Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Clausole campione

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio). 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001. 7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 3.Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2. 4.Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. 5.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993. 0.Xx sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente. 0.Xx deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 ed ha scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 3. Il CONI è tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2. 4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti dell’Ente è corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993. 6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato è costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 1993.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto ha valenza dal 1° gennaio 2006 ed ha scadenza il 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed ha valenza dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. 3. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra di loro. 4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo, e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti è corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. 6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato è costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Protocollo del 23 luglio 1993.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente Contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali. 3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. 4. In attuazione dell’accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993, qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo medesimo.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001. 5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. (Artt. 2 e 8 del CCNL 17.12.2020) 1. Il presente CCI ha durata triennale 2021-2023 per la parte giuridica e durata biennale 2021 e 2022 per la parte economica. Esso potrà subire revisioni, anche in considerazione della natura sperimentale del documento in relazione all’attuazione dei nuovi istituti contrattuali introdotti dal CCNL 17/12/2020, per: a) sopravvenute norme di legge o contratti collettivi nazionali di lavoro; b) sopraggiunte necessità che impongono la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato; c) integrare aspetti che il CCNL rimette alla contrattazione o confronto, tralasciati in sede di prima applicazione della nuova disciplina; 2. Con cadenza annuale (per il 2023) il presente CCI è soggetto a revisione per quanto concerne la parte economica e la definizione del riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. Art. 3 Interpretazione autentica
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 01.01.2019-31.12.2021 per le parti ad esso delegate dai CCNL vigenti. Sono fatte salve le materie che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti o collegate al naturale sviluppo dell’organizzazione stessa. 2. Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. 3. Il presente contratto decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato. 4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato nel comma 1, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o in caso di novità normative riguardanti le materie oggetto del presente CCI, le Parti riaprono il confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate. Eventuali disposizioni di legge sopravvenute di carattere imperativo e inderogabile comporteranno l’inserimento automatico nel regolamento contrattuale ai sensi dell’art. 1339 codice civile. 5. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo in sede di contrattazione decentrata di cui all’articolo 3.