Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio). 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001. 7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 1998 - 2002 al 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 2002 al 31 dicembre 1999 2003 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione indicazione nel corpo del contrattocontratto medesimo. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione stipula di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdegli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 2002 - 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° dall'1 gennaio 1998 2002 fino al 31 dicembre 1999 2003 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdi cui agli artt. 48 47 e 48, comma 1, del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economicaeconomica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido decorre dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e ha scadenza il 31/12/2001 per la parte economica (I Biennio)normativa e il 31/12/1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta da una delle due parti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. articoli 47 e 48 del D. LgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001.
3. Gli L’Ente è tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari automatico, entro 30 giorni dalla data di della stipulazione di cui al ai sensi del comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contrattodelle scadenze previste. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contrattoalle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
65. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successivacontratto, ai dipendenti del comparto sarà dell’Ente è corrisposta la relativa indennità nelle misure nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artl’ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
76. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà è costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedal citato accordo del 23 luglio 1993.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 - 2016-31 dicembre 2001 2018 sia per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento L’avvenuta stipula- zione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta uf- ficiale della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, raccomandata almeno tre sei mesi prima di ogni singola della scadenza. In caso di disdettadi- sdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, In ogni caso le piattaforme sono sindacali per il rinnovo del contratto col- lettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contrattocontratto stesso. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti pre- visti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrat- tuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrat- tuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo un periodo sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, detto importo sarà pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica al 50% del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo copertura di cui al presente comma precedentesi applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdell’art. 48 52, comma 1 del D. Lgsd.lgs. n. 165/200129 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economicaeconomica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 1998 - 2002 al 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 2002 al 31 dicembre 1999 2003 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione indicazione nel corpo del contrattocontratto medesimo. La stipula s’intende s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione stipula di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdegli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo di cui al comma precedente.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 2022 – 31 dicembre 2001 2024, sia per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’A.Ra.N. e nella Gazzetta ufficiale della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle amministrazioni entro 30 trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandataraccomandata o a mezzo pec, almeno tre sei mesi prima di ogni singola scadenzadella scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre sei mesi prima della scadenza del contrattorinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi di cui alla tabella ……tabellari. Dopo un periodo sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, detto importo sarà pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica al 50% del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si applica la procedura dell’ art. 48 applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001.
7. In sede Il presente CCNL può essere oggetto di rinnovo biennale per la determinazione della parte economicainterpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 165/2001, ulteriore punto anche su richiesta di riferimento una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentemedesimo decreto legislativo.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 2002 - 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° 1 gennaio 1998 2002 fino al 31 dicembre 1999 2003 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione previsione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure dell’ARAN con idonea pubblicità di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdegli artt. 48 47 e 48, comma 1 del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economicaeconomica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedel 23 luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 1994 - 31 dicembre 2001 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° 1 gennaio 1998 1994 fino al 31 dicembre 1999 1995 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, negoziali a seguito del delle perfezionamento delle procedure di cui agli arttall'art. 47 51, commi 1 e 48 2, del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001.29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'A.R.A.N.
3. Gli Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di in cui al ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né nè procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successivacontratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e indennità, secondo le scadenze e le modalità previste dall’accordo sulla politica dei redditi dall' Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdell'art. 48 52, commi 1e 2, del D. Lgsd.lgs. n. 165/200129 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'Accordo di cui al comma precedente.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 1994 - 31 dicembre 2001 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° dall'1 gennaio 1998 1994 fino al 31 dicembre 1999 1995 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli arttall' art. 47 51, commi 1 e 48 2 del D. LgsD.Lgs. n. 165/200129 del 1993.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 giorni gg dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successivacontratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdell'art. 48 52, commi 1 e 2, del D. LgsD.Lgs. n. 165/200129 del 1993.
76. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1º gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° 1º gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli arttall'art. 47 e 48 del D. Lgs51, D.Lgs. n. 165/2001.
3. Gli 29 del 1993, è comunicata da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro nei successivi 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2comunicazione.
43. Il presente contratto, alla Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
54. Per evitare periodi di vacanza contrattualevacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
65. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ artdell'art. 48 52 del D. LgsD.Lgs. n. 165/200129 del 1993.
76. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economicaeconomica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo di cui al comma precedente.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente L’articolo disciplina, in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle precedenti tornate contrattuali, diversi aspetti connessi al contratto concerne il periodo collettivo nazionale di lavoro: la durata del contratto, che viene fissata nel quadriennio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005, per la parte normativa, e nel biennio 1° gennaio 1998 2002 - 31 dicembre 2001 2003, per la parte normativa economica; la decorrenza degli effetti normativi ed economici derivanti dal CCNL, che è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio).
