Durata e proroga della presente Polizza Convenzione. La presente Polizza Convenzione ha durata di tre anni, suddivisi in periodi di rinnovo annuale tacitamente prorogati, con decorrenza dalle ore 00.00 del 01.01.2019 e fino alle ore 24.00 del 31.12.2021, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. E’ facoltà del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale richiedere alla Società, con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedente la naturale scadenza, la proroga della presente Polizza Convenzione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare la presente polizza Convenzione e le singole polizze dei Contraenti aderenti, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore con incasso dei premi assicurativi nella misura del 50%. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è concessa la facoltà di risolvere la presente Polizza Convenzione ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata R.R. o PEC da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. La Società ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annuale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le medesime modalità suindicate, almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di risolvere o di richiedere la modifica della presente Polizza Convenzione in caso di abrogazione o revisione dell’articolo 158 del D.P.R. 18/1967 come modificato dal D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Resta salva la copertura delle singole polizze sino alla loro naturale scadenza, anche in caso di risoluzione della presente Polizza Convenzione.
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Samples: Insurance Agreement
Durata e proroga della presente Polizza Convenzione. La presente Polizza Convenzione ha durata di tre anni, suddivisi in periodi di rinnovo annuale tacitamente prorogati, con decorrenza dalle ore 00.00 del 01.01.2019 e fino alle ore 24.00 del 31.12.2021, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. E’ facoltà del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale richiedere alla Società, con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedente la naturale scadenza, la proroga della presente Polizza Convenzione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare la presente polizza Convenzione e le singole polizze dei Contraenti aderenti, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore con incasso dei premi assicurativi nella misura del 50%. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è concessa la facoltà di risolvere la presente Polizza Convenzione ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata R.R. o PEC da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. La Società ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annuale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le medesime modalità suindicate, almeno 180 (centoottantacentottanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di risolvere o di richiedere la modifica della presente Polizza Convenzione in caso di abrogazione o revisione dell’articolo 158 del D.P.R. 18/1967 come modificato dal D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Resta salva la copertura delle singole polizze sino alla loro naturale scadenza, anche in caso di risoluzione della presente Polizza Convenzione.
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Durata e proroga della presente Polizza Convenzione. La presente Polizza Convenzione ha durata di tre anni, suddivisi in periodi di rinnovo annuale tacitamente prorogati, con decorrenza dalle ore 00.00 del 01.01.2019 dell’01.01.2019 e fino alle ore 24.00 del 31.12.2021, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. E’ È facoltà del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale richiedere alla SocietàInternazionale, con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedente antecedenti la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente Polizza Convenzione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare la presente polizza Convenzione e le singole polizze dei Contraenti aderentiPolizza Convenzione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni condizioni, contrattuali ed economiche economiche, in vigore con incasso dei premi assicurativi nella misura del 50%vigore. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è concessa la facoltà di risolvere la presente Polizza Convenzione ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata R.R. o PEC da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. La Società ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annuale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le medesime modalità suindicate, Contraente almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di risolvere o di richiedere la modifica della presente Polizza Convenzione in caso di abrogazione o revisione dell’articolo 158 211 del D.P.R. 18/1967 come modificato dal D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 103DPR 18/1967. Resta salva la copertura delle singole polizze sino salvo quanto previsto dall’art. 4 - Sezione I e dall’art. 3 - Sezione III in merito ai singoli Certificati di Assicurazione ed alla loro naturale scadenzadurata, anche in caso nei casi di automatica risoluzione e di proroga della presente Polizza Convenzione. La Società provvederà, con periodicità mensile, ad emettere appendice di quietanza contabile con la suddivisione degli assicurati per ente di riferimento ed i Certificati di Assicurazione corrispondenti alle richieste di adesione correttamente pervenute ai sensi dell’ art. 3 della Sezione III.
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Durata e proroga della presente Polizza Convenzione. La presente Polizza Convenzione ha durata di tre anni, suddivisi in periodi di rinnovo annuale tacitamente prorogati, con decorrenza dalle ore 00.00 del 01.01.2019 dell’01.01.2022 e fino alle ore 24.00 del 31.12.202131.12.2024, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. E’ È facoltà del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale richiedere alla SocietàInternazionale, con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedente antecedenti la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente Polizza Convenzione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare la presente polizza Convenzione e le singole polizze dei Contraenti aderentiPolizza Convenzione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni condizioni, contrattuali ed economiche economiche, in vigore con incasso dei premi assicurativi nella misura del 50%vigore. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è concessa la facoltà di risolvere la presente Polizza Convenzione ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata R.R. o PEC da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. La Società ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annuale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le medesime modalità suindicate, Contraente almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di risolvere o di richiedere la modifica della presente Polizza Convenzione in caso di abrogazione o revisione dell’articolo 158 211 del D.P.R. 18/1967 come modificato dal D. Lgs. 7 aprile 2000, n. 103DPR 18/1967. Resta salva la copertura delle singole polizze sino salvo quanto previsto dall’art. 4 - Sezione I e dall’art. 3 - Sezione III in merito ai singoli Certificati di Assicurazione ed alla loro naturale scadenzadurata, anche in caso nei casi di automatica risoluzione e di proroga della presente Polizza Convenzione. La Società provvederà, con periodicità mensile, ad emettere appendice di quietanza contabile con la suddivisione degli assicurati per ente di riferimento ed i Certificati di Assicurazione corrispondenti alle richieste di adesione correttamente pervenute ai sensi dell’art. 3 della Sezione III.
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