DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO Clausole campione

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, ...
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per la partecipazione alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’impiego esplicito dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno della presentazione delle offerte. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee Uni CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Ogni concorrente, prima di presentare la domanda dovrà costituire, pena l’esclusione, un deposito cauzionale provvisorio infruttifero pari ad € 15.000,00, corrispondente al 1% del costo presunto delle opere da realizzare, a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e dei conseguenti adempimenti, in caso di aggiudicazione. Tale deposito cauzionale potrà essere costituito tramite versamento presso il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bergamo s.p.a. - UBI BANCA – Filiale di Gallarate – Xxx Xxxxxxx, 00, in contanti o a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla suindicata Tesoreria. Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per il concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, a garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo che verrà definito in sede di stipula del contratto di concessione ed in relazione ai contenuti economici e temporali dello stesso. Ai concorrenti non aggiudicatari, il deposito cauzionale verrà restituito a partire dal quinto giorno lavorativo in cui si è tenuta la seduta di gara e, per un massimo di trenta giorni.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Il deposito cauzionale provvisorio, avente validità non inferiore a 90 giorni, è fissato in € 17.662,00 e dovrà essere costituito, a garanzia dell'offerta, secondo una delle seguenti modalità: ▪ in valuta legale, mediante versamento, presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Bari- Xxxxx Xxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX, intestato a lnps Direzione Regionale per la Puglia - Bari-, sul c/c n. 6670389 ABI 05385 CAB 04000 CIN D, con la motivazione: “ Servizio di vigilanza armata presso gli stabili strumentali dell’Inps in Bari”. Il versamento sul c/c anzidetto può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra agenzia o filiale della banca di cui sopra ovvero tramite altre banche, indicando la ragione sociale della società versante. La ricevuta del versamento di cui sopra è considerata documento probatorio dell’avvenuta costituzione del deposito; ▪ sotto forma di fidejussione bancaria ( allegato E); ▪ mediante polizza fidejussoria, prestata da primaria Compagnia di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e compresa in apposito elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell'Artigianato. La stessa deve avere validità almeno per tutto il tempo di validità dell’offerta, nonché deve essere integrata dalla seguente condizione particolare: "fino alla liberazione della ditta obbligata su comunicazione dell'Istituto garantito, la Società assicuratrice rimane responsabile nei confronti dell'Istituto stesso senza che da parte della Società possano essere sollevate eccezioni di qualsiasi natura anche in relazione a condizioni o clausole contenute negli atti di gara e nella presente polizza". Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o sui valori costituenti il deposito cauzionale provvisorio. Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità differenti da quelle previste precedentemente. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle ditte non aggiudicatarie ovvero a tutte, dopo che sarà stato deciso, eventualmente, di non far luogo all'aggiudicazione.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. L’offerta presentata dall’impresa deve essere, accompagnata dalla ricevuta attestante l’effettuato versamento della cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’ importo annuo presunto dell’appalto. Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, in tal caso si deve dare atto della espressa rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale. Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno essere presentate contestualmente alle offerte, in ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Tale cauzione provvisoria verrà restituita successivamente all’aggiudicazione.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Nella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la garanzia provvisoria, che la Ditta concorrente dovrà costituire a garanzia dell’offerta, pari al 2% degli importi dei singoli lotti, nei seguenti termini: Lotto Importo complessivo a base d’asta Importo cauzione provvisoria 2% € 110.000,00 € 2.200,00 Si invita il concorrente a controllare che la cauzione provvisoria venga rilasciata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (e non ai sensi del D.Lgs. 163/2006). In caso di irregolarità si procederà ad attivare il soccorso istruttorio. La garanzia provvisoria potrà essere costituita sotto forma di ricevuta di deposito, fideiussione o cauzione, a scelta dell’offerente: - ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti (fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007) con bonifico, in assegni circolari od in titoli a titolo di pegno a favore dell’Aulss 8 Berica; - polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazione) ovvero atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 385/1993) rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria deve essere conforme La fideiussione, la polizza assicurativa o la ricevuta di deposito dovranno essere intestate a: AULSS 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, X.X. x X. XXX 00000000000. Sarà consentita la regolarizzazione di eventuali cauzioni irregolari. E’ ammessa la riduzione dell’importo della garanzia nei casi disciplinati dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo, ed essere a quest’ultimo intestata. In caso di partecipazione in forma associata per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs.50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata a favore di tutti i componenti l’aggregazione medesima che devono essere espressamente indicati; inoltre la riduzione della garanzia sarà possibile solo se La garanzia dovrà: • avere validità per almeno 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente la rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, com...
