Contratto Di Servizio Clausole campione

Contratto Di Servizio. Il contratto di servizio riguarda la GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Trattasi dello svolgimento presso i cimiteri comunali del Comune di Rufina dei servizi di custodia e pulizia e dei servizi di accoglienza salme, traslazione, inumazione, esumazione ordinaria e straordinaria, tumulazione ed estumulazione. Di seguito l’elenco degli interventi annuali di media eseguiti: inumazioni sterro tumulazioni loculo resti mortali - tumulazione in ossarietto estumulazioni esumazioni Con Determinazione n. 23 del 21/02/2022 veniva redatto il Progetto di gestione del servizio cimiteriale approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 148/2021; successivamente con una gara di appalto svolta dal Centro Unico Appalti veniva affidato il servizio in via definitiva con Determinazione del Responsabile Area n. 23 del 21/02/2022. Quindi in data 21 luglio 2022 veniva stipulato dal Segretario Comunale il Contratto di appalto rep. 5710 per il servizio pubblico locale di “gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Rufina” con la “Soc. Cooperativa sociale ONLUS La Spiga di Grano” con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) xxx xxxxx Xxxxx 00 P.Iva 01369290471 per un importo contrattuale annuale di Euro 44.536,79 iva esclusa. Il contratto ha una durata di 2 anni, pertanto la scadenza naturale del contratto è al 21/02/2024, eventualmente rinnovabile per un altro anno. Il valore complessivo del contratto biennale è pari ad Euro 89.073,58 iva esclusa. Il valore su base annua è pari a Euro 44.536,79. 89.073,58 iva 22% 19596,19 importo servizio con iva 108.669,77 Non vi è alcun obbligo di investimento di opere a carico del gestore. Risultano a carico del gestore i piccoli interventi di ordinaria manutenzione riguardanti la buona tenuta degli immobili ospitanti i cimiteri comunali. Relativamente alla qualità dei servizi per gli utenti, nessun onere è a carico degli stessi. Il costo dell’intero servizio è sostenuto dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del contratto di appalto sopradetto. Si precisa che sia la vendita dei loculi che il servizio di lampade votive sono svolti dall’Amministrazione Comunale in economia diretta.
Contratto Di Servizio. 1. Per le nuove utenze allacciate al pubblico acquedotto, la prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito della stipula del contratto, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Il regolamento si applica anche a tutti gli utenti alimentati da fonti autonome (es. pozzo, sorgente), purché originanti uno scarico in pubblica fognatura. 2. Il contratto per le utenze alimentate dal pubblico acquedotto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’utente ed il contestuale impegno al pagamento delle spese di contratto, nel caso di utenti alimentati da fonti autonome (pozzi, sorgenti) il contratto, pur in attesa della formalizzazione, può essere concluso anche per fatti concludenti ogni qual volta viene rilevato lo scarico in pubblica fognatura. 3. Qualsiasi modifica dell’utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che può aggiornare il contratto oppure, ricorrendone i presupposti, stipularne uno nuovo, salvo la fatturazione secondo i corretti valori tariffari e fiscali.
Contratto Di Servizio. 1- L’esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.; 2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all’informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo. 3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all’art. 16, comma 6 della LR 30/1998. 4- Gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all’esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L’Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 22. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell’anno successivo. 5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:
Contratto Di Servizio. Oggetto della convenzione è la gestione, in capo a “SPD AUDAX RUFINA”, dell'uso dell’impianto sportivo “STADIO COMUNALE XXXXX XXXXXX” di XXXXXX XXXXXXX, x. 0 e delle strutture correlate e dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso, costituito nello specifico da n. 1 campo da gioco, da una Tribuna coperta, nonché dai locali sottostanti la tribuna stessa, dalle attrezzature ivi presenti destinate per le attività dell’impianto stesso, da tutte le aree scoperte, da una pista di atletica, ai fini della promozione della pratica sportiva nell’intero territorio comunale. in data 10.12.2013 veniva sottoscritta la relativa Convenzione per la concessione dell’impianto sportivo “Stadio”, tra il Comune di Rufina e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “S.P.D. Audax Rufina” repertorio n. 5116 con scadenza 2018.
Contratto Di Servizio. L’Unione regola i rapporti con l’Azienda attraverso la stipula di contratti di servizio, recanti la disciplina dell’attività da svolgere per ogni singolo Comune beneficiario dell’attività dell’Azienda, individuando le modalità dell’integrazione socio-sanitaria. Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie assunti, la durata dell’affidamento, l’individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio. La disciplina dei rapporti finanziari nell’ambito del contratto di cui sopra tiene conto di eventuali accordi tra Regione e Autonomie Locali per la definizione delle rette e tariffe delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari.
Contratto Di Servizio. (I livello)
Contratto Di Servizio. 1. I rapporti tra Provincia e gestore o affidatario del pubblico servizio sono regolati da apposito contratto di servizio. 2. Il contratto di servizio deve avere i seguenti contenuti minimi: ◆ durata; ◆ modalità di funzionamento del servizio; ◆ standards qualitativi minimi; ◆ caratteristiche dei servizi offerti e relativo programma analitico di esercizio; ◆ struttura tariffaria; ◆ modalità di determinazione delle tariffe massime; ◆ i diritti degli utenti da incardinare nelle “carte dei servizi”; ◆ eventuali corrispettivi economici a carico delle parti; ◆ garanzie che debbono essere prestate; ◆ penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione; ◆ modalità di risoluzione e controversie. 3. Il contratto di servizio può essere risolto dalla Provincia in caso di grave inadempimento del soggetto concedente. 4. La concessione può inoltre essere revocata dalla Provincia per motivi di pubblico interesse.
Contratto Di Servizio. Il Contratto di servizio relativo al servizio oggetto del presente avviso verrà definito alla concessione dell’accreditamento provvisorio ed avverrà nell’ambito della programmazione annuale dell’anno di riferimento e delle disponibilità finanziarie del sistema FRNA/Comuni/AUSL.
Contratto Di Servizio. 24.1 L'esercizio del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi scaturiti dal presente affidamento saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta e secondo le prescrizioni che il Comune si riserva di indicare ai fini dell'organizzazione esecutiva del servizio. 24.2 Nel corso della durata del contratto, nel caso in cui si dovessero verificare eventi, fenomeni e/o situazioni tali da rendere impossibile totalmente o parzialmente l’espletamento del servizio (stati di calamità naturale, emergenze sanitarie, ecc.), il Comune si riserva la facoltà o di sospendere il servizio o ridimensionare lo stesso. In caso di sospensione, la durata del contratto verrà estesa dopo la scadenza per un pari periodo, stabilito dal Comune agli stessi patti e condizioni del presente capitolato.
Contratto Di Servizio. 1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all’articolo 2 e che prevede in particolare: a) l’individuazione puntuale delle attività oggetto dell’incarico e la durata del rapporto; b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto; c) il livello e la qualità delle prestazioni; d) le modalità di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto; e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza; f) l’applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti; g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati; h) la definizione dei rapporti economici; i) l’approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore; j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall’erogatore rispetto all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell’utente; k) le garanzie fideiussorie a carico dell’erogatore; l) l’obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, nonché l’obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione; m) la regolamentazione dell’erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all’erogazione stessa.