizze hanno effetto.
Data di Cessazione delle Garanzie: data in cui le garanzie assicurative previste dalle polizze non hanno più effetto.
Decesso: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dalla Società in base alle condizioni di assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Totale e Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione per garantire la stabili- tà del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, la Società presta le garanzie.
Parti: Assicurato, Società, Contraente.
Premio: la somma dovuta alla Società per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Contratto di assicurazione a premio unico per le garanzie inabilità temporanea totale al lavoro, perdita d’impiego
e malattia grave abbinato a prestito personale
Polizza collettiva T94/59/847000
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota informativa comprensiva del glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Mod. F.CPIPPDANNI 05/13
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000 - Xxxx. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019 Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30/04/2013
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Alleanza Toro S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in via Mazzini, 53 – 10123 TORINO – ITALIA
c) Telefono: 000.0000000.
Indirizzo telematico: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP (oggi IVASS) n. 2703 dell’11/06/2009 ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00172.
Si rinvia ai siti internet xxx.xxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti al pre- sente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. riferito all’ultimo bilancio approvato ammonta a Euro 6.041.730.225 di cui Euro 300.000.000 di capi- tale sociale interamente versato e Euro 5.741.730.225 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari al 201%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità dispo- nibile - pari a Euro 585.755 migliaia - e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari a Euro 291.775 migliaia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza:
La durata dell’assicurazione, definita in relazione alla durata del finanziamento sottoscritto, può variare tra un mini- mo di 12 ed un massimo di 120 mesi, tenendo comunque presente che l’età massima dell’Assicurato a scadenza è di 75 anni.
Si rinvia all’art. 3, Decorrenza e Cessazione delle Garanzie, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative di seguito descritte sono specificamente rivolte ai Clienti della Consel S.p.A. sottoscrittori di contratti di finanziamen- to e sono prestate attraverso la polizza-convenzione n. T94/59/847000 (per le coperture Inabilità temporanea e totale da infortunio o malattia, Malattia Grave e Perdita d’Impiego), stipulata tra Alleanza Toro S.p.A. e Xxxxxx S.p.A. (di seguito “Contraente”) in qualità di ente erogatore del finanziamento a favore dell’Assicurato.
Il contratto è specificamente rivolto ai Clienti della Consel S.p.A. sottoscrittori di contratti di Prestito Personale. La Polizza-convenzione n. T94/59/847000 prevede le seguenti prestazioni assicurative:
- Prestazione in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro
Il contratto prevede, limitatamente agli Assicurati che al momento del sinistro siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici, il pagamento all’Assicurato, in quanto beneficiario delle prestazioni di un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo di inabilità temporanea e totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia. Il contratto prevede un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, come specificato all’art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.
- Prestazione in caso di Malattia Grave
Il contratto prevede, limitatamente agli Assicurati che al momento del sinistro siano Non Lavoratori, il pagamento all’Assicurato , in quanto beneficiario delle prestazioni, del capitale assicurato (definito ai sensi dell’art. 4. 2 delle Condizioni di Assicurazione) qualora l’Assicurato, nel corso della durata, sia colpito da una malattia grave quale definita nell’art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che qualora il sinistro avvenga entro 90 giorni dalla data di decorrenza, la Società non procederà ad alcun indennizzo.
- Prestazione in caso di Perdita d’Impiego
Il contratto prevede, limitatamente agli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, il pagamento all’Assicurato, in quanto beneficiario delle prestazioni, di un'indennità pari alle rate mensili che hanno sca- denza durante il periodo di disoccupazione conseguente alla perdita di impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Il contratto prevede un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, come specificato all’art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che l’indennità non verrà corrisposta nei casi in cui la notifica di perdita di impiego avvenga entro 90 giorni dalla data di decorrenza.
Non sono previste prestazioni accessorie o complementari.
Le prestazioni assicurative sopra descritte sono offerte solo congiuntamente a quelle previste dalla Convenzione N. G935.
I Clienti del Contraente possono aderire esclusivamente mediante un unico atto di adesione.
La decorrenza della copertura assicurativa è disciplinata dall’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
I Clienti del Contraente potranno aderire alla polizza sottoscrivendo apposita dichiarazione riguardante anche le proprie condizioni di salute, riportata nel modulo di adesione.
Nessuna prestazione è dovuta qualora tali eventi non si siano verificati nel corso del periodo di copertura; in tal caso il premio pagato resta acquisito dalla Società.
