Durata complessiva del trattamento Clausole campione

Durata complessiva del trattamento. 1.6.1. La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dall’1 aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista. È invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell’Accordo Quadro relativo al 1° semestre 2013. 1.6.2. Il trattamento previsto nell’accordo sindacale di cui al successivo punto 1.9 non potrà superare la durata complessiva di mesi 6, o il periodo inferiore conseguente all’applicazione di quanto indicato nel precedente punto 1.6.1. 1.6.3. Al fine di attivare la procedura di concessione della CIGD occorre presentare una o più domande. Ciascuna domanda non può superare la durata di mesi 3, con l’eccezione della richiesta nella forma dell’accordo di solidarietà e dell’accordo per evento sismico. Ciascuna domanda potrà richiedere un monte ore complessivo non superiore a 40 ore settimanali per ciascun lavoratore o al numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL. 1.6.4. Per la tipologia 2 – CASO III - Il trattamento richiesto non può superare la durata complessiva di mesi 3, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1.6.1. 1.6.5. Ciascuna domanda relativa all’accordo di solidarietà potrà richiedere un monte ore complessivo non superiore a 24 ore settimanali per ciascun lavoratore o al 60% del numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL. 0.0.0.Xx riduzione del 15% del numero dei lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD dovrà essere operata quando, tenuto conto anche degli interventi B richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro relativo al 1° semestre 2013, le precedenti richieste abbiano raggiunto o superato un periodo di 6 mesi. La riduzione non è richiesta quando il precedente periodo di CIGD sia stato effettivamente utilizzato da un solo lavoratore. 1.6.7. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 dicembre 2013 o la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, compresi quelli di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di co...
Durata complessiva del trattamento. 1.6.1. Intervento A – Tenuto presente quanto indicato ai precedenti punti 1.4.1.2 e 1.4.3, la quantità e la durata del periodo di integrazione salariale che può essere richiesto inizialmente non possono superare un monte ore pari a n. 500 ore di sospensione/riduzione per ciascuno dei lavoratori sospesi a tempo pieno, da esaurire comunque entro il 31 dicembre 2012. La richiesta iniziale è rinnovabile per una sola volta, previo nuovo accordo sindacale, solo da parte di datori di lavoro che non abbiano già richiesto interventi di CIGD nel 2011. 1.6.1.1. Nel caso in cui sia stato richiesto nel 2011 un rinnovo di intervento A con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2011 può essere richiesto nel 2012 un ulteriore intervento A per la durata massima di 200 ore. L’utilizzo del monte ore sopra indicato è realizzabile con una flessibilità che non superi, per ciascun lavoratore, il 40% della quota pro-capite richiesta. 1.6.2. Intervento B 1.6.2.1. Tipologia 1 1.6.2.1.1. massimo 6 mesi, rinnovabili per un periodo analogo solo se, al termine 1.6.2.1.2. dei primi 6 mesi, si riduce di almeno il 15%, pari ad almeno una unità di personale, il numero dei lavoratori in esubero per i quali si richiede la CIGD; 12 mesi in caso di accordo di solidarietà con esclusione di licenziamenti. 1.6.2.2. Tipologia 2 1.6.2.2.1. CASO I – massimo 6 mesi, non rinnovabili;
Durata complessiva del trattamento. 1.6.1. Intervento A – La quantità e la durata del periodo di integrazione salariale che può essere richiesto inizialmente non possono superare un monte ore pari a n. 400 ore di sospensione/riduzione per ciascuno dei lavoratori sospesi a tempo pieno, da esau- rire comunque entro il 31 dicembre 2011. La richiesta iniziale è rinnovabile per una sola volta previo nuovo accordo sindacale ed esame di consultazione e dovrà essere corredata dal report di monitoraggio e verifica di cui al successivo punto 1.8. 1.6.2. Intervento B – La durata del periodo di integrazione salariale che può essere richiesto non può eccedere i 5 mesi. La richiesta iniziale è rinnovabile previo nuovo accordo sindacale ed esame di consulta- zione e dovrà essere corredata dal report di monitoraggio e verifica di cui al successivo punto 1.8. 1.6.3. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 di- cembre 2011 o la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori so- ciali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. Il verificarsi di tale possibilità determina comunque la cessazio- ne dell’intervento della CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato.

Related to Durata complessiva del trattamento

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Titolare del trattamento Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 10071 Borgaro Torinese (TO).

  • Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.

  • Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

  • Chi è il titolare del trattamento? Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; Allianz Darta Saving, con sede in Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, telefono 00000 0 0000000; email xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, è il Titolare del Trattamento come definito dal Regolamento.

  • Modalità del trattamento Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Consenso al trattamento dei dati 1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.