Elenco abbonati Clausole campione

Elenco abbonati il cliente ha facoltà di chiedere che i dati personali che lo riguardano siano riportati negli elenchi telefonici messi a disposizione di terzi. la disciplina della pubblicazione dei dati è stabilita dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, dalle delibere agcom nn. 36/02/ cons e 180/02/ cons, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, fatte salve successive modifiche o integrazioni.
Elenco abbonati. Il Cliente ha diritto, con il suo consenso gratuitamente e senza discriminazioni, di far inserire i propri dati personali, anche limitatamente a quelli strettamente necessari all’identificazione, in elenchi telefonici a disposizione del pubblico e di richiedere l’inserimento gratuito nell’elenco telefonico generale, cartaceo e/o elettronico, disciplinato dalle Delibere 36/02/CONS e 180/02/CONS, così come integrate dal Provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali del 15/07/2004 od in base a normative emanate da altre Autorità competenti. A richiesta del Cliente, WINDTRE provvederà inoltre alla raccolta dei dati aggiuntivi necessari a rendere possibile l’offerta dell’ENUM, non appena tecnicamente possibile. Il modulo per la pubblicazione dei dati del Cliente allegato alla proposta del contratto, reperibile anche sul sito xxx.xxxxxxx.xx deve essere inviato a: WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) oppure scrivendo all’ indirizzo XxxxxxxxXxxxxxx000@xxx.xxxxxxx.xx o chiamando il 159. Il Cliente che abbia prestato il proprio consenso all’inserimento negli elenchi di cui sopra, raccolto in base alla modulistica in uso, può comunque esercitare nei confronti di WINDTRE, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento EU 679/2016. WINDTRE, titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, è responsabile dell’esattezza, dell’integrità, e dell’aggiornamento dei dati stessi in conformità alle comunicazioni, alle manifestazioni di volontà degli interessati e dell’aggiornamento dei dati stessi, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalle delibere e provvedimenti sopra richiamati.
Elenco abbonati. 13.1. – Il Cliente ha facoltà di chiedere che i propri dati personali vengano riportati negli elenchi telefonici messi a disposizione di terzi. Tale pubblicazione avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 259/2003, alle Delibere AGCOM n. 36/02/CONS e
Elenco abbonati. Il Cliente può richiedere gratuitamente l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco telefonico generale. L’inserimento negli elenchi telefonici del no- minativo del Cliente verrà regolato sulla base delle indicazioni ricevute tramite la compilazione dell’apposita sezione dell’Area Clienti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito modulo, reperibile al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e inviandolo a: WIND Tre S.p.A. - SERVIZIO CLIENTI 1R28 - Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 65 - 00000 XXXXXX. In caso di ricezione del modulo in cui è presente l’espressa manifestazione di volontà di non apparire nei nuovi elenchi telefonici o in caso di mancata ricezione del modulo, il nome del Cliente non verrà inserito in detti elenchi. La pubblicazione dei dati è regolata dal D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 25R {Codice delle comunicazioni elettroniche), dalla disciplina regolamentare {le Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxx.xx), dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 1R6 {Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali {i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), fatte salve successive modifiche e integrazioni.
Elenco abbonati. Su espressa richiesta del Cliente, Vodafone potrà inserire i dati personali indicati dal cliente stesso in appositi elenchi telefonici pubblici e/o banche dati accessibili al pubblico, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 171/1998 e delle altre norme vigenti in materia.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.