Common use of Durata del Contratto a termine Clause in Contracts

Durata del Contratto a termine. Al Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesi, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proproga. Ai fini del computo dei 36 (trentasei) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora il limite di 36 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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Durata del Contratto a termine. Al Alla durata del Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più massimo di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesisuperiore, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proproga. Ai fini del computo dei 36 (trentasei) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora Qualora il limite di 36 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. CiòCiò in particolare, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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Durata del Contratto a termine. Al Alla durata del Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più massimo di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesisuperiore, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proproga. Ai fini del computo dei 36 (trentasei) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora Qualora il limite di 36 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. CiòCiò in particolare, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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Durata del Contratto a termine. Al Alla durata del Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesisuperiore, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proproga. Ai fini del computo dei 36 (trentasei) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora il limite di 36 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. CiòCiò in particolare, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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Durata del Contratto a termine. Al Alla durata del Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un terminetermine che non potrà essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 24 (trentaseiventiquattro) mesi e, comunque, per un non più massimo di cinque quattro volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 24 mesi consecutivi. Per tutta la durata dei 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti (con la sola presenza di proroghe, il contratto potrà essere “a-causale”, senza la necessità delle indicazioni previste dall’art. 19 del D.L. n. 87/2018 convertito in Legge n. 96 del 09 agosto 2018. Nel caso di rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente effettuati dopo i primi 12 mesi, dovrà obbligatoriamente essere prevista una delle seguenti causali: a) Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività; b) Raxxxxx xostitutive; c) Esigenze connesse ad oggetto mansioni di pari livello incrementi temporanei, significativi e categorianon programmabili dell’attività ordinaria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesia quattro, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proprogaquinta proroga. Ai fini del computo dei 36 24 (trentaseiventiquattro) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora Qualora il limite di 36 24 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per Lexxx xer non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. CiòCiò in particolare, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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Durata del Contratto a termine. Al Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesi, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proproga. Ai fini del computo dei 36 (trentasei) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surrogaxxxxxxx. In ogni caso, qualora il limite di 36 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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Durata del Contratto a termine. Al Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. Qualora il numero delle proroghe sia superiore o sia superato l’arco di 36 mesi, il Contratto di trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proprogaproroga. Ai fini del computo dei 36 (trentasei) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso, qualora il limite di 36 mesi consecutivi e complessivi di eventuali periodi d’interruzione intercorsi, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.

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