Durata massima Clausole campione
Durata massima. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro stra- ordinario, viene stabilita in 52 ore settimanali. Sono escluse dal computo del suddetto limite della durata massima settimanale dell’orario di lavoro le seguenti prestazioni, benché retribuite:
Durata massima. Il contratto di apprendistato ha una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
Durata massima. La durata complessiva del contratto a termine, anche per l’ipotesi di proroghe e/o rinnovi è regolata dall’ art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.
Durata massima. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. La durata complessiva di successivi contratti a termine tra le stesse parti è regolata dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. In deroga a quanto ora disposto, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la ITL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga "assistita").
Durata massima. Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima (Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali) 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e con mansioni di pari livello e nell’ambito della stessa categoria (operai, impiegati, quadri o dirigenti)23 Un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi può essere stipulato presso la DTL (non è più prevista l’assistenza da parte di un rappresentante sindacale).
Durata massima. Ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs. n 81/2015, nei contratti di lavoro a termine a scopo di somministrazione, la durata massima dei contratti è soggetta ad un doppio contatore, come di seguito esposto: Contatore Agenzia per il Lavoro In base al recente rinnovo del CCNL ApL per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra Agenzia e Lavoratore, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata:
Durata massima. PARI ALLA METÀ DELLE SETTIMANE DI CONTR. NEGLI ULTIMI 12 MESI DETRATTI I PERIODI DI INDENNITÀ EVENTUAL. FRUITI NEL PERIODO. SARÀ TUTTAVIA PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO PER PERIODI DI LAVORO INFERIORI A 5 GIORNI. L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI. numero settimane di contribuzione X 4,33 (NUMERO MEDIO SETTIMANE NEL MESE) = R.R. MENSILE PERIODO LIMITE DI RETRIBUZIONE ENTITÀ ASPI PER I PRIMI 6 MESI Inferiore o pari € 1.180,00 75% R. R. M. PER I PRIMI 6 MESI Superiore a € 1.180,00 75% di 1.180,00 + 25% (R.R.M. - 1.180,00) DAL 7° AL 12° MESE Riduzione del 15% DAL 13° AL 18° MESE Ulteriore riduz del 15% LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELL’APPRENDISTA ORARIO DI LAVORO ART. 2 D.LGS 66/2003 LA DISCIPLINA SI APPLICA ANCHE AGLI APPRENDISTI MAGGIORENNI
Durata massima. Viene rideterminata la durata massima complessiva delle integrazioni salariali. Infatti, si stabilisce che complessivamente i trattamenti, per ciascuna unità produttiva, non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile. In questo calcolo la durata dei trattamenti per la causale “contratto di solidarietà” (che da istituto autonomo diventa una vera e propria causale di intervento per l’accesso alla cigs) viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente. Per le imprese industriali ed artigiane edili ed affini, per ciascuna unità produttiva, la durata massima complessiva dei trattamenti non può superare i 30 mesi in un quinquennio mobile. La circolare ministeriale precisa che i trattamenti di cigs, le cui procedure di consultazione sindacale siano già concluse al 24 settembre 2015, mantengono la durata prevista negli accordi; inoltre, i trattamenti richiesti prima di tale data si computano nella durata di cui sopra per la sola parte di periodo autorizzato che sia successiva al 24 settembre stesso. In caso di settimana integrabile a giorni, il criterio di calcolo ai fini del computo della durata sono ancora quelli dettai dalla circolare Inps n. 58/2009 (il numero delle settimane effettivamente usufruite è il risultato della somma di singoli giorni diviso 6 oppure 5 in caso di settimana corta).
Durata massima. Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima Per i contratti stipulati dal 14.07.2018, nonché per i rinnovi e le proroghe successivi al 31.10.201811 (fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi12, e con l’eccezione delle attività stagionali) 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e con mansioni di pari livello e nell’ambito della stessa categoria (operai, impiegati, quadri o dirigenti)13. Per contratti stipulati prima del 14.07.2018 e per rinnovi e proroghe fino al 31.10.2018 il limite è di 36 mesi (anziché 24). Una volta raggiunta la durata massima, un ulteriore contratto a T.D. di max 12 mesi può essere stipulato presso l’ITL (non è prevista l’assistenza di un rappresentante sindacale). In caso di mancato rispetto di tale procedura, o di superamento del termine stabilito nel contratto, esso si trasforma in contratto a T.I. dalla stipula.
Durata massima. La durata massima complessiva dei contratti a tempo de- terminato diminuisce da 36 mesi a 24 mesi. Il primo contratto a termine potrà avere una durata mas- sima di 12 mesi, e potrà essere stipulato senza causale. Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24, solo a condizione che ci sia la presenza di una delle seguenti specifiche motivazioni (causali):
