Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Samples: Not Applicable, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, con diritto a pensione nel periodo sul trattamento di vigenza contrattualefine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di buonuscita e servizio, dell’indennità sostitutiva di licenziamento preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal serviziodel rapporto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’artLe misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 78 39 hanno effetto integralmente sulla 13° tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di buonuscitafine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e sull’assegno alimentareprevidenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti dal medesimo articolo al personale segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di buonuscita e servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di licenziamento quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal serviziodel rapporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’artagli artt. 78 48, 49, 50 e 51 hanno effetto integralmente sulla 13° tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno sull’indennità alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’artdegli artt. 78 48, 49, limitatamente ai benefici che sarebbero maturati fino al 31.12.2001, e 50 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’artagli artt. 78 39 e 40 hanno effetto integralmente sulla 13° tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno sull’indennità alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’artdegli artt. 78 39 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio. Definisce gli effetti degli aumenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 2 hanno effetto integralmente sulla 13° tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità sull'indennità di buonuscita, sull’equo sull'equo indennizzo e sull’assegno sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dall'applicazione dell’art. 78 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 2 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilitàdeterminazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, sui compensi per le attività aggiuntivecon diritto a pensione, sulle ore eccedentinel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattualeprevisti. Agli effetti dell’indennità delle indennità di licenziamento, di buonuscita e o del trattamento di licenziamento fine rapporto si considerano solo soltanto gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all’art. 29 del CCNL.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal dalle tabelle di cui all’art. 24 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, con diritto a pensione nel periodo sull’indennità dell’art. 15, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di vigenza contrattualeriscatto. Agli effetti dell’indennità premio di buonuscita e servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di licenziamento quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal serviziodel rapporto di lavoro.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 53 hanno effetto integralmente sulla 13° tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità sull'indennità di buonuscita, sull’equo sull'equo indennizzo e sull’assegno sull'indennità alimentare.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dall'applicazione dell’art. 78 53 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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