Doveri del personale. Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto. È vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
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Doveri del personale. Qualora all’Ente datore Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l’orario di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenzaconcordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze nel rispetto negli artt. 2104 e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata2105 c.c., oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della Struttura Associativa; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l’igiene del lavoro; - il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiunti, i superiori imposteranno rappresentanti della Struttura Associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno i rapporti con loro a sensi di alla collaborazione e di al rispetto. È E’ vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ai dipendenti ritornare nei locali di lavoro e ed intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Entedall’Amministrazione. È vietato altresì sostare durante le ore Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’ambito del rapporto di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendentelavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
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Doveri del personale. Qualora all’Ente all'Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente dell'Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito nell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia sull'efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici dipendenti e a tutti i lavoratoridipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. Legge 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice prestatrice ed il lavoratoreprestatore dopera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In ln armonia con la dignità personale della lavoratrice prestatrice e del lavoratoreprestato re d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto. È E' vietato alla lavoratrice prestatrice ed al lavoratore prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario l'orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Entedell'Ente. È E' vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.. Art. 70
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Doveri del personale. Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza1. In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il personale lavoratore, oltre al rispetto del dovere di diligenza di cui all’art. 2104 cod. civ., e all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ., deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà, subordinando ogni azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
2. Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie fisionomia propria dell’Ente stesso e serva ove svolge la prestazione lavorativa, oltre ad attenersi alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito disposizioni impartite dalla stessa secondo la struttura organizzativa.
3. Sono obblighi del lavoratore: - usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista e nell'interesse dell'utenza; - osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolataimpartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; - osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, oltre che dagli articoli seguenticollettiva e dell'igiene; - astenersi dal ricevere, da un eventuale regolamento internopromettere, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile indurre a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, offerto loro o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970ad altri dipendenti dell'Ente; - uniformarsi, n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro, dipendono dai superiorioltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, come previsto dall’organizzazione aziendalealle altre norme di legge.
4. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi L’esercizio di collaborazione e di rispetto. È vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali un’attività di lavoro e intrattenersi oltre l’orario dipendente a carattere continuativo con datore di lavoro prescrittodiverso dall’Ente è consentita, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. È vietato altresì sostare durante purché non in concorrenza con le ore attività dello stesso, ai dipendenti con rapporto di riposo intermedio in locali diversi lavoro a tempo parziale previa comunicazione da quelli destinati al personale dipendentedarsi all’Ente entro 3 giorni dall’inizio dell’attività con altro datore di lavoro.
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Doveri del personale. Qualora all’Ente datore Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegna- te, secondo l’orario di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenzaconcordato e nel luogo stabilito. Sono altresì considerati, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze nel rispetto negli artt. 2104 e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata2105 c.c., oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansio- ni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particola- re tipologia di persone a cui il servizio è rivolto, nonché dei fini e scopi della Struttura Associativa Anffas; - l’osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal da- tore di lavoro o dai suoi collaboratori; - il rispetto delle normative e procedure interne relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e regolamento sulla privacy; - il divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza e comunque la tenuta di un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro. Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell’organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso le persone con disabilità e loro con- giunti, i superiori imposteranno rappresentanti della Struttura Associativa, la dirigenza, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione. La dirigenza, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronterà a sua volta i rapporti con loro a sensi di collaborazione alla mas- sima collaborazione, educazione e di rispetto. È É vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ai lavoratori ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi ed intratte- nersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo introdurre estranei, sal- vo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Entedall’Amministrazione. È vietato altresì sostare durante le ore Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell’am- bito del rapporto di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendentelavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
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Doveri del personale. Qualora all’Ente all'Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente dell'Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito nell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia sull'efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici dipendenti e a tutti i lavoratoridipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. Legge 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice prestatrice ed il lavoratoreprestatore dopera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In ln armonia con la dignità personale della lavoratrice prestatrice e del lavoratoreprestato re d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto. È E' vietato alla lavoratrice prestatrice ed al lavoratore prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario l'orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Entedell'Ente. È E' vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
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