Riutilizzo delle terre e rocce da scavo Clausole campione

Riutilizzo delle terre e rocce da scavo. La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall’art. 185 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010. Al comma 1 dell’art. 185 è disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006: - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati dello stesso D.lgs. n. 152/2006; - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
Riutilizzo delle terre e rocce da scavo. La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come poi integrato e modificato con le successive disposizioni normative. Prima del riutilizzo delle terre e rocce da scavo dovranno essere eseguite, a carico dell'appaltatore, le analisi delle terre necessarie a dimostrarne la compatibilità ambientale, previste dal progetto o indicate dalla D.L..
Riutilizzo delle terre e rocce da scavo. La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è ad oggi disciplinata da: • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte quarta- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e s.m.i.. • D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; • Legge n. 71 del 24 giugno 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terre-motate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, in vigore dal 26 giugno 2013; • Legge n. 98 del 9 agosto 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. Con la pubblicazione della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo. L’art. 41bis modifica nuovamente, la normativa in materia, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013. La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo, allo stato attuale, è la seguente : Ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 152/2006 comma 1 lettera c NON E’ RIFIUTO “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” e non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del X.X.xx 152/2006. Per riutilizzare i terreni non contaminati scavati nel corso della realizzazione delle opere, nello stesso sito in cui è stato scavato il materiale, preliminarmente bisogna accertare che l’area interessata dalla realizzazione delle opere: - non è un sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; - non è stata oggetto di evento potenzialmente in grado di ...

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