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di previste dal decreto legislativo n.165/2001; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all’istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di stipulazione decorrenza; i tempi e le procedure di cui al comma 2.
4. Il presente contrattoapplicazione del CCNL; il rinnovo tacito del CCNL, alla sua scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno anno, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In ; in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo da altro contratto collettivo.
5. Per evitare periodi ; le modalità di corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.all’Accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993, nel rispetto degli artt.47 e 48, commi 1, 2 , 3, 4 e 5, del D.Lgs.n.165/2001; in proposito si ribadisce la necessità di uno specifico accordo ad opera dell’ARAN, con conseguente esclusione di ogni forma di automatica erogazione dell’indennità. Dati i contenuti sostanzialmente confermativi della precedente disciplina, sembra doversi escludere ogni ricaduta delle nuove regole in termini di oneri contrattuali
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del 23 luglio 1993lavoro del 23.7.1993. Per l’erogazione le modalità di erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001Lgs.n.29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedal citato accordo del 23.7.1993.
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Samples: CCNL Normativo 1998 – 2001
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 2016 - 31 dicembre 2001 2018 sia per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, raccomandata almeno tre sei mesi prima di ogni singola della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, In ogni caso le piattaforme sono sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo un periodo sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, detto importo sarà pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica al 50% del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo copertura di cui al presente comma precedentesi applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 2016-31 dicembre 2001 2018, sia per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle azienda e enti entro 30 trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenzaentro un mese dalla sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né ne' procedono ad azioni conflittualidirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo un periodo sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, detto importo sara' pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica al 50% del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione l'erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si applica la procedura dell’ art. 48 applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia dall'art. 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. In sede Il presente C.C.N.L. puo' essere oggetto di rinnovo biennale per la determinazione della parte economicainterpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, ulteriore punto anche su richiesta di riferimento una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentemedesimo decreto legislativo.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del 23 luglio 1993lavoro del 23.7.1993. Per l’erogazione le modalità di erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001Lgs.n.29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedal citato accordo del 23.7.1993.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido ha valenza dal 1° gennaio 1998 2006 ed ha scadenza il 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed ha valenza dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 1999 2007 per la parte economica (I Biennio).
2economica. Gli effetti giuridici decorrono dalla data In caso di stipulazione del presente CCNLmancata disdetta, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, comunicarsi con lettera raccomandata, raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola ciascuna scadenza, s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta, disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
52. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra di loro.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contrattodelle scadenze previste. Durante tale periodo periodo, e per il primo mese successivo alla scadenza del contrattoalle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
65. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successivacontratto, ai dipendenti del comparto sarà è corrisposta la relativa indennità nelle misure nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
76. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economicaeconomica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà è costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedal citato Protocollo del 23 luglio 1993.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 2019 – 31 dicembre 2001 2021, sia per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli dalle Aziende e Enti destinatari entro 30 trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandataraccomandata o con PEC, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi prima di ogni singola scadenzadalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre sei mesi prima della scadenza del contrattorinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo un periodo sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, detto importo sarà pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica al 50% del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si applica la procedura dell’ art. 48 applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgsd. lgs. n. 165/2001.
7. In sede Il presente CCNL può essere oggetto di rinnovo biennale per la determinazione della parte economicainterpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, ulteriore punto anche su richiesta di riferimento una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentemedesimo decreto legislativo.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 2016 - 31 dicembre 2001 2018 sia per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, raccomandata almeno tre sei mesi prima di ogni singola della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, In ogni caso le piattaforme sono sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contrattocontratto stesso. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo un periodo sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, detto importo sarà pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica al 50% del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo copertura di cui al presente comma precedentesi applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula s’intende avvenuta stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell’A.RA.N. con idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro nei successivi 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2comunicazione.
43. Il presente contratto, alla Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
54. Per evitare periodi di vacanza contrattualevacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
65. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e le procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
76. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economicaeconomica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall’Accordo di cui al comma precedente.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° 1 gennaio 1998 2002 - 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° dall'1 gennaio 1998 2002 fino al 31 dicembre 1999 2003 per la parte economica (I Biennio)economica.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente CCNLstipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del e decorrenza espressamente prevista dal contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001stes- so.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con aventi carattere vincolato e ed automatico sono applicati dagli Enti enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sca- denze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione le modalità di erogazio- ne di detta indennità si applica la procedura dell’ artindennità, l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 48 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato ne- goziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta inter- venuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedal citato Accordo del 23 luglio 1993.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali