Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate Clausole campione

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. 1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro: a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate); b) aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta. 2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un’altra persona, che agisce in nome o per conto dell’emittente, si assuma l’incarico di redigere e aggiornare l’elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. 3. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno: a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate; b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e d) la data di redazione dell’elenco. 4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti: a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazio...
Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro: a)redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate); paragrafo 4; e c)trasmettono l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all’autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

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