Common use of Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta Clause in Contracts

Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta. La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI ) mesi prima della scadenza annuale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata triennale, in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta. La presente polizza Xxxxxxx ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data al termine la polizza Polizza si intenderà cessata senza La presente Assicurazione ha durata indicata nel frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 3, da esercitarsi anche di anno in anno, previa adozione di apposito atto. E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Polizza di Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare la Polizza di Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Polizza di Assicurazione al termine di ogni annoannualità assicurativa, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI sei) mesi prima della scadenza annuale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata triennale, in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. L’AmministrazioneL’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta. La presente polizza Xxxxxxx ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data al termine la polizza Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI ) mesi prima della scadenza annuale. E' facoltà del Contraente contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione d’aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, assicurazione per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenzasei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio. Ai sensi dell’artTale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xxE’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione al termine di ogni annualità assicurativa, mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale. e ii., l’Ente Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si riserva la siano avvalsi della facoltà di rinnovare il contratto recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per una durata triennaleSinistro. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economichefirma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale. L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta. La presente polizza Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data la polizza si intenderà cessata frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 3, da esercitarsi anche di anno in anno, previa adozione di apposito atto. E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Polizza di Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare la Polizza di Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Polizza di Assicurazione al termine di ogni annoannualità assicurativa, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI sei) mesi prima della scadenza annuale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata triennale, in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. L’AmministrazioneL’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: www.unibo.it

Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta. La presente polizza Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data la frontespizio di polizza si intenderà cessata cesserà automaticamente senza obbligo di preventiva disdetta. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e per un periodo di sei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga. Ai sensi dell’art. 35 D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo a condizioni normo-economiche vigenti, per una durata di 3 anni, previa adozione di apposito atto, previo benestare della Società. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI sei) mesi prima della scadenza annuale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un copertura assicurativa è relativa ai singoli certificati emessi sui protocolli attivati durante il periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva durata sopra indicato; pertanto anche qualora esercitata la facoltà di rinnovare il contratto per disdetta da una durata triennaledelle parti o la convenzione raggiungesse la sua naturale scadenza i singoli certificati emessi manterranno la loro efficacia sino alla scadenza finale del protocollo di ricerca relativo, in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi anche qualora la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. L’Amministrazionescadenza risultasse successiva alla scadenza della convenzione L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta. La presente polizza Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data la polizza si intenderà cessata frontespizio e cesserà automaticamente senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 3, da esercitarsi anche di anno in anno, previa adozione di apposito atto. E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Polizza di Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di sei mesi. La Società s’impegna a prorogare la Polizza di Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Polizza di Assicurazione al termine di ogni annoannualità assicurativa, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI sei) mesi prima della scadenza annuale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata triennale, in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. L’AmministrazioneL’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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