Avvertenze:
• Si richiama l’attenzione del Contraente e degli Assicurandi sulla necessità di leggere attentamente la dichiarazione di assicurabilità riportata nel modulo di adesione, la cui sottoscrizione è presupposto essenziale per l’adesione alla copertura assicurativa e che deve corrispondere a verità ed esattezza. Si invita l’Assicurando a leggere con partico- lare attenzione le clausole concernenti le esclusioni (art. 5 delle Condizioni di Assicurazione), la durata delle coper- ture nonché la durata di uno o più periodi di carenza contrattuale previsti.
• L’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione deve essere non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni; resta in ogni caso confermato che l’età massima al termine della copertura assicurativa non può eccedere i 75 anni.
• L’indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti per le singole garanzie dalle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali e dei massimali assicurati, come da artt. 4 e 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: a scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all’applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea da infortunio o Malattia:
1 caso
Periodo di Inabilità al lavoro comprovato: 5/09/1011 – 20/11/2011 Rata mensile come da Modulo di adesione sottoscritto: € 400,00
Indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg: € 0,00
2 caso
Periodo di Inabilità al lavoro comprovato: 5/09/1011 – 20/03/2012 Rata mensile come da Modulo di adesione sottoscritto: € 400,00
Indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg: 4 rate mensili x € 400,00 = € 1.600,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 14 delle Condizioni di Assicurazione).
Avvertenza:
sono presenti cause di nullità e/o cessazione delle garanzie come disciplinato dall’Art. 3.2 “Cessazione delle garanzie” delle Condizioni di Assicurazione.
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento;
- alla fine del mese di compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato;
- in caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia Malattia Grave, di cui all’Art. 4 - “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assi- curative“ delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- alla data di cessazione della copertura assicurativa concessa con la Polizza - Convenzione n. G935.
5. Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).
6. Premi
A fronte delle garanzie previste dal contratto, il Contraente deve corrispondere un premio unico anticipato per ogni Assicurato.
L’ammontare del premio è calcolato in funzione della durata del finanziamento. Il Contraente versa alla Società il premio cumulativo relativo a tutte le operazioni di finanziamento assistite da copertura assicurativa sottoscritte nel mese precedente, esclusivamente mediante bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.
Avvertenza:
non sono previsti sconti di premio
Il contratto è soggetto a costi a carico dell’Assicurato in misura media del 83,66% del premio imponibile del contratto stesso. Pertanto a fronte di un premio imponibile di € 1.000,00 il costo complessivo a carico dell’Assicurato è di € 836,60.
La quota parte di detti costi percepita dall’intermediario è pari al 86 % degli stessi.
Avvertenza:
in caso di estinzione anticipata, di trasferimento del finanziamento, o di cessazione della copertura concessa con la Polizza Convenzione
n. G935, la Società restituisce all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell’Assicurato per il tramite del Contraente, fornisce la copertura assicura- tiva fino alla scadenza contrattuale. Si rinvia all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
8. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge italiana (art. 11 delle Condizioni di Assicurazione).
9. Regime fiscale
Il premio versato a copertura dei rischi di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Malattia Grave e Perdita di Impiego è soggetto ad imposta del 2,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Xxxxxx S.p.A. che provvederà ad inoltrare le denunce ad Alleanza Toro S.p.A.
La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo.
L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art.9 delle Condizioni di Assicurazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risul- tino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. (Art. 10, Liquidazione dei sinistri).
11. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; telefax: 011.0029.893; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descri- zione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la proce- dura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Alleanza Toro S.p.A
Amministratore Delegato
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica, che può coincidere con l’Aderente, per la quale è prestata l’assicurazione e che sostiene indirettamente l’onere economico connesso al pagamento del premio.
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atle- tici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quel- la professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le coperture assicurative non sono operanti. Contraente: Consel S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dallo stesso Contraente. Data di Decorrenza: data in cui le garanzie assicurative previste dalle polizze hanno effetto.
Data di Cessazione delle Garanzie: data in cui le garanzie assicurative previste dalle polizze non hanno più effetto.
Franchigia: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dalla Società in base alle condizioni di assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Totale e Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.
Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazio- ni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, operante fino al 31 dicembre 2012, con lo scopo di svolgere funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competen- ze dell'ISVAP.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipen- denze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore con contratto di lavoro e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavo- ro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto priva- to, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendi- stato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi cate- goria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento auto- nomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub- bliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inseri- mento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie Gravi: le seguenti malattie: ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza rena- le, trapianto di organi principali (cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo).
Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, la Società presta le garanzie.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accesso- rio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Parti: Società, Contraente.
Perdita d’Impiego: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Polizza: la Polizza-convenzione n. T94/59/847000, stipulata fra Contraente e Società.
Premio: la somma dovuta alla Società per la copertura assicurativa prestata.
