Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2. 4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993. 6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente. 7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2019 – 31 dicembre 2001 2021, sia per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
25. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate almeno tre sei mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi1 dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo A decorrere dal mese di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di aprile dell'anno successivo alla scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del comparto d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi pari al 50% del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si provvederà applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001.
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 52 49 del D.Lgsd. lgs. n. 29/1993165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta8. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL., o comunque in quanto compatibili con le nuove previsioni contrattuali.2
1 Accolta richiesta unitaria
2 Parziale accoglimento per maggiore chiarezza
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre contratto concerne il periodo dal 1 1° gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2002 al 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed il è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 1999 2003 per la parte economica.
2. In caso Gli effetti giuridici decorrono dalla data di mancata disdettastipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione da comunicarsi parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall’ASI entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2.
4. Il presente contratto si rinnova tacitamente alla scadenza di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata raccomandata, almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contrattocontratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto dell’ASI sarà corrisposta la relativa indennità nella misura nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artapplica la procedura degli artt. 52 47 e 48 del D.LgsD. Lgs. n. 29/1993165/2001.
67. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 1994 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 1995 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore continuano ad applicarsi fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNLcontratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 all'art. 51, commi 1 e 52 2 del D.Lgsd.lgs. n. 29 del 1993.. Essa viene portata a conoscenza degli Enti da parte dell’ A.RA.N.
3. Le amministrazioni Gli Enti sono tenute tenuti ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né unilaterali, nè procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi applica la procedura dell’art. 52 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29/199329 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, 1 il presente CCNL scade, contratto scade per la parte economica, il 31 dicembre 199931.12.1995, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNLcontratto.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2016 – 31 dicembre 2001 2018, sia per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, ovvero, ove firmato successivamente al 30 settembre 2018, entro 1 mese dalla sottoscrizione definitiva. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
25. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del rinnovo del contratto ovvero, ove firmato successivamente al 30 settembre 2018, entro 1 mese dalla sottoscrizione definitiva, e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo A decorrere dal mese di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di aprile dell'anno successivo alla scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del comparto d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi pari al 50% del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si provvederà applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 52 49 del D.Lgsd.lgs. n. 29/1993165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le 3.Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per 4.Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo 5.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In 0.Xx sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In 0.Xx deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL contratto decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà ha scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNLcontratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute Il CONI è tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà dell’Ente è corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà è costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedal citato accordo del 23 luglio 1993.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizioneprescrizione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 47 e 52 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993165/2001.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare attuano gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automaticodi cui al presente CCNL, che non siano demandati alla contrattazione integrativa, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2precedente.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad intraprendono azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla successivi alla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti al personale del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artdegli artt. 52 47 e 48 del D.Lgs. n. 29/1993165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 19992005, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. (art. 2 ccnl 17/10/08 che disapplica l’art. 2 ccnl 3/11/2005)
1. Il presente CCNL decorre dal contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2006 - 31 dicembre 2001 2009 per la parte normativa ed il è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 1999 2007 per la parte economica.
2. In caso Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di mancata disdettastipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da comunicarsi parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, contrattuale le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contrattocontratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artapplica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 52 165 del D.Lgs2001. n. 29/1993Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
67. In Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedel luglio 1993.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Samples: Collective Labor Agreement
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2006 - 31 dicembre 2001 2009, per la parte normativa ed il è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 1999 2007, per la parte economica.
2. In caso Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di mancata disdettastipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da comunicarsi parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata raccomandata, almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contrattocontratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artapplica la procedura di cui agli artt. 52 47 e 48, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n. 29/1993165 del 2001.
67. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente6.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il è valido dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. In caso Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di mancata disdettastipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da comunicarsi parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata raccomandata, almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contrattocontratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artapplica la procedura dell'art. 52 52, comma 1 del D.Lgsd.lgs. n. 29/199329 del 1993.
67. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2006 - 31 dicembre 2001 2009 per la parte normativa ed il è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 1999 2007 per la parte economica.
2. In caso Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di mancata disdettastipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da comunicarsi parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, contrattuale le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contrattocontratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artapplica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 52 165 del D.Lgs2001. n. 29/1993Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
67. In Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedentedel 23 luglio 1993.
78. In deroga al comma 1Il presente articolo sostituisce l’art. 2 del CCNL 19 aprile 2004 che è, il presente CCNL scadepertanto, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNLdisapplicato.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 1994 - 31 dicembre 2001 1997 per la parte normativa ed il è valido dall'1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1999 1995 per la parte economica.
2. In caso Gli effetti giuridici decorrono dalla data di mancata disdettastipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da comunicarsi parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del d. lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ A.R.A.N.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata raccomandata, almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da disdetta per la parte pubblica avviene nel rispetto delle intese e dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure pareri di cui agli articoli 51 e 52 all'art.50, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattualevacanze contrattuali, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previsteprima. della scadenza del contratto. Durante tale taIe periodo e per il mese mese‚ successivo alle scadenzealIa scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artapplica la procedura dell'art. 52 52, commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. n. 29/199329 del 1993.
67. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito saràcostituito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'Accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il è valido dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. In caso Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di mancata disdettastipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da comunicarsi parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Am- ministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata raccomandata, almeno tre mesi prima di ciascuna ogni singola scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
45. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contrattocontratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi applica la procedura dell’art. 52 52, comma 1 del D.Lgsd.lgs. n. 29/199329 del 1993.
67. In sede di rinnovo biennale biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2016 – 31 dicembre 2001 2018, sia per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
25. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo A decorrere dal mese di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di aprile dell'anno successivo alla scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del comparto D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi pari al 50% del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si provvederà applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 52 49 del D.Lgs. n. 29/1993165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Samples: CCNL Sanità Pubblica
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata raccoman- data almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizioneprescri- zione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione sottoscri- zione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. DLgs n. 29 del 199329/1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione stipula- zione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme piatta- forme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate pre- sentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzesca- denze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali unila- terali né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta cor- risposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione l'erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’artdell'art. 52 del D.Lgs. DLgs n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito costi- tuito dalla comparazione tra l’inflazione l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo dall'accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate presen- tate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 ed avrà scadenza il 2016 – 31 dicembre 2001 2018, sia per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
25. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattualeIn ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima delle scadenze previstedella scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenzealla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittualidirette.
56. Dopo un periodo A decorrere dal mese di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di aprile dell'anno successivo alla scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del comparto D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi pari al 50% del 23 luglio 1993predetto indice. Per l’erogazione della copertura di detta indennità cui al presente comma si provvederà applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 52 49 del D.Lgs. n. 29/1993165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
68. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennioPer quanto non previsto, secondo continuano a trovare applicazione, in quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 1. Il Sulla base delle norme previste dall’accordo del 23 luglio 1993, il periodo di validità del presente CCNL contratto sarà quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
2. Di conseguenza, il presente contratto decorre dal 1 1' gennaio 1998 2002 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 2005 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2collettivo aziendale. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993collettivo aziendale.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automaticoNel quadro dell'Accordo del 23 luglio 1993, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme la piattaforma per il rinnovo del presente contratto nazionale sono presentate collettivo deve essere presentata almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
54. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data dalle date di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/19931993 e successive modifiche.
65. In sede Eventuali differenze tra inflazione prevista (2%) e inflazione reale riferita all’anno 2005 verranno corrisposte a conguaglio con la busta paga del mese di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennioaprile 2006, secondo quanto così come previsto dall’accordo di cui al comma precedente23 luglio 1993.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
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