ECONOMIA CIRCOLARE Clausole campione

ECONOMIA CIRCOLARE. Nell’attività di progettazione l’Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell’inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero. Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell’ambito dei requisiti di disassemblabilità sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17 sia inviato a recupero. Gli elaborati progettuali relativi all’attività di cantiere dovranno inoltre prevedere soluzioni per incentivare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a VIA. L’Appaltatore dovrà, se necessario: • redigere il PGR nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali sul trattamento degli stessi; • redigere una relazione di gestione delle materie, con lo sviluppo del bilancio materie
ECONOMIA CIRCOLARE. L’idea su cui si basa l’Economia circolare, è che ogni fine di processo è un nuovo inizio di un altro processo, in modo che si completi il ciclo: sostanzialmente si passa da una produ- zione lineare, materie prime, energia, produzione, prodotti rifiuto e consumo ad una pro- duzione circolare rigenerativa. Prima di tutto la circolarità è un aumento di consapevolez- za da parte degli industriali e degli imprenditori in senso ampio. I nuovi modelli di gestione delle aree produttive ecologicamente attrezzate, sono basati sulle proposte di scambio di risorse tra imprese e di gestione comune delle attrezzature ecologiche da parte di un soggetto gestore che rappresenti le imprese che compongono l’APEA. La transizione ecologica è il passaggio dalla singola impresa che pratica il mo- dello lineare di produzione alle imprese che insieme formano un cluster d’imprese che re- alizza l’economia circolare.

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  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.