Common use of Documentazione da presentare Clause in Contracts

Documentazione da presentare. AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Amministrazione, i seguenti documenti: • GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.

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Documentazione da presentare. AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati commissariato del governo. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Amministrazionea seguito di richiesta da parte della Struttura di merito, i seguenti documenti: • GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgsd.lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. Ai sensi dell’art. 26 comma co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario l’affidatario/aggiudicatario che intende intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.

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Documentazione da presentare. AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico, debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: con le modalità previste dall’art. 180 l'indicazione del D.P.P. 11 maggio 2012mittente, n. 9-84/leg indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione la seguente dicitura: Detto plico dovrà contenere, al suo interno, due buste debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con l’indicazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mittente e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). Per riportanti le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, seguenti diciture: All’interno della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Amministrazione, busta “A- Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti documenti, come meglio specificati in seguito: • GARANZIA DEFINITIVA - Istanza di partecipazione (modello “A”); - dichiarazioni (Modello “A2”); - fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; - PassOE - l’attestazione in originale del pagamento della garanzia provvisoria; - copia conforme dell’Attestazione SOA in corso di validità; - dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativo di cui all’art. 103 90 del d. lgsDPR 207/2010 se non in possesso di Attestazione SOA, - Patto di integrità regolarmente firmato. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso - Istanza di consegna anticipata)partecipazione alla procedura che dovrà essere presentata, a copertura degli oneri per preferibilmente, secondo il mancato od inesatto adempimento contrattuale“Modello A – Istanza di partecipazione”, nella misura del 10% dell'importo contrattualeallegato alla presente Lettera di invito, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco contiene l’accettazione di tutte le lavorazioniclausole e condizioni previste nella presente lettera e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con i relativi importila quale il concorrente o suo procuratore o suo institore, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di garaassumendosene la piena responsabilità dichiara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.indicandole specificatamente:

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per L’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Elettrica E Idrica, Di Durata Biennale, Sugli Immobili in Uso E in Proprietà Della Giunta Regionale D’abruzzo, Nelle Province Di L’aquila E Teramo. Cig 740070896f “Non Aprire

Documentazione da presentare. AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’impresa affidataria L’offerente dovrà presentare, ai fini della stipulazione a pena di esclusione, un plico sigillato con nastro adesivo o altro materiale da consentirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la ragione sociale del contrattoconcorrente unitamente all’indirizzo, cf., numero di telefono, fax, e-mail e pec e la dicitura: “NON APRIRE – CIG n. 758947266B OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL LABORATORIO APERTO SPAZIO VERDI_OPENLAB Innovazione, servizi e cultura per la mobilità sostenibile - Scadenza 15/10/2018 ore 12,30”; Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico esterno le informazioni di tutti i singoli partecipanti. N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, almeno alla documentazione amministrativa (busta 1) a pena di esclusione. La mancata sigillatura delle buste “1”, “2” e “3” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Amministrazioneper la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i seguenti documenti: • GARANZIA DEFINITIVA di cui all’artconcorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 103 Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata)plico medesimo, a copertura degli oneri essendo possibile per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, plico già consegnato con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xxaltro plico., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta

Documentazione da presentare. AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato E’ richiesta, per avere sufficienti notizie dell’ospite, una relazione da parte dei Servizi Socio Sanitari Territoriali riguardanti gli aspetti sociali e psicologici al fine di elaborare il P.A.I. (Programma Assistenziale Individuale). Dopo una osservazione del caso in esame e un incontro con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012gli Enti preposti, n. 9-84/leg viene valutata l'idoneità all'inserimento da parte dell'équipe della Comunità Alloggio Protetta, che informa i servizi della ASL e con spese a carico dell’affidatarioSDS tramite relativa documentazione. La stipulazione del contratto, ovvero normale prassi per l'accoglienza prevede l'acquisizione dei seguenti documenti in fotocopia: - Documento di riconoscimento - Tessera sanitaria - tre foto recenti formato tessera - Certificato di vaccinazione - Attestato di invalidità - Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) firmato dall’A.S.L. competente - verrà valutata di volta in volta l’eventuale necessità di acquisizione di precedente documentazione sanitaria; - Certificato di idoneità sanitaria all’inserimento in comunità - L’ ospite o il legale rappresentante inoltre dovranno dichiarare di avere riconosciuto quanto stabilito secondo la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga legge 5.2.1992 n. 104. - L’ ospite o il legale rappresentante inoltre dovranno dichiarare di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). Per le attività imprenditoriali avere diritto o meno all’indennità di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’impresa affidataria dovrà presentare, accompagnamento ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci compartecipazione alla retta (secondo D.R.T. 776/2008). - Sufficiente corredo personale. All’ospite o al legale rappresentante inoltre viene consegnata la seguente documentazione: - Foglio di Accoglienza/ Brochure - Regolamento Interno della Comunità Alloggio Protetta - Carta dei Servizi della Comunità Alloggio Protetta - Modulo di informazione e venti giorni indicato dall’Amministrazione, i seguenti documenti: • GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016 consenso al trattamento dei dati personali per la tutela della privacy (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso firmare) - Modulo di consegna anticipata), a copertura degli oneri consenso informato per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia ogni tipo di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 prestazione da effettuare (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima firmare) - All’atto del ritiro della consegna Carta dei lavori), Servizi e del Regolamento interno il legale rappresentante appone una firma per ricevuta. La Comunità Alloggio Protetta ha predisposto all’ammissione una modalità informativa finalizzata a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori condividere e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché coinvolgere l’ospite ed il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xxlegale rappresentante nell’intero piano assistenziale., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appalto.

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Documentazione da presentare. AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione A titolo riassuntivo si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, riporta l’elenco della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l’Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’impresa affidataria che l’operatore economico dovrà presentare, sottoscritta digitalmente dagli indicati soggetti, ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Amministrazione, i seguenti documenti: • GARANZIA DEFINITIVA comprovazione dell’avvenuta predisposizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 93 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto50/2016. Modalità Documento Note Firma Quietanza liberatoria del tesoriere o ricevuta del bonifico Vedi par. 4.3.2.1 – Costituzione della garanzia tramite cauzione Operatore economico Impegno di fideiussione Vedi par. 4.3.2.1.1 – Impegno di fideiussione Soggetto fideiussore Cauzione Modulo per il calcolo dell’importo della garanzia provvisoria Allegato F - Modulo segnalazione cauzione provvisoria, convertito in materia di pdf. Operatore economico Vedi par. 4.3.1 – Importo della garanzia provvisoria Certificazioni o documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti per il beneficio della riduzione dell’importo della garanziacauzione. Vedi par. 4.3.1 – Importo della garanzia provvisoria Operatore economico Fideiussione Contratto di fideiussione o polizza fideiussoria Vedi par. 4.3.2.2 – Costituzione della garanzia tramite fideiussione Soggetto fideiussore Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo Vedi par. 4.3.2.2.1 – Modalità di assolvimento Operatore economico dell’imposta di bollo. Dichiarazione di possesso del potere di impegnare Allegato E - Modulo dichiarazione di possesso del potere di Xxxxxxxx fideiussore impegnare Modulo per il calcolo dell’importo della garanzia provvisoria Allegato F - Modulo segnalazione cauzione provvisoria, dall’artOperatore economico convertito in pdf. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016; • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, Certificazioni o documentazioni comprovanti il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidataria dovrà altresì presentare polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93. Ai sensi dell’art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e xx.xx., decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto possesso dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, per il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione beneficio della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento riduzione dell’importo della Vedi par. 4.3.1 – Importo della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell’appaltoprovvisoria Operatore economico fideiussione.

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