Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Domanda. Paragrafo 8 Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento è rubricato: [“b) - Obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70”]. Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al quesito precedente, non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: a) Obbligo di contabilità separata. Xxxx si vuole intendere con questa locuzione? b) Quali sono le scritture che viene chiesto di avere in forma separata? c) L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei pubblici, CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera o beneficio in termini di “controllo dell’appalto” da parte di CONSIP. Ulteriore approfondimento merita il richiesto indice di 0,70 quale rapporto tra crediti e debiti generati dalla fornitura. Alla pagina 41 del Capitolato Tecnico si legge: [“Servizio Il prospetto di assistenza rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e manutenzione full riski correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”]. Risulta utile che Codesta Consip fornisca istruzioni sulla determinazione della “quota dei costi operativi” Stante il paragrafo 8 da considerare per la determinazione del capitolato Tecnico “risultato operativo di commessa”. Risulta indispensabile comprendere quale sia la modalità di determinazione dell’indice di 0,70. Esistono momenti della commessa nei quali un tale valore non è ottenibile, che prevede nell’ambito del servizio tecnico o perché la commessa è in fase di assistenza e manutenzione sia avvio o perché la medesima è al suo termine. Ma, a prescindere da tali momenti, l’indice richiesto potrebbe non essere rispondente al dato richiesto per effetto delle apparecchiature fornite sia modalità gestionali di incasso da parte della società emettitrice: si pensi alla cessione pro-soluto dei crediti della commessa. In un tale caso, non prevedendo nella determinazione dell’indice la rilevanza delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolodisponibilità liquide dell’impresa, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che correrebbe il rischio di non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione soddisfare l’indice di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso0,70 malgrado ampie disponibilità sui conti correnti della concorrente. PertantoPer tutto quanto sopra, si chiede invita Codesta CONSIP a voler meglio definire:
a. Significato e portata della locuzione “contabilità separata”;
b. Contenuto del prospetto di escludere fra “Rendicontazione Specifica”;
c. Modalità di determinazione della “quota dei costi operativi”;
d. Indicazioni relative alla gestione finanziaria della commessa, poste le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare segnalate difficoltà a separare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento flussi relativi a tipologie diverse di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, Buoni Pasto;
e. Elementi che compongono il numeratore ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi il denominatore per la messa in atto determinazione dell’indice di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio0,70.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico Rif. Schema di Convenzione – “Servizio Consegna, accettazione, verifica di assistenza conformità etc” Art. 7 e manutenzione full riskcapitolato tecnico “Verifica di conformità delle licenze ….” Stante Par. 7.1 Considerato che la predetta gara ha ad oggetto dei prodotti software standard che vengono attivati per il paragrafo 8 del tramite delle credenziali rilasciate dal produttore, si chiede conferma che il termine dal quale decorre l’accettazione della fornitura e la conseguente emissione della fattura sia di cinque giorni, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato Tecnico , tecnico ove viene testualmente precisato che prevede nell’ambito del servizio tecnico “Tale verifica dovrà essere effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di assistenza consegna e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di costruzione Consegna e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a dolo, quanto ordinato”. Al riguardo si segnala che tale copertura una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono l’attivazione ed il pagamento delle licenze al momento della loro messa a disposizione via e-mail e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore. Un simile stato di incertezza potrebbe restringere il numero dei guasti accidentaliconcorrenti disposti ad affrontare tali rischi e quindi limitare la partecipazione a dette iniziative, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, pertanto si chiede conferma che per tali prodotti Software Standard l’attivazione deve intervenire nel termine massimo di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali 5 giorni dalla consegna dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioprodotti stessi.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Forniture E Servizi, Gara d'Appalto Per La Fornitura Di Software E Servizi Connessi
Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , Si chiede conferma che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo la partecipazione e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura l’aggiudicazione dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia lotti e/o vigilanza la successiva stipula di ordini di acquisto da parte di una società facente parte di un network, da intendere quali società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto, determina l’insorgere, per tutte le società facenti parte del network stesso, di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 facenti parte dei lotti aggiudicati. Risposta In disparte la poca chiarezza del quesito posto, si precisa quanto segue. Come previsto dal par. 6 del Capitolato d’Oneri, “Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di disporre esclusione di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stessocui all’art. 80 del Codice”. L’art. 80 co. 5 lett. m) del Codice prevede che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora […]m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Pertanto, si chiede non è consentita ab origine la partecipazione al medesimo lotto, di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito“società identificate dallo stesso marchio, che rendono impossibile condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al fornitore in modo obiettivo predisporsi mercato quale unico soggetto”. Del pari, non è consentita la partecipazione delle medesime società su lotti diversi finalizzata ad aggirare il “vincolo di partecipazione” di cui al par. 3 del Capitolato d’Oneri, “Partecipazione a più lotti”. Da ultimo, si chiarisce che la circostanza per la messa in atto quale le società siano “identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischicomunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”, rileva anche ai fini della verifica di incompatibilità di cui al par. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio25 del Capitolato d’Oneri.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica
Domanda. Paragrafo 8 In merito alla seguente frase: “Si precisa che relativamente all’Appalto Specifico sarà facoltà del Fornitore rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione che includa caratteristiche complementari come definite al Capitolato Tecnico tecnico speciale [vedasi 2.5 Caratteristiche complementari ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE], solo ed esclusivamente nel caso in cui il Fornitore non disponga nel suo listino pubblico di servizi con le caratteristiche citate. La rinuncia dovrà essere presentata mediante apposito atto, sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore. Dovrà quindi trasmetterne copia all’Amministrazione, a Consip S.p.A. ed all’Organismo di coordinamento e controllo. Restano salvi i poteri di ciascun ente sopra descritto.” Si chiede di precisare cosa si intenda con “Servizio listino pubblico di assistenza servizi”. Si chiede altresì di precisare come debba comportarsi un Fornitore che non disponga di un listino pubblico al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i Concorrenti, nonché di chiarire come possa essere attuata la verifica del possesso di una caratteristica complementare in assenza di un listino pubblico. Si osserva infatti che non tutti i potenziali Fornitori offerenti possiedono un listino pubblico dal quale evincere la presenza o meno delle eventuali caratteristiche “complementari” richiedibili da una Stazione Appaltante in un Appalto Specifico; non si ritiene equiparabile ad esso neanche il Marketplace Agid, dal momento che le caratteristiche tecniche ivi pubblicate si presentano in forma di testo libero e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza non univocamente e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo puntualmente comparabili e/o ad eventi accidentali pienamente riconducibili alle caratteristiche complementari richieste. In definitiva l’applicazione della prescrizione su richiamata non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi sembra coerente in termini di parità di condizioni tra gli offerenti e come unica discriminante alla possibilità di rinuncia alla partecipazione all’Appalto Specifico con riapertura del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione confronto competitivo in caso di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o definizione di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stessocaratteristiche complementari. Pertanto, si Si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore confermare che la copertura degli eventi accidentali facoltà di rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione possa essere esercitata anche a fronte di circostanze ostative attinenti ai rapporti commerciali tra il Fornitore ed il produttore, quali a titolo esemplificativo, la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore mancanza di un mero contratto accordo di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi rivendita per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatticaratteristica complementare, nella produzione di tali danni condizioni economiche non si intravede alcun nesso di causalità compatibili con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiola base d’asta fissata dall’Amministrazione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas
Domanda. Paragrafo 8 In riferimento alla gara per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni dei prodotti offerti per il lotto 3 e 6 comprensive del Capitolato Tecnico dispositivo opzionale “Servizio cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di assistenza e manutenzione full riskingresso carta pari o superiore ad un totale di 2.000 fogli o 3.000 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Risposta Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 3 dovrà avere una capacità carta di almeno 2000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” Stante il paragrafo 8 ed almeno 3000 fogli nel caso di richiesta del capitolato Tecnico “cassetto alta capacità aggiuntivo”. L’apparecchiatura del lotto 6 prevede soltanto l’opzione “cassetto alta capacità aggiuntivo”, che prevede nell’ambito del servizio tecnico se richiesta determina una capacità carta di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a doloalmeno 3000 fogli. Come riportato nel Capitolato Tecnico, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti. In riferimento alla gara Per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni del prodotto offerto per il lotto 5 comprensivo del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e” “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiatureingresso carta pari o superiore ad un totale di 1.300 fogli o 1.800 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 5 dovrà avere una capacità carta di almeno 1300 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 1800 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. Come riportato nel Capitolato Tecnico, o da errori e cattivo operato è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiosingoli cassetti.
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Samples: Gara Per La Fornitura Di Apparecchiature Multifunzione, Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione
Domanda. Paragrafo 8 In riferimento al Capitolato d’oneri, § 21: “La comprova tecnica dei prodotti offerti avverrà su base documentale ed il Fornitore dovrà caricare nell’apposita area del Sistema i documenti utili a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle Funzionalità Base ed Avanzate offerte, referenziate in maniera puntuale all’interno della Documentazione di comprova (Allegato n. 5), e quelle richieste nel Capitolato Tecnico “Servizio Speciale. La mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova di assistenza cui sopra, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano già sussistenti al momento della presentazione dell’offerta. Ai fini della sanatoria, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni In riferimento a quanto sopra riportato, poiché la mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova atta a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle funzionalità base ed avanzate offerte, referenziate in maniera puntuale all’interno della Documentazione di comprova (Allegato n. 5), e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 quelle richieste nel Capitolato Tecnico Speciale è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente bene siano già sussistenti al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantomomento della presentazione dell’offerta, si chiede di confermare (o di chiarire) che:
1. sia da considerarsi un refuso quanto riportato nel paragrafo 21 del Capitolato d’oneri: “La non corrispondenza tecnica delle Funzionalità Base nel Bundle “All Inclusive” – Fornitore con la corrispondente Funzionalità richiesta nel Capitolato Tecnico Speciale, comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.”