Società: Alleanza Toro S.p.A. – Via Mazzini, 53 – 10123 Torino.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 30/04/2013
Art. 1 Oggetto della copertura
La Società riconosce all’Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici.
- Copertura per Perdita d’Impiego, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati;
- Copertura per Malattia Grave, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori.
Le garanzie sopra elencate sono offerte solo congiuntamente a quelle previste dalla Polizza-convenzione G935. I clienti della Contraente potranno aderire esclusivamente mediante un unico atto di adesione.
Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
È assicurabile la persona fisica, richiedente o coobbligato/cointestatario del prestito personale concesso dal Contraente, di importo massimo finanziato pari ad Euro 60.000,00 con durata massima pari a 120 mesi, la cui scadenza sia prevista entro il compimento dei 75 anni di età, e che al momento dell’adesione non ha ancora compiuto i 70 anni di età. Si aderisce alle garanzie assicurative sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie
3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento del Contraente.
3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento;
- alla fine del mese di compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato;
- in caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia Malattia Grave, di cui all’Art. 4 - “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assi- curative“ delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- alla data di cessazione della copertura assicurativa concessa con la Polizza – Convenzione n. G935.
In tal caso la Società provvederà alla restituzione del premio all’Assicurato, per il tramite del Contraente, applicando gli stessi criteri di rim- borso previsti dall’art. 3.3 “Estinzione anticipata del finanziamento” che segue.
3.3 Estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento la Società rimborsa all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Tale rimborso è calcolato dalla Società: per il premio al netto delle imposte e dei caricamenti, in funzione degli anni e frazione di anno man- canti alla scadenza originaria della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza originaria della copertura.
In particolare l’importo da rimborsare è dato dalla somma degli importi R1 e R2 calcolati secondo le modalità di seguito riportate.
3.3.1 Restituzione della parte di premio relativa alla copertura assicurativa (R1)
Il rimborso di questa parte è a carico della Società e viene calcolato secondo la seguente formula: R1 = [premio * (1- costo totale percentuale)] * (n-t)/n * (cap.res./cap.iniz.)
dove:
R1 = importo da rimborsare relativo alla copertura assicurativa;
premio = importo versato in occasione dell’adesione alla copertura assicurativa con esclusione delle imposte;
costo totale percentuale = il costo complessivo applicato al contratto come definito al punto 6 della nota informativa; n = durata originaria in mesi della posizione assicurativa;
t = tempo trascorso in mesi dall’inizio della copertura assicurativa alla richiesta di estinzione del finanziamento/cessazione della copertura assicurativa concessa con la polizza convenzione n. G935;
cap.res. = capitale assicurato residuo calcolato all’epoca t; cap.iniz. = il capitale assicurato iniziale.
3.3.2 Restituzione della parte di costi applicati originariamente al contratto (R2)
Il rimborso di questa parte è a carico della Società e viene calcolato secondo la seguente formula:
R2 = (costo totale percentuale * premio)* (n-t)/n dove:
R2 = importo da rimborsare relativo ai costi di gestione (ovvero costi applicati al contratto diversi dai costi di acquisizione); costo totale percentuale = il costo complessivo applicato al contratto come definito al punto 6 della nota informativa; premio = importo versato in occasione dell’adesione alla copertura assicurativa con esclusione delle imposte;
n = durata originaria in mesi della posizione assicurativa;
t = tempo trascorso in mesi dall’inizio della copertura assicurativa alla richiesta di estinzione del finanziamento/cessazione della copertura assicurativa concessa con la polizza convenzione n. G935.
La richiesta di rimborso del premio non goduto dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Società per il tramite del Contraente.
In alternativa, su richiesta del Contraente, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscri- zione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.
Art. 4 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
4.1 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro
La garanzia si applica solo agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici. Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia.
La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi.
In caso di ricovero in Istituto di Cura di durata pari o superiore a 15 giorni, la franchigia si intende ridotta a 15 giorni consecutivi. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
La Società, dopo il periodo di franchigia sopra indicato, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restan- te periodo dell'inabilità stessa.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'appli- cazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
4.2 Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave
La garanzia si applica agli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori.
Il rischio coperto è l’insorgere di una Malattia Grave quando presenti le seguenti caratteristiche:
- ICTUS. Qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tes- suto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente.
- CANCRO. Tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno.
- ATTACCO CARDIACO. Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori:
• anamnesi di precordialgia tipica
• nuove alterazioni elettrocardiografiche
• aumento degli enzimi cardiaci
- PATOLOGIA CORONARICA CHE RICHIEDE INTERVENTO CHIRURGICO. Intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l’oc- clusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirur- giche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un’ostruzione mediante tecniche laser.
