Visite ispettive Clausole campione

Visite ispettive. La sezione deve riportare le informazioni sull’attività ispettiva diretta condotta dal Monitore. I contenuti del documento sono i seguenti: − piano delle visite ispettive; − rendicontazione delle visite ispettive effettuate dal Monitore e da Enti di certificazione; − tracciamento dei rilievi relativi al processo produttivo, interventi correttivi proposti e loro stato;
Visite ispettive. Il Fornitore si impegna a concedere, in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro, purché con adeguato preavviso, l’accesso di funzionari della IPG presso i propri stabilimenti per effettuare delle visite ispettive. Le visite ispettive hanno lo scopo di valutare la capacità tecnico/organizzativa del Fornitore nel rispettare le specifiche dell’ordine e degli obblighi assunti. Il Fornitore dovrà essere disponibile a fornire a funzionari IPG la documentazione tecnica e tecnologica di definizione del processo produttivo (affidabilità delle attrezzature, analisi di verifica effettuate, piani di controllo, ecc.) ad eccezione di quelli concernenti i segreti industriali ed il proprio know-how.
Visite ispettive. La coerenza delle azioni che verranno realizzate con il progetto approvato, il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico saranno garantiti in itinere ed ex post anche tramite visite ispettive da parte della Regione Xxxxxx-Romagna realizzate attraverso due modalità: • ispezione, fino a due anni dalla presentazione della rendicontazione finale, presso gli uffici del promotore per prendere visione della documentazione prodotta, dei costi sostenuti, delle comunicazioni intercorse; • ispezioni durante la realizzazione delle attività del progetto anche nei paesi esteri.
Visite ispettive. Le visite ispettive sono articolate nelle seguenti fasi: • Riunione di apertura; • Svolgimento attività di ispezione; • Riunione di chiusura.
Visite ispettive. Oltre a quanto definito nei paragrafi precedenti, il Fornitore, a supporto della cooperazione e della totale trasparenza nell’erogazione dei Servizi, si dichiara disponibile a consentire al personale dell’Amministrazione e del Monitore l’accesso ai propri locali per visite ispettive, controlli e verifiche che saranno effettuate, secondo le modalità indicate nel capitolo 9.
Visite ispettive. 1. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell’anno e senza preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità. 2. Le verifiche saranno effettuate da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.
Visite ispettive. È facoltà del Comune effettuare, senza preavviso, visite ispettive presso la RSD al fine di verificare la conformità della gestione alle disposizioni Capitolato speciale e del Contratto nonché l’adempimento a tutto quanto dichiarato nell’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara. Qualora la visita ispettiva avvenga in un giorno feriale, in orario compreso tra le ore 9.00 e ore 16.00, il Concessionario deve rendere immediatamente disponibile agli ispettori inviati dal Comune la seguente documentazione: − con riferimento a tutti gli operatori (Educatori, ASA, OSS ecc.) e le figure professionali (Direttore generale, Direttore sanitario, Coordinatori, Supervisori ecc.) indicati nel Capitolato speciale, copia degli attestati di formazione e specializzazione nonché certificazione atta a dimostrare l’esperienza professionale, se richiesta; − attestati relativi alla formazione di cui all’art. 14 ”Formazione” del Capitolato speciale; − per ogni ospite gli ospiti, con riferimento all’art. 17 “Inserimento degli ospiti – Assistenti sociali di riferimento” del Capitolato speciale, nominativo dell’Assistente sociale di riferimento, relazione socio sanitaria, dichiarazione di impegno; − per ogni ospite, con riferimento all’art. 18 “Inserimento degli ospiti – Progetto individuale per la persona disabile” del Capitolato speciale, il progetto individuale di cui all’art. 14 della Legge n. 328/2000; − per ogni ospite, con riferimento all’art. 19 “Inserimento degli ospiti – Piani educativi e assistenziali individualizzati” del Capitolato speciale, il Piano educativo individualizzato e il Piano assistenziale individualizzato” sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati; − per ogni ospite, il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario – FaSAS, redatto secondo le vigenti disposizioni regionali in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e aggiornato al mese precedente la data della visita; − elenco dettagliato manutenzioni ordinarie effettuate, aggiornato al mese precedente la data della visita.
Visite ispettive. Il controllo dei parametri delle attività svolte dall’appaltatore si effettua anche per mezzo di visite ispettive. Le visite ispettive sono effettuate in contraddittorio tra appaltatore e Committente. Esse posso essere: - Visite ispettive programmate: verranno preventivamente segnalate (via fax o e-mail/pec) dalla Committente ed eseguite da personale ispettivo autorizzato, con un preavviso minimo di 48 ore. Ogni ispezione comporta la redazione di un Verbale contenente eventuali documenti descrittivi di quanto rilevato, che vanno sottoscritti. - Visite ispettive a campione: vengono effettuate senza preavviso per verificare il grado di puntualità nell’esecuzione di servizi che richiedono il rispetto di orari prestabiliti. La constatazione dell’eventuale anomalia, non potendo essere constatata e contestata in contraddittorio, verrà rilevata dalla Committente mediante documentazione fotografica e comunicata all’appaltatore.