2. Siano da escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare tutti i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, bundle che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa comprendano feature aggiuntiva che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiosia adeguatamente comprovata dopo soccorso istruttorio.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Un Accordo Quadro, Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Un Accordo Quadro
Domanda. Paragrafo 8 Nel capitolato di gara vengono censurate eventuali RTI “sovrabbondanti”, cioè quelle RTI in cui ciascun partecipante è autonomamente in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. A tale proposito è opportuno evidenziare che il divieto di raggruppamenti sovrabbondanti è legittimo solo laddove AGCM dimostri nello specifico caso che siano state costituite con finalità anticoncorrenziali. La stessa AGCM (con una propria comunicazione del Capitolato Tecnico 23 dicembre 2014) al fine di garantire un corretto bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera concorrenza, da un lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall’altro, ritiene utile chiarire che l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “Servizio di assistenza e manutenzione full risksovrabbondanti” Stante il paragrafo 8 è legittimo solo laddove la clausola: • espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del capitolato Tecnico caso concreto, che prevede nell’ambito quali la natura del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali l’assetto del mercato di riferimento; • preveda che l’esclusione del RTI non riconducibili può essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dolodimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento; • disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante. Tenuto conto degli obbiettivi molto ampli che l’accordo quadro si segnala prefigge di raggiungere e soprattutto che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantotali obbiettivi vengono declinati nel settore specifico “healthcare”, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuitoconfermare che: eventuali raggruppamenti, che rendono impossibile siano chiaramente complementari nei loro rispettivi “core business” e che quindi si uniscono con l’obbiettivo di confezionare la migliore offerta possibile in termini di servizi a vantaggio delle PA, non ricadono nella fattispecie delle “RTI Sovrabbondanti” anche se le imprese superino individualmente il requisito di partecipazione al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiosingolo lotto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. Paragrafo 8 In riferimento alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A, DEL D. LGS. N. 50/2016 Lotto 3 Follitropina Alfa, in virtù di quanto previsto dalla legge di stabilità, art. n.1 comma 407 a), che «le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggi e via di somministrazione », siamo a inviarvi le seguenti richieste di chiarimenti: - Quali saranno i criteri di aggiudicazione per il lotto 3 (follitropina alfa) al quale potranno accedere massimo tre operatori? In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, quale sarà la differenza tra l’operatore nominato vincitore e quelli nominati aggiudicatari, in un’ottica di accordo quadro? Tutti i Lotti oggetto della procedura saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo, come disciplinato nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico d’Oneri. Relativamente al Lotto 3, il presente Accordo Quadro verrà stipulato: • con i Concorrenti “Servizio Vincitori”, il cui numero (V) sarà funzione delle offerte valide ricevute (N), secondo il seguente criterio: V = N - 1. • con i Concorrenti “Aggiudicatari”, ovvero tutti gli operatori economici posizionatisi in graduatoria di assistenza e manutenzione full riskmerito a seguire rispetto ai Concorrenti “Vincitori”. Le Amministrazioni contraenti potranno affidare l’Appalto Specifico ai Fornitori “Aggiudicatari” Stante dell’Accordo Quadro solo nel caso in cui il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste medico prescrittore ritenga necessario garantire la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiocontinuità terapeutica.
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Paragrafo 8 Schema di convenzione - Allegato 3 Art. 9.
1) la caratteristica richiesta dì "non più contestabilità" dei crediti di cui all'art. 9 comma 7, è di dubbia Interpretazione e Introduce un elemento di incertezza nella valutazione del Capitolato Tecnico “rischio. Cosa si intende per credito "non più contestabile"? Si potrebbe dare una definizione precisa che circoscrive un perimetro di azione a carico del fornitore e dell'Amministrazione?
2) Con riferimento all' art. 9 comma 12, si conferma che è facoltà del Fornitore, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di assistenza Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, anche limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dal Fornitore di Ultima Istanza (FUI)?
3) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura anche se l'Amministrazione risulta in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012) o in dissesto (d.l. 66/1989 e manutenzione full risksuccessive modifiche)?
4) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso l'Amministrazione è un Ente di Diritto Pubblico in procedura concorsuale o comunque giudicato rischioso per motivi di carattere finanziario?
1) Un credito si considera “non contestato” Stante se il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico debito non è mai stato fatto oggetto di assistenza contestazione in sede giudiziale o stragiudiziale con idoneo atto formale comunicato/notificato per iscritto al creditore e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti in pendenza dei termini di costruzione impugnazione e per i guasti dovuti all’utilizzo prescrizione/decadenza fissati dalla normativa sostanziale e processuale vigente. Il credito si considera vieppiù non contestato e/o riconosciuto, allorquando:
a) sia stato formalizzato un atto transattivo valido ed efficace avente ad eventi accidentali non riconducibili a dolooggetto il rapporto creditorio tra le parti;
b) il debitore lo abbia espressamente riconosciuto con atto scritto avente forma di scrittura privata o atto pubblico. Ad ogni buon conto, si segnala che tale copertura dei guasti accidentalirimanda anche a quanto prescritto dall’art. 3 del Reg. CE n. 805/2004.
2) No, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi non si conferma, in quanto è facoltà del committente Fornitore, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al fornitore che non esercita alcun dominio sul benepagamento, nè riveste la posizione delle eventuali fatture oggetto di dover esercitare la giusta custodia ecostituzione in mora, limitatamente ai PdC/o vigilanza o PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi Default e non dal Fornitore di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuitoUltima Istanza, che rendono impossibile al fornitore per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default.
3) La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il dissesto e, più in modo obiettivo predisporsi generale, le procedure concorsuali, di per sé non legittimano la messa in atto sospensione dell’esecuzione pertanto, il Fornitore non potrà sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni Fornitura se non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura cui all’art. 9 ai commi 6, 7, 8 e 12 dello Schema di Convenzione.
4) Si ribadisce che il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura esclusivamente nel caso ricorresse rischio di insolvenza da parte di Organismi di diritto pubblico - da intendersi ai sensi dell’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e quali diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione -, il tutto nel rispetto delle apparecchiature, o da errori modalità e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere della disciplina di controllo, custodia e vigilanza dei benicui all’art. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio9 comma 6 dello Schema di Convenzione.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Gas Naturale
Domanda. Paragrafo 8 Considerato che:
i. l’”Allegato 5 Privacy”, costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico contratto;
ii. l’avvio del servizio costituisce accettazione implicita del suddetto Allegato 5;
iii. come previsto all’art. II.D) punto 3 - Obblighi del Fornitore che ricorre a Sub-Responsabili del trattamento, il Fornitore ha l’obbligo di nominare eventuali subfornitori sub responsabili del trattamento dei dati con “Servizio le istruzioni impartite dal Fornitore ai Sub-Responsabili del trattamento dovranno comunque avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornitegli da Sogei e dal Titolare (nel caso in cui il Titolare sia una Amministrazione Cliente), con riferimento ai trattamenti effettuati dal Sub-Responsabile. In particolare, il Fornitore garantisce che il Sub-Responsabile del trattamento assicuri l’adozione di assistenza tutte le Misure di Sicurezza in conformità a quanto previsto nel Contratto, nel presente Allegato Privacy e manutenzione full risk” Stante nelle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e alle eventuali ulteriori istruzioni impartite da Sogei e/o dall’Amministrazione Cliente”; si chiede di confermare che è corretta la seguente modalità di gestione del processo di nomina del responsabile e del sub responsabile del trattamento dei dati:
1. all’atto della stipula del contratto il Fornitore chiederà esplicita autorizzazione a Sogei alla nomina di Microsoft in qualità di sub responsabile al trattamento dei dati;
2. tutti gli obblighi del fornitore indicati al paragrafo 8 6 del capitolato Tecnico Erogazione dei Servizi si intendono sospesi fino alla ricezione dell’esplicita autorizzazione alla nomina di Microsoft in qualità di sub responsabile al trattamento dei dati;
3. alla ricezione dell’autorizzazione il fornitore sottoporrà l’allegato 5 Privacy a Microsoft chiedendone la sottoscrizione per accettazione dandone contestualmente evidenza a Sogei;
4. il Servizio non potrà essere erogato fino all’accettazione da parte di Microsoft della nomina. Il fornitore si obbliga a darne tempestiva comunicazione a Sogei. Qualora Microsoft non accetti la nomina secondo l’Allegato 5 Privacy il servizio non potrà essere erogato, che prevede nell’ambito del servizio tecnico ovvero qualora Sogei proceda alla sua attivazione nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Fornitore in merito a gestioni non conformi al trattamento dei dati previsto dall’Allegato 5 Privacy effettuate da Microsoft. In caso non si confermi tale modalità di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, gestione si chiede di escludere fra le responsabilità indicare come dovrà comportarsi il Fornitore al fine di nominare Microsoft sub responsabile del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali trattamento dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiodati secondo quanto previsto dall’Allegato 5 Privacy.
