Soggetto gestore. Presentazione della domanda
Soggetto gestore. 1. La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito Gestore), con il quale il Comune di contratto di servizi in data_ / _ / .
2. Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti: ha sottoscritto apposito - gestione della tariffa di cui al comma 29 dell’art.14 del DL n. 201/2011 comprensiva dell’aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, del recupero del pregresso, della riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front office all’utenza; - espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.
3. Gli uffici Comunali sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all’intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.
Soggetto gestore. Unioncamere Lombardia è identificata come soggetto gestore del Bando, comprese le attività di istruttoria delle domande e di controllo dei requisiti di ammissibilità garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115.
Soggetto gestore. In base a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/4769 del 24 maggio 2021, Unioncamere Lombardia è identificata come soggetto gestore del Bando, comprese le attività di istruttoria delle domande e di controllo dei requisiti di ammissibilità garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115.Unioncamere Lombardia, per lo svolgimento della gestione operativa, si avvarrà della collaborazione di Promos Italia s.c.r.l., struttura in house del sistema camerale italiano.
Soggetto gestore. 1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al presente accordo, ICE si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto: dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102; e dell’articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell’intervento sono posti a carico delle risorse della misura di cui all’articolo 2 nel limite del 4% (quattro per cento) delle stesse.
Soggetto gestore. Il soggetto incaricato delle fasi di istruttoria formale, rendicontazione e di erogazione della misura è Finlombarda S.p.A.
Soggetto gestore. Per la gestione del presente bando, con L.R. 5 agosto 2014 n. 50, è stata individuata Sviluppo Toscana S.p.a. per “le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020”
Soggetto gestore. Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: • agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; • effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall’articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; • effettuare l’attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e garantire l’assolvimento
1 Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dalla apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo. degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; • effettuare (ove necessario) l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; • realizzare la misura secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. XI/5090 del 26 luglio 2021, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; • assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Soggetto gestore. Il soggetto gestore del bando è Cesvi che è tenuta ad: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili - agire in conformità con gli accordi siglati con il Comune di Bergamo per il Progetto “Rinascimento Bergamo” - agire secondo i principi e valori definiti dalle policies e codici pubblicati sul proprio sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx/xx-xxxxxx-xxxxxx/. In particolare, Xxxxx ha redatto un modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che ne è parte integrante. La condotta di Xxxxx e dei suoi operatori e collaboratori è coerente con i principi e le procedure indicati.
Soggetto gestore. Al fine di raggiungere la qualifica Apea, le Parti si impegnano, per ciascuno degli ambiti suddetti, a guidare e promuovere l’istituzione di un Soggetto Gestore dell’intero ambito (parti esistenti e nuovi ampliamenti), individuando la forma giuridicamente e tecnicamente più opportuna e coinvolgendo direttamente le imprese insediate e tutti gli stakeholder presenti (associazioni di categoria, enti pubblici e privati, etc.). Le possibili forme giuridiche del Soggetto Gestore, le sue potenzialità ed i suoi compiti sono specificati nel capitolo 5 delle Linee Guida richiamate In particolare per quanto riguarda la gestione delle nuove espansioni: • Il PUA dovrà prevedere l’adesione obbligatoria delle nuove aziende al Soggetto Gestore (adesione da proporre nelle forme più opportune rispetto alla specifica forma giuridica del Soggetto individuata). Qualora non fosse già stato individuato il Soggetto Gestore, il primo PUA dovrà prevedere l’istituzione obbligatoria di un organismo preposto alla gestione dell’area oggetto dell’intervento. La composizione di tale organismo (consorzio o altra forma giuridica) dovrà comprendere i soggetti attuatori degli interventi urbanistici e le aziende che progressivamente si insedieranno nell’area. I soggetti attuatori parteciperanno alla gestione, almeno fino all’avvenuta cessione dei nuovi lotti alle aziende. Tale organismo assume il ruolo di Soggetto Gestore dei servizi e delle infrastrutture relative alla nuova area di ampliamento, fino alla costituzione di un Soggetto Gestore unico per l’intero Ambito (parte nuova ed esistente). Relativamente alla gestione dell’intero ambito: • Le Parti si impegnano a destinare all’attività del Soggetto Gestore parte delle risorse provenienti dal “Fondo di Compensazione” (come specificato all’Art. 9), finalizzate in particolare alla riqualificazione della parte esistente dell’ambito produttivo secondo gli Obiettivi Apea. • Pertanto entro il primo anno di effettivo esercizio del “Fondo di Compensazione”, i Comuni interessati si impegnano ad istituire il Soggetto Gestore dell’intero ambito. • In attesa del Soggetto Gestore, le Parti si impegnano ad avviare da subito una programmazione dei più urgenti interventi pubblici di riqualificazione urbanistica e ambientale dell’ambito produttivo esistente, in coerenza con l’art. 7.