- INSUFFICIENZA RENALE. Malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l’assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emo- dialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
- TRAPIANTO DI ORGANI PRINCIPALI. L’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato,pancreas, rene o midollo osseo.
La garanzia è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni.
La Società liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di sinistro, secondo il piano originariamente sotto- scritto, escluse eventuali rate insolute. Come data di sinistro si intende la data di prima diagnosi.
4.3 Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego
La garanzia si applica agli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore.
Il rischio assicurato è la perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La garanzia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi.
L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità). La garanzia è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni.
La Società, dopo il periodo di franchigia sopra indicato, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restan- te periodo di disoccupazione.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remu- nerata di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5 Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente, ovvero del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazio- ne volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) infortuni già verificatisi e malattie note o diagnosticate alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
g) infortuni o malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) infortuni o malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) infortuni o malattie che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) HIV e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro; La copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:
a) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
b) dimissioni;
c) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
d) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
e) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di appren- distato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
f) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
g) i licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
h) le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
i) la messa in Mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
j) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.
Art. 6 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario è l’Assicurato a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Art. 7 Premi dell’assicurazione
Il premio è unico, anticipato e dipende dall’importo e dalla durata del finanziamento ed è incluso nel capitale finanziato. L’ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di finanziamento, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art. 8 Massimali e limitazioni
Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dalla Società è:
- per la garanzia Malattia Grave: euro 60.000,00;
- per le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro e Perdita d’Impiego: euro 1.550,00 per indennità mensile. La prestazione è limitata inoltre a massimo 12 indennità mensili per sinistro e massimo 36 mensilità per la durata della copertura.
Art. 9 Denuncia e gestione dei Sinistri
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Xxxxxx S.p.A. che provvederà ad inoltrare le denunce a Alleanza Toro S.p.A. L'Assicurato potrà utilizzare gli appositi moduli di denuncia sinistro forniti dietro richiesta telefonica al numero verde 000.00.00.00.
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare alla Società tutta la documentazione, richiesta da quest’ultimo, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.
Malattia grave: dichiarazione del medico curante assistita da relativa documentazione sanitaria di supporto.
Perdita d’Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccu- pazione.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 10 Liquidazione dei sinistri
La Società si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro 30 gior- ni da tale ricezione.
Art. 11 Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Società dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Eventuali comunicazio- ni da parte della Società saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
Art. 13 Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che richieste all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra la Società e il Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro compe- tente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
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(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle presta- zione contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazio- ne, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e dife- sa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
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(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in tota- le autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraen- ti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, ban- che, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicura- tori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autovei-
coli, strutture sanitarie, pignoratari, vincolatari, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti o dei sinistri, servizi informatici, tele- matici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e indi- viduazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
– UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, COVIP, CON- SOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione ami- chevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La can- cellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricer- che di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legit- timo.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di prote- zione dei dati personali”, il Cliente e gli eventuali coobbligati
o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati:
a) che i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgi- mento del rapporto contrattuale vengono trattati dalla Società Consel SpA (Via Bellini, 2 - Torino) per finalità di:
- valutazione del merito creditizio;
- prevenzione del sovraindebitamento;
- gestione dei rapporti contrattuali;
- elaborazione statistica;
- tutela e recupero dei crediti;
- trattamento dei dati anche ai sensi del D.Lgs.231/2007; in questo caso le infor- mazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 231/2007, saranno comu- nicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Banca Sella;
- attività di promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di Società terze effettuate anche attraverso telefono.
Gli stessi dati vengono trattati mediante:
- elaborazione elettronica;
- consultazione;
- raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di com- posizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.;
- ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo: 1) di soggetti specificamente incaricati quali con- sulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti neces- sario connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio, ecc.) e ed all'esecuzione del contratto; 2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti conti- nuativi), quali:
- società di servizi informatici;
- sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”);
- società che svolgono servizi di pagamento;
- assicurazioni;
- intermediari del credito;
- agenti in attività finanziaria, anche relativamente alle risultanze del processo di valutazione del merito creditizio del cliente o dell'operazione intermediati;
- società di factoring;
- società di recupero crediti;
- soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- altre Società appartenenti al gruppo bancario denominato Gruppo Banca Sella, nonchè controllate e collegate;
il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali);
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia pres- so terzi;
c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbli- go di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rap- porto contrattuale, è necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli com- porta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del cita- to d.lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Società:
- la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comuni- cazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trat- tati in violazione di legge;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'inte- grazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legitti- mi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.