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Samples: Appalto Specifico
Domanda. Paragrafo 8 Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di Contratto – condizioni generali e dell’art. 12 del Capitolato Tecnico si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “Servizio nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di assistenza quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali, assumendosi anche la responsabilità in tema di riservatezza dei dati medesimi. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e manutenzione full risk” Stante art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il paragrafo 8 Responsabile del capitolato Tecnico Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che prevede nell’ambito del servizio tecnico dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di assistenza lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i difetti dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di costruzione e per titolare del trattamento, con i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore Codesta Stazione Appaltante conferma che non esercita alcun dominio sul benetroveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 16 G, nè riveste la posizione comma 5, dello Schema di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stessoContratto– condizioni generali e dell’art. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità 12 del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioCapitolato.
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Samples: Gara Di Appalto Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro
Domanda. Paragrafo 8 Con riferimento all'Allegato 6 Schema di Accordo Quadro, art.3, dove è previsto che "Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico “Servizio d’Oneri, e nelle Richieste di assistenza offerta. " e manutenzione full risk” Stante all'art. 16 comma 1, lettera n) dove è previsto che "qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo Fornitore non presenti motivatamente offerta e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione stessa venga considerata inidonea per più di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, un Appalto Specifico" si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore confermare che:
(i) il Fornitore ha la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento facoltà di responsabilità dal committente al fornitore non presentare offerta per più di un mero Appalto Specifico, senza incorrere nella risoluzione dell'Accordo Quadro, purché motivi la rinuncia a partecipare;
(ii) rispetto a sub (i), sono considerate valide motivazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato possesso dei requisiti tecnici aggiuntivi richiesti nel singolo Appalto Specifico rispetto a quelli richiesti nell’Accordo Quadro, oppure il mancato possesso di requisiti oggetto di valutazione tecnica, oppure altre condizioni strettamente correlate all'oggetto del singolo Appalto Specifico che impediscano oggettivamente la partecipazione del Fornitore. Risposta Fermo restando che nel presente Accordo Quadro non è previsto un obbligo generalizzato di partecipazione, purché la mancata presentazione dell’offerta da parte degli aggiudicatari dell’Accordo quadro non sia finalizzata ad alterare la concorrenza, si conferma che: i) Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto di assistenza tecnica e manutenzione con il Fornitore che non presenti motivatamente offerta oppure se la stessa offerta venga considerata inidonea per più di un bene Appalto Specifico. Si rammenta, a tal fine che, ai sensi dell’art. 7 comma 10, del Contratto: “il Fornitore, con riguardo all’ipotesi di proprietà dell’Ente cui all’art. 16 Risoluzione, comma 1, lettera n), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte dell’AS, della mancata presentazione della propria offerta e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni delle relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei benimotivazioni”. La responsabilità Consip si riserva ogni più ampia valutazione sulle motivazioni, come comunicatele, in merito alla mancata presentazione dell’offerta per l’appalto specifico avuto riguardo, in particolare, tanto agli espressi e l’onere economico dei danni accidentali causati vincolanti impegni assunti dal personale sanitario Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro tanto a quanto richiesto dall’Amministrazione nella propria Richiesta di Offerta e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioprecisato nei chiarimenti eventualmente forniti.
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Paragrafo 8 Stante l’art. 3.5 del Capitolato Tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico capitolato, che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale clausola, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato o semmai interpretata come xxxxxx non dovuto a colpa, e quindi ad imprudenza, negligenza o imperizia, dell’affidatario, per il quale pertanto il guasto dovrà essere considerato incluso nel canone.
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Domanda. Paragrafo 8 Premesso e considerato che nella domanda di partecipazione alla gara, punto 16, il concorrente deve dichiarare di accettare “ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Capitolato Tecnico Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. In particolare, il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Servizio Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di assistenza e manutenzione full riskseguito anche “Regolamento UE” Stante o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR ….”; Premesso che, a nostro modo di vedere sussistono al contrario tutti i requisiti previsti dal GDPR affinché il paragrafo 8 del capitolato Tecnico Fornitore effettui i trattamenti dei dati personali in qualità di Titolare Autonomo, che prevede nell’ambito del servizio tecnico in caso di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti Vs accettazione/condivisione della possibilità per i difetti il concorrente di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo porsi come di “Titolare autonomo”, si chiede conferma di poter modificare e/o integrare il punto 16) del Modello di Domanda, ad eventi accidentali non riconducibili esempio barrando la frase: “…potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ……” AGGIUNGENDO COME ALTERNATIVA “…..potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento…” Premesso che, come indicato nell’art. 21, comma 6 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, l’eventuale nomina a doloResponsabile del Trattamento dei dati è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti (cfr. risposta alla domanda n. 27), si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente con riferimento al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione quesito relativo alla possibilità di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o modificare e /o integrare il punto 16) della Domanda di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni partecipazione nel senso indicato nel quesito medesimo: non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.conferma
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Domanda. Paragrafo 8 Sulla base del costo stimato dalla Stazione Appaltante relativo al costo della manodopera si chiede conferma che il CCNL adottato dalla vincitrice dovrà essere quello delle Telecomunicazioni Per giurisprudenza amministrativa fortemente consolidata, la scelta del contratto collettivo da applicare all’appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti fatta in ogni caso salva la coerenza con l’oggetto dell’attività affidata dalla stazione appaltante. A questo proposito, si evidenzia che sia nel Capitolato d’oneri (cfr. pagg. 28-29) sia nel facsimile documento “Schema delle spese relative al costo del personale” (cfr. Allegato n. 8) è precisato: «Per le figure di “operatore di contact center”, “team leader” e “supervisore”, qualora il concorrente non utilizzi il CCNL cui la stazione appaltante ha fatto riferimento nella stima indicata al par. 4 del presente Capitolato d’oneri (i.e. CCNL Telecomunicazioni), dovrà fornire evidenze circa la coerenza con quanto disposto dall’art. 30, comma 4, del Codice, secondo cui al personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”». Inoltre, il par. 21 del Capitolato Tecnico d’oneri stabilisce che, nell’ambito delle verifiche sul costo del personale espletate dalla Commissione sul primo classificato, essa “Servizio provvede anzitutto a verificare l’osservanza dei minimi retributivi e le eventuali evidenze fornite dal concorrente con riferimento all’art. 30, comma 4, del Codice; fermo il rispetto dei minimi di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 riferimento, qualora dall’esame del capitolato Tecnico , documento emergano elementi specifici che prevede nell’ambito possano rendere opportuna una verifica di anomalia ex art. 97 del servizio tecnico Codice la Commissione lo segnalerà al Responsabile del procedimento come di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioseguito specificato”.
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Samples: Appalto Specifico Per Il Servizio Di Contact Center
Domanda. Paragrafo 8 In riferimento al Bookshop 2° ordine Colosseo (punto vendita di circa 140 mq), di cui al capitolo 6 del Capitolato Tecnico “Servizio tecnico Appendice 1 al progetto – Lotto 2, si richiede:• L’accesso sul lato lungo del bookshop è da destinarsi esclusivamente a uscita di assistenza sicurezza e manutenzione full risk” Stante quindi da lasciare libero oppure può essere utilizzato anche per il paragrafo 8 transito dei visitatori? • I soffitti interni e le pareti in ferro crudo, collocate dietro gli arredi attuali, sono da considerarsi parte del capitolato Tecnico bookshop e superfici di allestimento? Possono essere modificate? • I pannelli microforati posizionati all'esterno del locale fra le arcate romane possono essere rimossi?• Il pavimento galleggiante è da considerarsi parte dell'allestimento?• È possibile prevedere una segnaletica per evidenziare l'ingresso del bookshop per es. in prossimità della terrazza? • Attualmente nel bookshop è previsto il servizio di riconsegna audioguide: va mantenuto tale servizio anche nella nuova concessione?• È possibile avere il volume di affari complessivo suddiviso per categorie merceologiche (macro categorie libri e merchandising e dettagli)?
i. La distribuzione attuale degli arredi interni al punto vendita prevede che l’accesso sul lato lungo del bookshop sia destinato solo ad uscita di sicurezza, ciò non toglie che prevede nell’ambito tale accesso possa essere destinato al transito dei visitatori (in ingresso e in uscita).
ii. Si chiarisce che:
a. i soffitti interni possono essere modificati.
b. Le pareti in ferro crudo collocate dietro gli arredi attuali sono parte del bookshop e non possono essere sostituite ma possono essere modificate le finiture interne. Si specifica che la struttura esterna non potrà essere modificata.
iii. I pannelli microforati, non possono essere rimossi.
iv. Il pavimento galleggiante è parte dell’allestimento e può essere sostituito.
v. E’ possibile prevedere una segnaletica per evidenziare l'ingresso del bookshop sempre che quest’ultima sia in linea con tutta la pannellistica del monumento.
vi. Si chiarisce che il servizio tecnico di assistenza riconsegna delle audio/video/radioguide non è presente nel bookshop al II ordine del Colosseo e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti che pertanto non dovrà essere presente per la futura concessione.
