Common use of Elemento di garanzia retributiva Clause in Contracts

Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti.

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Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda l’azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo l’importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento l’erogazione dell’elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo nell’ultimo quadriennio. L'elemento L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda L’azienda calcolerà l'importo l’importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 20121/1/2010 – 31/12/2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa l’impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa all’impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario all’orario di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento L’elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti.

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Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante A decorrere dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, ai dipendenti di aziende che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate non abbiano stipulato accordi di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 12° gennaio 2010-livello alla data del 31 dicembre 2012, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a euro 300 lordi, da corrispondere entro il 31 dicembre 2013, e così per ogni anno successivo. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2° livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente articolo, se inferiori. In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di 2° livello, il limite dell'Elemento di garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di dicembre ed è corrisposto "pro-quota" con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di passaggio risoluzione del rapporto di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia sarà calcolato garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Dall'adempimento dell'erogazione dell'"elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in proporzione all'orario comprovate situazioni di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso difficoltà economica-produttiva e che abbiano attivato il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigentiricorso degli ammortizzatori sociali.

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Elemento di garanzia retributiva. Ai A decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione sarà riconosciuto un importo annuo pari a 260€ lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di una piattaforma presenza di secondo un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di garanzia retributiva ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese lavoratori dipendenti a tempo determinato di dicembre 2012, l'azienda erogherà, durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con la retribuzione le competenze del mese di luglio 2013 l'importo aprile ed è, corrisposto pro- quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelliservizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento prestazione di garanzia lavoro superiore a 15 giorni sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennioconsiderata, a questi effetti, come mese intero. L'elemento di garanzia riguarda Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo indeterminato parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2013alla data del 23 ottobre 2009 è erogato un importo “una tantum” pari a 585€ lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze servizio prestati nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 20122009. Nel caso La frazione di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013mese superiore a 15 giorni sarà considerata, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributivaquesti effetti, come mese intero. Per Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento . Tale importo sarà corrisposto con le competenze del mese di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario dicembre 2009. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro individualeil suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. La somma erogata come elemento Tale importo è escluso dalla base di garanzia non calcolo del trattamento di fine rapporto ed è utile ai fini del calcolo stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di nessun istituto retribuzione diretta ed indiretta, di legge origine legale o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivoed è quindi, tenendo conto comprensivo degli stessi. Quadri – 7º 222 806,65€ 6º 198 719,44€ 5º 161 585,00€ 4º 145 526,86€ 3º 133 483,26€ 2º 118 428,76€ 1º 100 363,35€ Quadri-7° 222 530,91 10,33 1.363,47€ 1.410,35€ 1.479,29€ 6° 198 526,99 10,33 1.213,49€ 1.255,30€ 1.316,79€ 5s° 168,51 521,08 10,33 1.034,42€ 1.070,01€ 1.122,34€ 5° 161 521,08 10,33 988,32€ 1.022,32€ 1.072,32€ 4° 145 517,83 10,33 891,28€ 921,90€ 966,93€ 3° 133 516,07 10,33 815,67€ 843,76€ 885,06€ 2° 118 514,03 10,33 723,60€ 748,52€ 785,17€ 1° 100 511,26 10,33 613,69€ 634,81€ 665,87€ Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a € 59,39 lordi. Ai Quadri è corrisposta un’indennità di qualsiasi incidenzafunzione pari a € 98,13 mensili lordi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenticomprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Elemento di garanzia retributiva. Ai Le parti sociali hanno previsto, a decorrere dal retributiva (art. 6 del CCNL) a favore dei dipendenti a tempo indeterminato di aziende che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione non abbiano stipulato accordi di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre alla data del 31 dicembre 2015. Tale elemento retributivo, rimane pari a quanto spettante dal presente contratto collettivo300 euro lordi, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo deve essere corrisposto entro il mese 31 maggio 2017. Modalità di dicembre 2012, l'azienda erogherà, erogazione a) Il trattamento viene erogato in unica soluzione con la retribuzione le competenze del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata aprile ed è corrisposto pro-quota con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennioa tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non b) La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'elemento di garanzia riguarda c) nato per i lavoratori a tempo indeterminato parziale in forza al 1° gennaio 2013funzione del normale orario di lavoro. d) A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. e) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesidi origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. f) f) Nel caso di passaggio risoluzione del rapporto di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013lavoro antecedentemente al momento della corresponsione maturazione dello stesso, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli il suddetto importo verrà In caso di erogazione di importi eventualmente spettanti a titolo individuale o di elemento di garanzia retributivaimporto inferiore derivante da accordi aziendali a) secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al presente articolo, se inferiori. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi b) un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello vigentilivello, i retributiva non trova applicazione. Esenzioni vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

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Samples: Contratto Collettivo

Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 2010­31 dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Elemento di garanzia retributiva. Ai A decorrere dal 01/01/2013, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2012, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di euro 300 lordi, da corrispondere entro il 31/12/2013, e così per ogni anno successivo. Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivi oltre a quanto spettante collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente contratto collettivoarticolo, qualora dopo la presentazione se inferiori. In caso di una piattaforma importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello ai sensi livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, l'azienda erogheràanche in modo non consecutivo, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livellinell’anno precedente. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento prestazione di garanzia lavoro superiore a 15 giorni sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennioconsiderata, a questi effetti, come mese intero. L'elemento di garanzia riguarda Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo indeterminato parziale in forza al 1° gennaio 2013funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario risoluzione del rapporto di lavoro individualeantecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. La somma erogata come elemento Dall’adempimento dell’erogazione dell’”elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigentiricorso agli ammortizzatori sociali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di fini dell'effettività della diffusione della contrattazione di secondo II livello e a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non abbiano percepito percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi e collettivi, oltre a quanto spettante dal in base al presente contratto collettivonazionale, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito sarà riconosciuto un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti importo a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per Sarà del pari riconosciuto tale elemento nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi. L'importo dell'e.g.r., pari a 200 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'e.g.r., di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individualebase al minor orario contrattuale. La somma erogata prima erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2014 per i lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, proporzionalmente ridotto come elemento al comma precedente indicato e così negli anni successivi. Le aziende in situazione di garanzia non è utile ai fini del calcolo crisi rilevata nell'anno precedente all'erogazione e/o nell'anno di nessun istituto competenza dell'erogazione, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto XX.XX. di qualsiasi incidenza, ivi compreso categoria la sospensione la riduzione o il trattamento differimento della corresponsione dell'e.g.r. per l'anno di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenticompetenza.

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Elemento di garanzia retributiva. Ai A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e aziende che non abbiano percepito altri stipulato accordi di 2° livello alla data del 31 dicembre 2011, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici economici, anche forfettari, individuali o collettivi oltre collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a quanto spettante euro 250 lordi. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2° livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente contratto collettivoarticolo, qualora dopo la presentazione se inferiori. In caso di una piattaforma importo inferiore derivante dall'applicazione di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro aziendale stipulato sulla contrattazione di 2° livello, il mese limite dell'Elemento di dicembre 2012, l'azienda erogherà, garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con la retribuzione le competenze del mese di luglio 2013 l'importo ed è corrisposto "pro-quota" con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelliservizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento prestazione di garanzia lavoro superiore a 15 giorni sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennioconsiderata, a questi effetti, come mese intero. L'elemento di garanzia riguarda Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo indeterminato parziale in forza al 1° gennaio 2013funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di passaggio risoluzione del rapporto di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia sarà calcolato garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Dall'adempimento dell'erogazione dell'"elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in proporzione all'orario comprovate situazioni di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso difficoltà economica-produttiva e che abbiano attivato il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigentiricorso degli ammortizzatori sociali.

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