Durata in carica, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza Clausole campione

Durata in carica, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Xxxxxxxxx rimane in carica per un periodo preferibilmente non superiore a tre anni e può essere riconfer- mato. In caso di decadenza dell’Amministratore Unico che lo ha nominato, per qualsiasi motivo avvenuta, esso decadrà pur rimanendo in carica fino al momento della nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, ovvero alla sua conferma, da parte del nuovo Organo di Amministrazione. La nomina e la revoca dell’Organismo di Vigilanza sono di competenza dell’Amministratore Unico della Società. L’Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante apposita determina dell’Amministra- tore Unico. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi il verificarsi di una delle seguenti circostanze: • verificarsi di una delle cause di incompatibilità elencate al punto 3.2 • inadempienza reiterata ai propri compiti • violazione del Modello • inattività ingiustificata • condanna, anche non passata in giudicato, ovvero applicazione della pena “su richiesta” (così detto “patteggiamento”) per fatti connessi allo svolgimento dell’incarico. L’Organo di Amministrazione valuterà di caso in caso, tenuto conto della gravità dei reati contestati, la sospensione o la revoca dell’OdV che, pur non essendo stato condannato per un “reato richiamato dal D.Lgs. 231/01” con sentenza passata in giudicato, sia stato comunque condannato o sottoposto a misure cautelari personali • sopraggiungere di una permanente condizione di conflitto di interessi • variazioni dell’assetto societario che comportino il cambiamento del soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Al riguardo, all’atto del conferimento dell’incarico, l’Organismo di Xxxxxxxxx deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l’assenza dei menzionati motivi di incompatibilità in relazione alla specifica attività unitamente all’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto dichiarato. È facoltà dell’OdV rinunciare in qualsiasi momento all’incarico. In tal caso, esso deve darne comunicazione per iscritto, motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia, all’Am- ministratore Unico e al Presidente del Collegio Sindacale della Società. La rinuncia non ha effetto sino all’accettazione o alla nomina del nuovo OdV da parte dell’Organo di Amministrazione.