vii. I dati sono disponibili per i difetti di costruzione soli anni 2015, 2016 e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso2017. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioSi veda l’allegato “Dati bookshop Parco”.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. Paragrafo 8 AVVALIMENTO: La scrivente società, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, possiede autonomamente i requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi. Considerata però l'indeterminatezza, l'eventuale estensione geografica dell'intervento e la molteplicità delle capacità richieste, al fme di aumentare la propria capacità organizzativa, e far fronte in maniera compiutamente più adeguata ad ogni eventuale situazione di emergenza, intenderebbe avvalersi della CAPACITA' ORGANIZZATIVA (intesa complessivamente in termini di sedi, mezzi e personale) che potrebbe essere messa a disposizione, in caso di carenza, dalla propria controllante società, titolare del Capitolato Tecnico “Servizio maggioranza assoluta delle azioni della scrivente. A tal riguardo, infatti, il bando di assistenza gara non prevede una CAPACITA' ORGANIZZATIVA MINIMA e manutenzione full risk” Stante pertanto il paragrafo 8 del capitolato Tecnico ricorso all'avvalimento in tali termini non integrerebbe un requisito formale espressamente previsto dal bando di gara quanto un requisito sostanziale implicito nel CAPITOLATO D'ONERI e nel CAPITOLATO TECNICO o, più generalmente, nelle peculiarità specifiche dell' appalto di che prevede nell’ambito del servizio tecnico trattasi. Alla luce di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti quanto precede, considerata l'atipicità dell'accordo quadro di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolocui in oggetto, si segnala chiede:
a) se sia ammesso il ricorso all’AVVALIMENTO ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei termini prospettati (avvalimento capacità organizzativa in termini di sedi, personale e mezzi);
b) in caso positivo, come ci si deve regolare relativamente ai Fac-simili predisposti dalla stazione appaltante che prevedono, in tal caso, l'indicazione specifica dei requisiti previsti dal bando di gara di cui ci si avvale;
c) in caso negativo, di confermare che i predetti mezzi, risorse e sedi, in quanto appartenenti alla controllante, possano essere utilizzati dal concorrente a prescindere dai vincoli legati al subappalto. A sostegno di tale copertura dei guasti accidentaliconclusione deporrebbe l'impossibilità di qualificare i suddetti subcontratti come subappalto, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul beneconsiderata la possibilità per la scrivente di avvalersi della rete di distribuzione della controllante sulla base di accordi pregressi e a prescindere, nè riveste la posizione dunque, dalla specifica procedura selettiva, venendo quindi meno il nesso di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto derivazione delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee svolte dalla controllante rispetto a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioquelle eventualmente appaltate alla scrivente.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Soluzioni Abitative in Emergenza
Domanda. Paragrafo 8 Laddove si chiariscono le modalità di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura. L’art. 3.7 chiarisce che il Fornitore “non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità….”. L’art. 3.8 prevede che il Fornitore, qualora “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato dovrà, tempestivamente, informare l’Amministrazione Contraente e Xxxxxx, spiegando le ragioni del rifiuto. Domanda: se il sistema di e-Procurement è l’unico strumento utilizzabile, da quale altro sistema/fonte potrebbero arrivare al fornitore le richieste di fornitura, e perché spetta al Fornitore l’onere di rispondere e segnalare le ragioni del rifiuto se le stesse non devono avere seguito? Si conferma quanto previsto all’articolo 3.7 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.” In particolare si precisa che: - come previsto al par. 3.1 del Capitolato Tecnico Tecnico: “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante l’Amministrazione invia il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo Pre-ordine al Fornitore mediante fax e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e-mail e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.” (…); - come previsto al fornitore stessopar. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità 3.2 del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare Capitolato Tecnico: ”Il Fornitore risponde al Pre-ordine con un/i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative Preventivo/i inviandolo/i all’Amministrazione mediante fax e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischie-mail e/o piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.” - come previsto al par. Infatti3.3 del Capitolato Tecnico: “L’Amministrazione potrà inviare l’Ordinativo di Fornitura (accettazione del o di uno dei Preventivo/i proposti dal Fornitore) solo mediante piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.”(...). Si conferma inoltre quanto previsto all’Articolo 3.8 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguitain base alla normativa vigente, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiaturead utilizzare le Convenzioni, o da errori dovrà, tempestivamente, e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.comunque
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Samples: Service Agreement
Domanda. Paragrafo 8 ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 21 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “Il Responsabile del Capitolato Tecnico “Servizio Trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo Protezione dei Dati Personali e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura della disciplina sulla protezione dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia dati personali contenuta nella Convenzione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative omissiva) sua e/o tecniche idonee dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub- contraenti e/o sub-fornitori”. Si chiede di confermare che in base alla normativa vigente e coerentemente a rimuovere tali rischiquanto previsto dagli art. Infatti82, nella produzione 83 e 84 del Regolamento UE: (i) gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di tali rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 specificatamente propri o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento; (ii) il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l’evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile; (iii) i danni reputazionali si intravede alcun nesso riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati; (iv) il Responsabile manleverà il Titolare in forza di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa un provvedimento giudiziale che è possibile invece accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori aver causato il danno e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei benid’accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento Risposta Si ribadiscono le prescrizioni del citato art. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio21.
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Samples: Telecommunications
Domanda. Paragrafo 8 Anche in questo capitolato inserite a livello contabile, la fatturazione elettronica per le fee e l'EC per i servizi Il 90% delle PA ed il 100% degli Enti centrali dichiara e vuole la fatturazione elettronica per entrambi, altrimenti non paga
a. C'è un parere dell'Agenzia delle Entrate in merito?
b. In caso in cui l'Amministrazione insista su questo punto, va considerata come fatturazione diversa e quindi soggetta ad eventuale costo aggiuntivo?
c. Si può chiarire meglio il limite dell'applicabilità di una fatturazione aggiuntiva? Nella gestione corrente ci sono vari casi di personalizzazione: - Richiesta di Fatturazione provvisoria ( ed in caso di fatturazione provvisoria, come vengono gestite le dead lines dei report? ) - Inserimento di capitoli di spesa dopo la chiusura del Capitolato Tecnico “Servizio programma di assistenza viaggio ed invio dei biglietti - Possibilità dell'inserimento dei capitoli di spesa, dopo la chiusura del programma di viaggio ed invio dei biglietti - Emissione di fattura per singola trasferta Riguardo alla fatturazione si richiama quanto disciplinato al comma 9 dell’art. 11 dello Schema di Accordo Quadro e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 a quanto previsto dall’art. 15 del capitolato Tecnico DPR 633/72. I casi di personalizzazione della struttura della Fatturazione, che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore danno luogo all’applicazione di un mero contratto ulteriore corrispettivo (come disciplinato al par. 9.1 nel Capitolato Tecnico), sono quelli che comportano una modifica/integrazione di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto informazioni/dati rispetto al “tracciato record” previsto dalla fatturazione STANDARD (vedi par. 6.1.8) che potrebbero anche avere un’incidenza sulla numerosità delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o fatture/estratti conti da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischiemettere mensilmente. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece Non rientrano nei casi di guasti derivanti personalizzazione della struttura della Fatturazione, che danno luogo all’applicazione di un ulteriore corrispettivo (come disciplinato al par. 9.1 nel Capitolato Tecnico): − le Richieste di fatturazione provvisoria; − le Richieste di fatturazione che prevedano l’inserimento, successivo alla chiusura del programma di viaggio ed invio dei biglietti, dei capitoli di spesa; − le Richieste di fatturazione distinta per singola trasferta; ovvero tutte le richieste che non comportano una modifica/integrazione di informazioni/dati rispetto al “tracciato record” previsto dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei benifatturazione STANDARD (vedi par. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio6.1.8).
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro
Domanda. Paragrafo 8 1) Nel calcolo del Capitolato Tecnico “Servizio costo orario, sono state considerate anche le ore di assistenza assenteismo per malattie, maternità, infortunio, oppure sono costi che dovrà sostenere l'agenzia?
2) Le spese per le visite mediche saranno a carico della stazione appaltante?
3) È prevista l'applicazione della clausola sociale? in caso di riposta affermativa, sarebbe possibile conoscere il numero delle risorse, con la relativa tipologia contrattuale (T.D. o Staff Leasing) e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 livello d'inquadramento?
4) È possibile ricevere una copia delle tabelle retributive?
5) È possibile conoscere la pat ed i tassi inail?
6) Per quanto concerne la relazione tecnica, i cv ed eventuali slide o percorsi formativi, concorrono al raggiungimento del capitolato Tecnico limite delle 25 pagine, che prevede nell’ambito del servizio tecnico oppure possono essere allegati separatamente?
1) Nel totale costo orario non sono comprese le assenze legittime previste ai sensi di assistenza Legge e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stessodal CCNL Metalmeccanico. Pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all’Agenzia, la quale dovrà retribuire il lavoratore somministrato, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, senza pertanto che residui a carico di Sogei alcun onere aggiuntivo a qualsiasi titolo richiesto. Tali eventuali oneri si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuitoritengono pertanto compensati dalla FEE offerta, che rendono impossibile si intende pertanto remunerativa del rischio di impresa dell’agenzia aggiudicataria.