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, in misura pari al 10% dell’importo base complessivo, con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 6.3), dovrà essere presen- tato congiuntamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provve- dimento di aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. I Partecipanti, a pena di esclusione, dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) a favore di Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., costituito, alternativamente mediante: 1. N. 2 bonifici bancari: • Euro 708.900,00 (settecentottomilanovecento/00): Coordinate Bancarie Internazionali Internazionali (IBAN) XX00X0000000000000000000000 intestato a “Poste Italiane S.p.A.”; • Euro 292.600,00 (duecentonovantaduemilaseicento/00): Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN) XX00X0000000000000000000000 intestato a “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”. Nella causale del versamento dovrà essere indicato “Deposito Cauzionale Provvisorio per partecipare alla Procedura del 28/01/2022 per la vendita del Compendio immobiliare sito in Xxxxxx, Xxx Xxxxx 0/00/00 di proprietà di PI e FS”. A comprova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, il Partecipante deve inserire, pena l’esclusione a portale copia scansionata del documento/ricevuta, firmato digitalmente, comprovante l’avvenuto adempimento.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. 1. L’appaltatore è tenuto a costituire la cauzione provvisoria con le modalità e nella misura previ- ste dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 2. Tale cauzione può essere costituita in contanti mediante versamento alla Tesoreria comunale oppure mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Luino ovvero me- diante fideiussione bancaria o assicurativa. 3. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Al medesimo verrà quindi svincolata o restituita all’atto della stipulazione del contratto di concessione previa presentazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 14. 4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovranno prevedere espressamente la sua ope- ratività entro 15 giorni nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta del Comune appaltante. 5. La cauzione provvisoria verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatarie entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva del servizio.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. 1. Per la partecipazione alle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito. 2. Nel caso di espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, tale garanzia è dovuta e fissata, giusto quanto disposto dall’art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nella misura del 2% dell’importo dei lavori. 3. Per i contratti di fornitura di beni o servizi di importo compreso tra la fascia d'importo superiore ai 130.000 e fino ai 200.000 Euro, l'offerta da presentare per l'affidamento della fornitura dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta. 4. Per i contratti di fornitura di beni o servizi di importo inferiore ai 130.00 Euro la previsione della cauzione provvisoria, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera invito o negli altri atti di gara, in ragione della tipologia della fornitura. 5. La costituzione del deposito cauzionale provvisorio potrà avvenire unicamente in uno dei seguenti modi: ❑ contanti (in numerario) con il versamento dell’importo previsto presso la Tesoreria Comunale, allegando l’originale della ricevuta rilasciata dal tesoriere;. ❑ titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Sezione della Tesoreria Comunale. ❑ fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma b, della legge 10.6.1982 n. 348; ❑ fidejussione assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, come previsto dall'art. 1, comma c, della legge 10.6.1982 n. 348. ❑ Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari (società di leasing) 6. In nessun caso saranno accettate cauzioni provvisorie prestate in contanti o mediante vaglia bancari o assegni circolari trasferibili o intrasferibili intestati al Unione. 7. Ove il deposito cauzionale provvisorio venga prestato mediante fidejussione bancaria od assicurativa o da intermediari finanziari deve essere accompagnato dall’impegno a prestare anche il deposito cauzionale definitivo ove il concorrente risulti aggiudicatario. 8. ...