Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio).
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente Contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
4. In attuazione dell’accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993, qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo medesimo.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza mediante la pubblicazione nel sito web del Formez PA.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati 60 giorni dalla data di stipula del presente contratto che alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro 1(uno) mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNL.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del CCNL sono presentate 6 (sei) mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro 1 (un) mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato è riconosciuta, entro i limiti previsti dal bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo 6 (sei) mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del già menzionato indice.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art.51, commi 1 e 2 del d.lgs. n.29/1993, e viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 0.Xx presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. (Artt. 2 e 8 del CCNL 17.12.2020)
1. Il presente CCI ha durata triennale 2021-2023 per la parte giuridica e durata biennale 2021 e 2022 per la parte economica. Esso potrà subire revisioni, anche in considerazione della natura sperimentale del documento in relazione all’attuazione dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal CCNL 17/12/2020, per:
a) sopravvenute norme di legge o contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) sopraggiunte necessità che impongono la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;
c) integrare aspetti che il CCNL rimette alla contrattazione o confronto, tralasciati in sede di prima applicazione della nuova disciplina;
2. Con cadenza annuale (per il 2023) il presente CCI è soggetto a revisione per quanto concerne la parte economica e la definizione del riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000, sia per la parte normativa che per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della stipulazione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure previste dalle norme nazionali e provinciali che regolano la materia.
3. L’Amministrazione destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 60 giorni dalla data dell’avvenuta stipulazione del contratto.
4. Il presente accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, che può essere data da una delle parti con lettera raccomandata, un mese prima di ogni singola scadenza, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dirigenti scolastici sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. Articolo 3 - Interpretazione autentica
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Ai sensi dell'art. 9 comma 17 del D. L. 31.05.2010 convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 il quale prevede che non si dia luogo alle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012, il presente contratto Integrativo Aziendale (C.C.I.A.) è in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo C.C.I.A., fatte salve eventuali modifiche normative e/o organizzative.
2. Il controllo sulla compatibilità dei costi derivanti dal presente C.C.I.A. con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio sindacale dell'ASL TO3.
3. Il presente C.C.I.A., unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa certificate dal collegio sindacale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria TO3, e conserva l'efficacia fino alla stipula del successivo Contratto.