2) La visita medica, da erogare in caso di offerta del criterio premiante “4.1 Visita di sorveglianza”, fa riferimento specificamente alla visita preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al fornitore lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Gli eventuali costi sono pertanto a carico dell’Agenzia. Sogei si farà successivamente carico delle visite periodiche in modo obiettivo predisporsi per base alla frequenza stabilita dal proprio medico competente.
3) Non è prevista l’applicazione della clausola sociale.
4) In merito al trattamento retributivo/contributivo si rimanda al par. 5 del Capitolato Tecnico, al vigente CCNL Metalmeccanico e agli accordi integrativi di secondo livello disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx.
5) Vedasi risposta precedente.
6) Come definito nell’Allegato 10 “Schema di offerta tecnica”, a cui si rimanda integralmente, la messa Relazione Tecnica: “(i) dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10; (ii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato; (iii) dovrà essere contenuta entro le 25 pagine, compresa la sezione “Presentazione e descrizione offerente””. Inoltre, “nel caso in atto cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione”. Pertanto, i cv e le eventuali slide o percorsi formativi, concorrono al raggiungimento del limite delle 25 pagine fissato nel suddetto Allegato 10 “Schema di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioofferta tecnica”.
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Domanda. Paragrafo 8 del Rif: Capitolato Tecnico allegato 5 paragrafo 3.1.1 Conformità e garanzia della fornitura: “Servizio Il Fornitore Aggiudicatario di assistenza ciascun Lotto della presente gara dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale, ovvero dovrà subappaltare (nei limiti e manutenzione full risk” Stante alle modalità stabilite per il paragrafo 8 del capitolato Tecnico subappalto nel Disciplinare di gara) ad un soggetto in possesso di detto Xxxxx Xxxx, ciò per far fronte agli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni Contraenti che prevede nell’ambito del servizio tecnico hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a doloinstallazione, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilascito dalle competenti autorità”
a) E’ possibile subappaltare delle attività relative ad Amministrazioni che non prevedono il NOS ad aziende che non lo possiedono?
b) Secondo le direttive che regolamentano il N.O.S. deve essere posseduto dall’azienda, oppure è da considerarsi implicito che tale nulla osta dovrà essere anche in possesso a contratto aleatorio tipico livello personale di tutti gli addetti che opereranno direttamente sulle attività oggetto del contratto presente capitolato? In caso negativo, quali sono le variazioni rispetto le disposizioni vigenti e quali sono le relative motivazioni formali in linea con le attuali disposizioni?
a) Si.
b) Laddove specifiche Amministrazioni richiedano l’esecuzione di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti Ordinativi di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque Fornitura da soggetti venuti in contatto col benepossesso del N.O.S. questo dovrà essere posseduto – al momento dell’esecuzione contrattuale – sia a livello aziendale sia a livello personale; in ogni caso, devono pertanto ricadere da chi ne ha si consideri che il dominiotempo necessario per l’ottenimento di detto requisito non giustifica eventuali ritardi nell’adempimento.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Sistemi Telefonici
Domanda. Paragrafo 8 In riferimento ai seguenti articoli del Capitolato Tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico Lotto 1, che prevede nell’ambito recitano: - Art. 9.1.1: “Attualmente non sono disponibili dei locali dell’Amministrazione destinati esclusivamente al servizio informazioni e accoglienza. Durante l’esecuzione del contratto il Parco si riserva la possibilità di individuare e arredare postazioni dedicate esclusivamente al servizio informazioni sulla piazza del Colosseo in occasione della costruzione del Centro servizi. Il Concessionario è chiamato a mettere a disposizione personale aggiuntivo per il presidio di tali nuove postazioni che l’Amministrazione ha stimato in circa 3 unità.” - Art. 9.2.2: “Il Concessionario potrà prevedere l’apertura di tutte o di parte delle singole postazioni di biglietteria disponibili (con esclusione delle TVM che dovranno essere tutte sempre funzionanti) anche con orari differenziati in funzione del numero di visitatori atteso, fatto comunque salvo l’obbligo di tenere aperte tutti i giorni durante l’orario di apertura previsto, al minimo: - 3 postazioni di biglietteria presso la “biglietteria Unica” posizionata all’interno del Colosseo (3 postazioni di biglietteria nel futuro Centro Servizi)” - Art. 9.2.2: Si specifica che per il sito Colosseo il posizionamento e l’organizzazione delle postazioni di vendita potrebbero variare nel corso della concessione quando sarà disponibile il Centro Servizi. Il Concessionario è chiamato a mettere a disposizione personale aggiuntivo per il presidio di tali nuove postazioni che l’Amministrazione ha stimato in 1 unità. Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio tecnico di assistenza trasferendo, dalla Biglietteria Unica del Colosseo al Centro Servizi, unicamente le attrezzature hardware necessarie allo svolgimento del servizio in quanto gli arredi delle nuove postazioni saranno a cura e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantoonere dall’Amministrazione”, si chiede di:
a) chiarire se le nuove postazioni presso il Centro Servizi siano da intendersi aggiuntive rispetto a quelle della Biglietteria Unica del Colosseo o se le nuove postazioni vadano a sostituire 3 postazioni della Biglietteria Unica;
b) confermare che l’indicazione relativa al solo trasferimento delle attrezzature hardware dalla Biglietteria Unica del Colosseo al nuovo Centro Servizi è un refuso, in quanto il trasferimento di escludere fra le responsabilità del fornitore tali attrezzature implica anche lo spostamento degli operatori assegnati alle postazioni che vengono trasferite.
c) confermare che presso il nuovo Centro Servizi dovranno essere presenti almeno 3 addetti (e non 1 solo) per garantire la copertura degli eventi accidentali delle 3 postazioni previste;
d) specificare la data e gli orari di apertura nel nuovo Centro Servizi, nei diversi periodi dell’anno. Tali informazioni sono necessarie per stimare correttamente il costo delle risorse da impiegare nei servizi, ai fini dell’analisi economica.
a) b) e c) Preliminarmente si chiarisce che presso il nuovo Centro Servizi l’Amministrazione, fra gli altri servizi, si riserva di allestire e arredare postazioni dedicate sia al servizio di informazioni e accoglienza (di cui previsione parrebbe violare i principi generali al par. 9.1.1 del nostro ordinamento giuridicoCapitolato Tecnico del Lotto 1), visto l’indebito trasferimento sia al servizio di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica biglietteria fisica (par. 9.2.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1). Per il servizio informazioni e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque accoglienza l’Amministrazione ha stimato che il Concessionario sarà chiamato a mettere a disposizione dell’Ente h24circa 3 unità di personale aggiuntivo (rispetto al personale indicato alla tabella n° 4 del Capitolato Tecnico - lotto 1) per presidiare le nuove postazioni arredate dall’Amministrazione stessa all’interno del Centro Servizi. Per il servizio di biglietteria fisica, ed altresìal momento dell’apertura del Centro Servizi, perchè tutte le 11 postazioni di vendita presenti presso la “biglietteria unica” posizionata all’interno del Colosseo saranno trasferite all’interno del Centro Servizi. L’Amministrazione ha stimato inoltre che potrebbe essere richiesto al Concessionario di allestire e presidiare una postazione ulteriore di biglietteria presso il Centro Servizi, per un numero totale di 12 postazioni di vendita. Il Concessionario sarà tenuto a trasferire presso la nuova sede tutti i materiali hardware (casse, computer, schermi, cassetti denaro, ecc.) e anche il personale necessario per lo svolgimento dei servizi; l’Amministrazione consegnerà al Concessionario le postazioni presso il Centro Servizi già arredate. Per quanto concerne i livelli di servizio minimi per il presidio delle postazioni di biglietteria fisica, si chiarisce che il Concessionario potrà prevedere l’apertura di tutte o di parte delle singole postazioni di biglietteria disponibili (con esclusione delle TVM che dovranno essere tutte sempre funzionanti) anche con orari differenziati in funzione del numero di visitatori atteso, fatto inficia comunque salvo l’obbligo di tenere aperte tutti i giorni durante l’orario di apertura previsto, al minimo: - 3 postazioni di biglietteria delle 11 presenti presso la natura “biglietteria Unica” posizionata all’interno del contratto Colosseo (o, al momento del trasferimento delle postazioni presso il Centro Servizi, almeno 3 postazioni di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico biglietteria delle 11/12 presenti nel futuro Centro Servizi). - 1 postazione di biglietteria per ciascuna delle 3 biglietterie del contratto Foro Romano-Palatino - 1 postazione di assicurazione; biglietteria presso la biglietteria della Domus Aurea nei giorni di apertura al pubblico. Fanno eccezione le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non “biglietterie Stern” che saranno aperte solo in occasione di eventi esterni quali serali/visite speciali, concordando di volta in volta con l’Amministrazione i periodi e gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto orari di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioapertura.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. Paragrafo 8 del Si evidenzia che le utenze che confluiranno nella Convenzione e nell’Accordo Quadro oggetto di gara attualmente beneficiano dei medesimi servizi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” ancora attiva, articolata in due lotti stipulati rispettivamente con Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. 7. Si riscontra che il Capitolato Tecnico pone obblighi stringenti di tempi di provisioning, portabilità dei numeri e mantenimento degli archi di numerazione, continuità dei servizi in fase di presa in carico delle linee esistenti in qualunque configurazione siano esse già in possesso dell’Amministrazione contraente e fornite sia dall’OD sia da OLO. A tal riguardo, peraltro, il Capitolato Tecnico, nella sezione 5.2, indica che “Servizio Relativamente ai servizi di assistenza telefonia di base RTG, ISDN BRA, ISDN PRA i Fornitori assegnatari dovranno assicurare le prestazioni di trasloco e manutenzione full risksubentro (tra Amministrazioni aderenti al Sistema delle Convenzioni)”. Si precisa peraltro che la Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” Stante il paragrafo 8 attualmente attiva (cfr. pag. 85 dell’Allegato “A” Capitolato Tecnico) prevede per Consip la disponibilità di flussi dati di spesa e consumo per Amministrazione e sede che includono per ogni servizio “dati descrittivi del capitolato Tecnico consumo telefonico suddiviso per direttrice di traffico, e della spesa suddivisa per Amministrazione e sede, con dettaglio ripartito per tipologia (canoni, spese di traffico, etc.)”. Si osserva che prevede nell’ambito la scelta di non rendere disponibili informazioni di dettaglio note a Consip ed utili ai fini della formulazione dell’Offerta Economica rappresenta una asimmetria informativa e costituisce un immotivato vantaggio tecnico ed economico per i due fornitori della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” attualmente attiva in quanto in possesso di tali informazioni, a danno della convenienza del servizio tecnico reso alle Amministrazioni. Con riserva di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili ogni azione a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantotutela della scrivente, si chiede a riguardo di escludere fra fornire indicazioni sui consumi e sulla quantità e tipologia di linee telefoniche e ogni altra informazione richiesta, ivi incluse le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridicoattività di subentro rendicontate nell’ambito della predetta Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4, visto l’indebito trasferimento distintamente nell’ambito dei due attuali Operatori di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica attestazione Telecom Italia e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioFastweb.
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Domanda. Paragrafo 8 del A. Oltre alla conoscenza della lingua italiana ed inglese, saranno necessarie o richieste la conoscenza di ulteriori lingue da parte dell’offerente? E se sì, quali?
B. I materiali informativi da distribuire, o altro materiale, tipo segnaletica, menu etc, saranno richiesti solo nelle lingue italiana e Inglese? Od anche in altre lingue, e quali?
C. Nel caso di materiale informativo da distribuire, sarà sufficiente produrre un unico materiale / documento in entrambe le lingue, ovvero sarà richiesto che ogni documento / materiale sia in una sola lingua?
D. Le traduzioni simultanee saranno richieste solo Italiano Inglese e Inglese Italiano od anche in altre combinazioni di lingue, e quali? In tutti i casi citati, le lingue richieste sono quelle indicate nell’Allegato 5A Capitolato Tecnico “Servizio lotti 1, 2 e 3 e pertanto la lingua italiana e inglese. Con specifico riferimento alla domanda C, il documento da produrre è unico in entrambe le lingue. Qualora l’Amministrazione manifestasse l’eventuale necessità di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti ulteriori conoscenze linguistiche per i difetti punti sopra richiesti, il fornitore è tenuto a rispettare la disciplina dettata nel paragrafo 13 dell’Allegato 5A Capitolato Tecnico Lotti 1, 2 e 3 di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo cui si riporta un breve estratto: ”Per materiali/ricambi/componenti/servizi non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà presentare almeno 3 specifici preventivi allegati al Piano delle Attività (PdA) e/o nell’Ordine di Attività da sottoporre ad eventi accidentali non riconducibili approvazione all’Amministrazione, la quale a dolo, si segnala tal fine potrà avvalersi della consulenza tecnico-estimativa dei competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate alle cui risultanze di stima il Fornitore sarà tenuto ad attenersi. A seguito della definizione del prezzo lo stesso Xxxxxxxxx dovrà presentare regolare fattura di acquisto corrispondente al preventivo approvato per il rimborso della stessa. Si precisa che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi la mancata presentazione della fattura comporta il mancato pagamento del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiocorrispettivo relativo all’attività straordinaria richiesta”.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Progettazione E Gestione Eventi
Domanda. Paragrafo 8 Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e 16 S: PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO del Capitolato Tecnico contratto, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “Servizio nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di assistenza quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e manutenzione full risk” Stante art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il paragrafo 8 Responsabile del capitolato Tecnico Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che prevede nell’ambito del servizio tecnico dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di assistenza lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i difetti dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di costruzione e per titolare del trattamento, con i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore Codesta Stazione Appaltante conferma che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioresponsabile dell’aggiudicatario.
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Domanda. Paragrafo 8 Nr. 2 Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi Par. 5 Pag. 16 In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si richiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso:
A. viene richiesta l’imposta di bollo B.viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità C.viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
D. viene richiesto DGUE
E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia
F. viene richiesta la certificazione antimafia
G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante
I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto K.ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi
M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo Tenuto conto che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative. In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[…]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”, si precisa quanto segue:
1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di software, non sono previsti piani di consegna. Si rinvia a tal fine al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico “Servizio e agli appositi articoli relativi alla consegna contenuti negli schemi di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico convenzione relativi ai vari lotti. Si precisa in ogni caso che, che prevede nell’ambito del servizio tecnico solo lotto 4, è previsto che l’Ordinativo sia corredato da apposita “Distinta d’Ordine” (art. 4, comma 3, dello Schema di assistenza Convenzione). In tal caso, l’incompletezza della Distinta comporterà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali. In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che: • con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e manutenzione sia le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle apparecchiature fornite sia Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione; • con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle singole componenti per i difetti Regole del Sistema di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad eventi accidentali emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non riconducibili a dolosarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione; • con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, si segnala che tale copertura dei guasti accidentaliresta ferma la possibilità, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i rischi del committente al fornitore che decreti attuativi non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiofossero approvati.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Multibrand Di Licenze Sw
Domanda. Paragrafo 8 ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 10 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Capitolato Tecnico sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”. Premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: “Servizio Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di assistenza trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantotrattamento”, si chiede di escludere fra confermare che gli audit e le responsabilità ispezioni saranno rivolti alle sole attività e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal Responsabile. Si chiede inoltre di confermare che gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali trattamento (come previsto dall’art.28, comma 4):
(i) si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub- responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell’attività aziendali di entrambe le strutture; (ii) alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti Responsabile o comunque da soggetti venuti in contatto col beneche lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit; (iii) gli audit, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioispezioni e verifiche saranno limitati all’analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.
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Samples: Telecommunications
Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico “Servizio Bando di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo Gara d'Appalto: III.2.2. Il fatturato specifico deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o ad eventi accidentali sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto medesimo oppure si intende su tutto il territorio nazionale e non? Nel caso di risposta a tutti e tre i Lotti di gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse? Per cui in caso di risposta a tutti e tre I Lotti l'ammontare complessivo del fatturato per forniture di servizi è di 1.600.000 euro negli ultimi 2 esercizi finanziari, corretto? Il fatturato deve essere esclusivamente legato a Servizi Professionali o può essere relativo anche alla fornitura Software? Risposta Il fatturato specifico non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o vigilanza o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto prescelto. Nel caso di disporre risposta a tutti e tre i Xxxxx di eventuali misure atte gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse In caso di partecipazione a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stessopiù Lotti, il concorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Bando di gara in relazione a ciascun singolo Lotto per il quale intende partecipare, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa. Pertanto, si chiede in caso il concorrente voglia partecipare a tutti i lotti, dovrà possedere, con riferimento al requisito di escludere fra le responsabilità cui al punto III.2.2. del fornitore la copertura degli eventi accidentali la Bando di gara, un fatturato specifico in misura non inferiore a quello previsto al punto III.2.2. lett c) del Bando di gara. In caso di aggiudicazione a più lotti, come già espresso in sede di Capitolato d’Xxxxx, invece, il concorrente dovrà risultare in possesso della somma dei requisiti economici - di cui previsione parrebbe violare i principi generali al punto III.2.2 del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento Bando di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi gara - richiesti per la messa in atto partecipazione a ciascuno dei lotti oggetto di misure organizzative e/o tecniche idonee aggiudicazione, nonché del requisito tecnico di cui al punto III.2.3 del Bando di gara. Il fatturato deve essere esclusivamente legato unicamente a rimuovere tali rischiservizi legati al settore dell’Open Source. InfattiA riguardo, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa è opportuno precisare che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura le cd. “sottoscrizioni” delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per distribuzioni OS Enterprise devono intendersi ascrivibili tra i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioservizi .
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Paragrafo 8 Il Disciplinare di Gara a pag. 11 prescrive che “Ciascun aggiudicatario dovrà essere in possesso del Capitolato Tecnico “Servizio Nulla Osta di assistenza e manutenzione full riskSicurezza (N.O.S.) o abilitazione preventiva in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, subappaltare (nei limiti sotto stabiliti) ad individuata impresa in possesso del predetto nulla osta, ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura/Contratti delle Amministrazioni che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso.” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a doloA riguardo, si segnala osserva che tale copertura dei guasti accidentalinumerose attività che un operatore telefonico deve svolgere per erogare i servizi oggetto di gara non prevedono la trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, debba considerarsi invalida visto infatti il modello di business di un qualsiasi operatore telefonico anche in possesso del NOS prevede che trasferisce indebitamente per erogare i rischi servizi oggetto di gara siano esternalizzate numerose attività e siano acquisiti in subfornitura o subappalto numerose tipologie di beni e servizi. Si evidenzia che l’ipotesi di una eventuale immotivata richiesta del committente al fornitore possesso del NOS per la totalità delle attività necessarie per erogare i servizi oggetto di gara, ossia anche per quelle che non esercita alcun dominio sul beneprevedono la trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, nè riveste la posizione penalizzerebbe ingiustificatamente gli operatori che non sono in possesso del Nulla Osta di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stessoSicurezza. PertantoCiò premesso, si chiede di escludere fra le responsabilità indicare per l’esecuzione di quali specifiche attività è richiesto il Nulla Osta di Sicurezza, al fine di valutare meglio l’incidenza economica dell’eventuale subappalto di servizi a fornitori terzi in possesso del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento Nulla Osta di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica Sicurezza e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiolimitarne l’incidenza economica.
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Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico “Servizio Per gli attuali fornitori delle pubbliche amministrazioni (Telecom Italia e Fastweb), a seguito dell'aggiudicazione della precedente convenzione fonia 2010, la conoscenza dei fabbisogni di assistenza ciascuna Amministrazione, nonché della consistenza attuale delle linee in esercizio, rappresenta un indubbio vantaggio competitivo sia In termini di valutazione puntuale dell'offerta economica sia in termini di definizione di possibili investimenti. Al fine di non creare asimmetrie Informative e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per offrire pari condizioni a tutti i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantoconcorrenti, si chiede di escludere fra le responsabilità fornire, relativamente a ciascuna Amministrazione aderente alla precedente convenzione, i dati concernenti l'utilizzo della stessa In termini di linee e traffico suddivisi per tipologia (RTG, ISDN BRA e ISDN PRA, VOI P), e per sede con la relativa ubicazione geografica. A tal proposito si ricorda che tali dati sono già In possesso di codesta Amministrazione in considerazione dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario di comunicarli su base quadrimestrale, si veda Capitolato Tecnico di gara del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico2010, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore paragrafo 9.2 pag. 86 "Flusso Dati per L'Amministrazione aggiudicatrice", che redta: "Il Fornitore assegnatario dovrà, inoltre, prevedere l'invio, su base quadrimestrale, all'Amministrazione aggiudicatrice, su sua richiesta, di un mero contratto dato di assistenza tecnica dettaglio In formato .xls o .csv che riporti per ciascuna Unità Ordinante e manutenzione per ciascuna sede dell'Amministrazione: • il numero di un bene canali, per tipologia RTG, BRA, PRA attivi ed appartenenti all'area Primaria o Secondaria; • eventuali successive informazioni richieste dall'Amministrazione Aggiudicatrice durante la vigenza della Convenzione"· Qualora i dati sopra richiesti, per qualsiasi motivo, non fossero attualmente disponibili nella forma necessaria a consentire a tutti i concorrenti una analisi omogenea, si ricorda che nello stesso paragrafo del Capitolato appena citato, la Consip si era correttamente riservata la facoltà di proprietà dell’Ente e comunque poterli richiedere agli aggiudicatari della convenzione in qualsiasi momento, come si evince chiaramente a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura pag. 86 del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuitoCapitolato citato, che rendono impossibile al fornitore recita testualmente: "L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva in modo obiettivo predisporsi ogni caso di richiedere copia, anche su supporto elettronico, del Progetti Preliminari, del Progetti Esecutivi e delle Offerte Economiche (come di seguito definiti) associati agli Ordinativi di Fornitura emessi". Infine si evidenzia come il possesso di tali informazioni, che costituirebbero una base comune a tutti i concorrenti per la messa in atto redazione delle proprie offerte, rappresenta, di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatticonseguenza, nella produzione anche un elemento fondamentale per codesta Amministrazione In caso di tali danni non si intravede alcun nesso eventuale valutazione di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi congruità di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioofferte anomale.
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Domanda. Paragrafo 8 del Allegato 6 A - Capitolato Tecnico “Servizio Capitolo 3 - Specifiche dei Servizi di assistenza Telefonia Paragrafo 3.1 - Servizi di telefonia base pag. 25."Nel caso di accesso indiretto, il servizio dovrà essere inclusivo delle prestazioni aggiuntive quali utilizzo di numerazione ridotta per RPV e manutenzione full risk” Stante codici per selezione passante e post-selezione. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso a servizi di tipo generale (di Rete Intelligente o meno) forniti dall'Operatore Dominante (ON) ed eventualmente tariffati secondo il paragrafo 8 piano tariffario dell'Operatore Dominante quali il 412, i servizi di decade 1, i cosiddetti "numeri verdi" o ad addebito ripartito, in aggiunta ai veri e propri servizi di pubblica utilità quali il 112, il 113, ecc. I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo." Si chiedono chiarimenti su questo testo del capitolato Tecnico in quanto l'accesso indiretto non consente la gestione del traffico destinato alle numerazioni non geografiche (quali i servizi di emergenza o i numeri verdi, ad es) che prevede nell’ambito continuerà ad essere gestito e garantito dall'operatore di accesso. Infatti il cliente avrà un duplice rapporto giuridico con due fornitori distinti: il fornitore dell'accesso e del traffico destinato alle numerazioni non geografiche ed il fornitore della CPS o CS che garantirà la realizzazione del traffico telefonico geografico (ovvero quello distrettuale, interdistrettuale, internazionale e quello destinato alle reti mobili). Pertanto il presente paragrafo va interpretato nel senso che la garanzia per l'accesso ai servizi di tipo generale, i servizi in decade 1, etc sarà fornita dall'operatore di accesso. Inoltre si chiede un chiarimento su cosa si intenda per "I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo", in quanto il prezzo che la PA dovrà pagare per le chiamate destinate ai servizi erogati tramite numerazione non geografica non gratuiti (ad es servizi ad addebito ripartito) in modalità di accesso indiretto sarà fatturato dall'operatore d'accesso. In Italia non è previsto da un punto di vista regolamentare che il Fornitore dell' accesso indiretto possa prendersi carico in alcun modo di tutte le chiamate realizzate dal cliente tramite il codice di Carrier Selection, in assenza dell'introduzione del servizio tecnico wholesale di assistenza e manutenzione sia "Wholesale Line Rental" ed anche da un punto di vista pratico l'applicazione dell'art. 24 bis delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia impedisce di fatto il subentro nel contratto per i difetti la linea di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose accesso da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore parte di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiooperatore alternativo.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Telefonia E Connettività
Domanda. Paragrafo 8 In caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Capitolato Tecnico “Servizio Codice degli Appalti, già costituito, in qualità di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico mandante di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a doloRTI costituendo, si segnala richiede cortesemente in merito alla documentazione amministrativa che tale copertura dei guasti accidentalideve essere caricata nell’apposita sezione della procedura sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx se il suddetto consorzio costituito debba caricare direttamente nei propri slot la propria documentazione e quella delle consorziate esecutrici oppure se le singole consorziate debbano essere abilitate dalla mandataria nella sezione della procedura in qualità di ulteriori mandanti e debbano pertanto singolarmente caricare nei propri slot la rispettiva documentazione. Nel caso fosse il suddetto consorzio stabile a dover caricare nei propri slot della sezione della procedura anche la documentazione delle consorziate esecutrici, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste in quali slot dovrebbe caricare la posizione documentazione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, queste ultime? In merito alla documentazione amministrativa delle consorziate esecutrici si chiede conferma che le stesse debbano produrre la stessa documentazione richiesta per il suddetto Consorzio ovverosia: Allegato 5 – DGUE Allegato 6 – Istanza di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridicopartecipazione Allegato 7 – Dichiarazioni integrative Con riferimento al primo quesito si precisa che, visto l’indebito trasferimento riguardo alla fase di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24inserimento della documentazione amministrativa sul Sistema, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono è il consorzio stabile che agisce sul Sistema medesimo per conto delle prestazioni consorziate esecutrici. In particolare, i documenti delle consorziate esecutrici devono essere caricati nelle sezioni del sistema dedicate agli specifici documenti (es. “Istanza di partecipazione e capacità funzionali dei sistemi certificazioni e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi documenti per la messa riduzione della garanzia provvisoria”, “DGUE – Documento di Gara unico europeo dell’impresa concorrente”, “Dichiarazione integrativa”). Con riferimento al secondo quesito si conferma che, in atto conformità rispetto a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici devono produrre il DGUE, l’Istanza di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori partecipazione e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiole Dichiarazioni integrative.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Applicativi Di Data Management E Servizi Di Pmo
Domanda. Paragrafo 8 Per la partecipazione a più lotti da 2 a 10 non è chiaro quale siano i requisiti di partecipazione, infatti a pagina 41 viene specificato che "chi intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta" tuttavia a pagina 42 viene indicato per aggiudicarsi contemporaneamente due lotti (tra quelli da 2 a 10) bisogna possedere i requisiti economici e tecnici pari alla somma dei lotti aggiudicati. Alla luce di quanto appena accennato, volendo partecipare a più lotti, quali requisiti andranno dichiarati nella documentazione amministrativa, quelli del Capitolato Tecnico lotto di maggior valore o quelli derivanti dalla somma dei due lotti di maggior importo eventualmente aggiudicabili? Si evidenzia che al paragrafo “Servizio Requisiti in caso di assistenza partecipazione a più lotti” del Disciplinare di gara sono indicate regole precise e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti distinte per i difetti di costruzione la partecipazione a più lotti e per l’aggiudicazione di più lotti: - con specifico riferimento alla partecipazione a più lotti, è sufficiente che il concorrente dichiari, nella pertinente sezione del DGUE, di possedere “i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta”; - con specifico riferimento alla aggiudicazione di più lotti, “il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti da 2 a dolo, 10 potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora: risulti in possesso di requisiti economici e tecnici almeno pari almeno alla somma dei requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione ai lotti aggiudicabili secondo il limite di cui al paragrafo “Partecipazione a più lotti” del presente Disciplinare”. La verifica di cui al presente punto si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente svolgerà nell’ambito della fase descritta nel paragrafo 23 del Disciplinare di gara. Si pongono i rischi del committente seguenti quesiti in relazione al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, requisito tecnico professionale:- si chiede conferma che il triennio di escludere fra le responsabilità riferimento sia il seguente: 21/02/2016 - 21/02/2019;- il contratto comprovante l'esecuzione di servizi analoghi deve essere stato firmato necessariamente nel triennio di riferimento, oppure esso può anche essere antecedente a detto triennio ma riportare la data del fornitore collaudo rientrante nel triennio? es. contratto firmato nel 2015 e dichiarazione di collaudo rilasciata a novembre 2016.- è necessario comprovare anche il collaudo degli impianti installati? Si veda la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominiorisposta alla domanda n. 13.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Sistemi Di Videosorveglianza
Domanda. Paragrafo 8 In riferimento al Bookshop Largo Salara Vecchia (di circa 50 mq) di cui al capitolo 6 del Capitolato Tecnico “Servizio tecnico Appendice 1 al progetto – Lotto 2, si richiede:- Se disponibili, la sezione e i prospetti di assistenza progetto, per visionare altezze e manutenzione full risk” Stante il aperture del nuovo edificio.- In riferimento a quanto dichiarato al paragrafo 8 6 del capitolato Tecnico tecnico, ovvero che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili “l’Amministrazione provvederà a dolofornire uno spazio sostitutivo”, si segnala chiede:1. Per fornitura dello spazio si intende che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque verrà messo a disposizione dell’Ente h24del concessionario una struttura (ad es. un prefabbricato) e che questa dovrà essere arredata a carico del Concessionario? Oppure verrà individuata l’area dall’Amministrazione, ed altresìmentre la costruzione, perchè l’arredamento e l’allestimento del bookshop saranno a carico del Concessionario?2. È possibile avere una planimetria del Parco con indicazione dell’eventuale collocazione dello spazio sostitutivo?