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  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.

  • Risorse umane 1. Il Servizio Unico è composto da personale in servizio presso l’Azienda Capofila e da quello messo a disposizione dagli enti convenzionati con le modalità previste dai contratti e dalle norme di legge anche regionali, secondo il criterio della adibizione prevalente presso l’Ente di afferenza alla funzione oggetto di convenzione. 2. Si conviene di disciplinare distintamente la titolarità del rapporto di lavoro e del suo svolgimento, rimanendo il primo in capo all’Ente datore di lavoro, mentre il secondo è in capo all’Azienda Capofila, con assegnazione del personale ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26. 3. Il rapporto di lavoro del personale in assegnazione temporanea è regolato sulla base della normativa e degli accordi vigenti nell’Azienda Capofila per quanto attiene l’articolazione dell’orario di lavoro, l’istituto della trasferta, l’accesso al servizio mensa, l’attività di formazione e, in generale, per ciò che concerne l’esecuzione della prestazione lavorativa. Con riguardo agli istituti di carattere economico, la cui applicazione è condizionata alla disponibilità dei relativi fondi presso ciascuna azienda, gli enti convenzionati si impegnano a definire progressivamente trattamenti omogenei. 4. Considerato che il presente Accordo quadro, per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali, è teso anche ad ottimizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse umane, le unità di personale che in base al progetto dovessero progressivamente non essere impegnate nella gestione delle funzioni unificate, sono ricollocate secondo le vigenti procedure riservate “ai perdenti posto” nelle aziende interessate dal presente accordo quadro. 5. L’individuazione del personale che afferirà ai servizi unici, è effettuata in base ai criteri della prevalenza rispetto alla funzione da trasferire, dell’adibizione dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo e/o delle esigenze organizzative delle Aziende convenzionate. 6. Le Aziende aderenti si impegnano a perseguire politiche di perequazione ed omogeneizzazione nella disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale, al fine di garantire condizioni generali di uniformità di trattamento. 7. Le Aziende si impegnano a formulare i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto delle esigenze dei Servizi Unici.

  • RILEVATO CHE con Deliberazione n. 25 del 14/2/2020, la Giunta Capitolina, su proposta della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, ha aggiornatoi prezzi di acquisto al pubblico delle Card Turistiche Roma Pass 72H e della Roma Pass 48H, rispettivamente, ad Euro 52,00 ed Euro 32,00 attraverso l’inclusione, anche, della quota per i servizi igienici e di accoglienza turistica pari ad Euro 1,00 per ogni Card venduta; il medesimo provvedimento, con le modifiche del prezzo di acquisto delle sopra indicate Card Turistiche, è stato portato in esecuzione a decorrere dal 19/2/2020; da tale data, pertanto, la società Zètema Progetto Cultura S.r.l. introiterà, per ogni Card venduta, la quota di Euro 1,00 da riversare alla società P*Stop S.r.l. a copertura dell’accesso gratuito ai servizi igienici consentito ai titolari della Roma Pass 72H e della Roma Pass 48H; tuttavia, considerata la data di entrata in vigore del prezzo aggiornato delle Card turistiche in argomento, Zètema non ha potuto effettuare il detto riversamento alla P*Stop S.r.l., per mancanza del corrispondente introito, dal 1 luglio 2019 - quale data di effettiva attivazione del servizio, come da nota del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana prot. QN/127384/2019 - fino al 18/2/2020; sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione prot. L 222/2017 – AR/ni del 9/6/2017 e della comunicazione via e- mail del RUP prot. n. QA/12483 del 26/2/2019, l’importo spettante al Concessionario per ogni Card turistica venduta nei periodi considerati è rideterminato come segue:

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.