Durata e sorveglianza della Licenza Clausole campione

Durata e sorveglianza della Licenza. La validità della Licenza è di tre anni ed è comunque subordinata all’esito positivo delle valutazioni di conformità dei prodotti alla Norma, della adeguatezza dei mezzi di produzione e di prova, del Sistema di Qualità ed, attraverso la sorveglianza, del loro mantenimento nel tempo. La verifica del mantenimento nel tempo, viene effettuata da ACAE attraverso una sorveglianza periodica sia sul costruttore, per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento, sia sui prodotti interessati, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme di riferimento. Nel corso della sorveglianza verranno ripetute prove individuali per confermare le capacità di prova e la rispondenza alla norma dei prodotti. Questa sorveglianza avviene attraverso visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati nel seguito. L’osservatore ACAE, in accordo alle sue responsabilità, dovrà partecipare attivamente a questa attività anche informando periodicamente ACAE circa le eventuali variazione di progetto, processo, materiali, procedure che potrebbero avere influenza sulle prestazioni dei prodotti marcati. L’Osservatore ACAE vigilerà anche sugli scarti in produzione e sui reclami dei clienti informando ACAE in caso di incrementi statistici significativi. L’Osservatore ACAE informerà ACAE su quanto prima descritto ogni 4 mesi o su richiesta specifica di ACAE. ACAE, con la presenza dell’Osservatore, effettua una visita ispettiva di sorveglianza presso il costruttore dei prodotti interessati, con frequenza annuale. Gli stabilimenti, i magazzini ed i laboratori del costruttore e dei suoi eventuali fornitori devono essere accessibili agli incaricati ACAE. Il costruttore deve altresì consentire l’accesso, in accompagnamento agli ispettori ACAE, agli ispettori ACCREDIA. I nominativi degli ispettori saranno comunicati da ACAE preventivamente alla data della visita ed è concessa al fornitore la facoltà di ricusarli motivandone per iscritto le ragioni quali comportamento deontologicamente scorretto o conflitto di interessi. Gli incaricati ACAE hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare se il costruttore rispetta i requisiti del presente Regolamento, ed in particolare prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove individuali. E’ importante che nel corso della visita l’incaricato ACAE possa verificare la produzione dei prodotti interessati ed assistere alle prove individuali richieste ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).