i. La sezione e i prospetti di fatto inficia la natura progetto del contratto Bookshop in Largo Salara vecchia non sono disponibili. Si veda anche risposta alla domanda n°9.
ii. Si conferma che sarà cura dell’Amministrazione mettere a disposizione del Concessionario una struttura prefabbricata nella quale lo stesso potrà svolgere il servizio. L’arredo e l’allestimento di assistenza e manutenzione, assurgendolo tale struttura sarà a contratto aleatorio tipico carico del contratto Concessionario; a tal proposito nel progetto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti allestimento previsto in offerta tecnica (voce 15 della tabella n°2 del paragrafo 18.1 del Disciplinare di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non gara) è richiesto che “Gli arredi proposti dovranno essere di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore tipo modulare in modo obiettivo predisporsi per da essere riadattati in spazi differenti, nel caso in cui, al momento dell’avvio delle attività, il locale in Largo Salara vecchia non fosse ancora disponibile.”
iii. Lo spazio sarà collocato all’interno del Foro Romano, in prossimità della via Nova/Clivo Palatino e visibile dall’Arco di Tito, la messa in atto collocazione di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni dettaglio non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati stata ancora definita dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioParco.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. Paragrafo 8 Si richiedono delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del Capitolato Tecnico requisito di capacità tecnica per il “Servizio servizio di assistenza biglietteria” (lotto n. 1) di cui all’art. 7.3, lett. c) del disciplinare di gara, anche alla luce della “risposta” n. 3 fornita con la “II tranche” di chiarimenti.Con tale ultimo chiarimento è stato infatti precisato che nell’ipotesi di “RTI misto con sub- associazione di tipo orizzontale per l’attività principale, il requisito di capacità tecnica e manutenzione full riskprofessionale di cui all'art. 7.3 lett c) del disciplinare di gara deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.Alla luce di tale chiarimento, si dovrebbe quindi ritenere che il requisito in questione sia frazionabile tra mandataria e mandante, altrimenti non avrebbe senso la precisazione – peraltro riportata anche nel disciplinare di gara – secondo cui il requisito debba essere posseduto “sia dalla mandataria sia dalle mandanti” Stante e “in misura maggioritaria dalla mandataria”.Tuttavia, nel disciplinare di gara il paragrafo 8 requisito in parola è declinato nel senso di aver eseguito “servizi di biglietteria e controllo accessi, a favore di un unico committente, pubblico o privato, con numero di biglietti annui emessi pari almeno a 700.000”, lasciando intendere la non frazionabilità del capitolato Tecnico requisito stesso, che prevede nell’ambito del servizio tecnico però non si concilierebbe con il chiarimento n. 3 sopra citato.Alla luce di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertantoquanto sopra, si chiede dunque di escludere fra le responsabilità del fornitore chiarire se il requisito di capacità tecnica, in linea con il citato chiarimento n. 3, possa essere soddisfatto frazionandolo tra mandataria e mandante, fermo il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria. Ad esempio, la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridicomandataria X in possesso di “servizi di biglietteria e controllo accessi, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore a favore di un mero contratto unico committente, con numero di assistenza tecnica biglietti annui emessi” pari a 600.000 e manutenzione la mandante Y in possesso di “servizi di biglietteria e controllo accessi, a favore di un bene unico committente, con numero di proprietà dell’Ente e comunque biglietti annui emessi” pari a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio200.000.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali
Domanda. Paragrafo 1) Con riferimento a quanto indicato a pagina 28 del capitolato d'oneri sezione "Modalità di pagamento del bollo" si riscontra che il campo "descrittivo" all'interno di un F23 può contenere solo 27 caratteri. Si chiede se si possa utilizzare la dicitura "Imposta bollo.ID2020AppRad" oppure se sia possibile applicare una marca da bollo sulla domanda di partecipazione e procedere alla generazione e firma digitale del pdf scansionato.
2) Con riferimento ai "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" si chiede conferma che la dichiarazione sostitutiva mensile debba essere presentata solo se nel mese in questione vi è stata fatturazione di qualche elemento riconducibile alla procedura di gara mentre la fatturazione semestrale è obbligatoria indipendentemente dall'avvenuta fatturazione;
3) Si chiede conferma che il codice concorrente formato da 8 caratteri alfanumeri da abbinare alla ragione sociale di cui all'Allegato 15 debba essere di pura fantasia ed inventato dall'operatore economico
4) Al fine di garantire anonimanità del CD / DVD delle immagini si chiede se sia consentito l'invio, tramite corriere privato, di un plico in cui come emittente vi sia il nominativo di un privato (dipendente della società che invia il CD) che non risulti però come titolare di carica e/o qualifica all'interno della visura camerale. In caso contrario non si riesce ad inviduare come si possa anonimizzare l'invio di un plico tramite corriere privato in virtu del fatto che deve essere indicato obbligatoriamente sulla lettera di vettura la persona / società che opera come mittente
5) Con riferimento a quanto indicato a pagina 23 del Capitolato Tecnico "in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature di cui ai lotti 1, 2 e 3 e dei dispositivi opzionali di tutti i lotti: sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Servizio Richiesta di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 intervento”, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro". Si chiede se la sostituzione dell'apparecchiatura debba essere garantita entro 5 giorni nel caso in cui non sia possibile più riparare l'apparecchiatura originale o se si debba sostituire l'apparecchiatura entro 5 giorni nel caso in cui l'operatore economico non riesca entro tale termine a riparare l'apparecchiatura ma possa riuscirci nei giorni seguenti.
6) Con riferimento a quanto indicato a pagina 16 del capitolato Tecnico d'oneri " L'offerta economica contiene a pena di esclusione, che prevede nell’ambito del i seguenti elementi: a) prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta… omissis" si chiede di specificare quale documento o tabella debba intendersi come "Schema di offerta".
7) Con riferimento alla quotazione de "servizio tecnico opzionale di assistenza “smontaggio non conservativo e manutenzione sia trasporto al piano terra delle apparecchiature fornite e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" si chiede conferma che sia delle singole componenti obbligatorio l'inserimento di tale importo nell'offerta economica anche se non espressamente indicato nel paragrafo 16 "Contenuto dell'offerta economica" del capitolato d'oneri. Si chiede inoltre conferma che vi sia un campo all'interno del portale in cui sia possibile quantificare tale importo.
8) Con riferimento a quanto indicato a pagina 22 del capitolato tecnico "In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali .... omissis per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala ". Si chiede conferma che tale siano esclusi dalla copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente danni accidentali di cui al fornitore che punto precedente la sostituzione dei detettori nel caso in cui l'Amministrazione non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto abbia provveduto ad acquistare il servizio di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto manutenzione full risk per 12 mesi di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti tale detettore che si configura come elemento opzionale di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominioaggiudicazione.
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Della Fornitura Di Apparecchiature Di Radiologia Generale