Contratto di apprendistato Clausole campione

Contratto di apprendistato. 1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL. 2. Per la disciplina dell’Apprendistato si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni. 3. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi. 4. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo. 5. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione. 6. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguate professionalità. 7. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: Totale mesi 36 I periodo mesi 18 II periodo mesi 18 8. Nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale. I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello. 9. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con l’indicazione del nuovo termine del periodo formativo. 10. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contrat...
Contratto di apprendistato. L’assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale. L’informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all’orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo. Qualora sia consentito dalla normativa regionale, il piano formativo individuale potrà essere definito e firmato anche entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e costituirà allegato dello stesso I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi. E’ possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
Contratto di apprendistato. 1. Apprendistato professionalizzante. Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può rappresentare un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità.
Contratto di apprendistato. L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale. L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo. Qualora sia consentito dalla normativa regionale, il piano formativo individuale potrà essere definito e firmato anche entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e costituirà allegato dello stesso. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente c.c.n.l. purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi. E' possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
Contratto di apprendistato. Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, così come configurato dal CCNL in corso di validità, cui si rimanda, una tipologia contrattuale di primario interesse su cui raggiungere le necessarie intese al fine di valorizzarne la funzione di strumento fortemente orientato alla crescita professionale dei lavoratori, alla soddisfazione delle legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, alla corrispondenza degli obiettivi di recupero di competitività della Cooperativa. Pertanto convengono il seguente impianto contrattuale con l’obiettivo di renderne effettiva, valorizzata e condivisa la praticabilità. Preso atto della complessità normativa a livello nazionale e regionale interessante la fattispecie contrattuale in oggetto e le prevedibili evoluzioni che interesseranno la stessa le parti convengono, con riserva degli opportuni approfondimenti tecnico giuridici necessari, quanto segue. Il contratto di apprendistato, come sopra qualificato, non costituisce riferimento esclusivo per i neo assunti ma sarà applicabile, giusto quanto indicato nel paragrafo secondo dell’art.15 anche a coloro, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine anche per la stessa mansione. Per l’accesso all’apprendistato dal contratto a termine verranno definite apposite liste di priorità, che terranno conto dei requisiti soggettivi e dei criteri generali di graduatoria definiti per i contratti a tempo determinato. il contratto di apprendistato non potrà trovare applicazione per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto per un periodo superiore a 24 mesi in soluzione unica o frazionata, attività lavorativa con mansioni uguali a quelle previste per l’apprendistato. L’assunzione dell’apprendista sarà effettuata come previsto dal CCNL in corso di validità e potrà prevedere anche lo sbocco al IV livello par. 144 con inserimento iniziale al V livello. Il contratto di apprendistato potrà essere attivato anche a tempo parziale con i limiti previsti dal Contratto Nazionale. La retribuzione iniziale spettante all’apprendista sarà quella corrispondente al livello di inquadramento di cui al CCNL con riconoscimento di un’indennità ad personam assorbibile da corrispondere al superamento del periodo di prova come da schema ALLEGATO B) parte integrante del presente accordo. La retribuzione non sarà comunque inferiore a quella già percepita nel caso in cui l’apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a...
Contratto di apprendistato. 1. In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5 bis "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", le parti concordano di definire entro il 31 luglio 2008 la disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante. 2. Nelle more di cui sopra continuerà a trovare applicazione l’articolato riportato all’ allegato 13 del presente CCNL . 3. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in corso continueranno comunque ad applicarsi le norme di cui alla previgente normativa in materia.
Contratto di apprendistato. E’ un particolare contratto di lavoro a tempo determinato, di durata massima triennale, caratterizzato da un contenuto formativo (l’età del lavoratore deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni); il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per l’attività svolta, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ai fini della contribuzione ENPAF la disciplina è identica a quella del contratto di lavoro a tempo determinato.
Contratto di apprendistato. I. L’Azienda può stipulare contratti di apprendistato al fine di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di qualifiche relative ai livelli contrattuali dall’ A1 al C1. II. L’apprendistato - disciplinato dal Decreto Lgs. 276/2003, dalla normativa regionale relativa a tale istituto e dall’art. 7 del CCNL - è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in virtù del quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una retribuzione ma, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale o di una qualifica tecnico professionale nell’ambito delle qualifiche relative ai livelli indicati al precedente comma. III. L’Azienda può stipulare: a) il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276/2003, e successive modifiche e integrazioni), finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Possono essere assunti con tale tipo di contratto i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni, per una durata variabile a seconda della qualifica da conseguire e delle precedenti esperienze formative; b) il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49). Tale contratto può essere stipulato con i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per una durata massima di 6 anni in funzione della qualificazione da conseguire attraverso la formazione sul lavoro e la formazione formale, interna od esterna all’azienda; c) il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50) riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. IV. La retribuzione dell’apprendista è quella relativa al livello di inquadramento. V. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro. VI. Il contratto di apprendistato viene stipulato previo espletamento di selezione pubblica con i cirteri previsti dall’art. 3 del presente Regolamento.
Contratto di apprendistato. Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale
Contratto di apprendistato. Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, quale contatto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta dal servizio. Le Strutture potranno assumere personale con contratto di apprendistato nel rispetto del D.Lgs. 81/2015. L’apprendistato avrà come fine l’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.