Common use of ELETTRONICA Clause in Contracts

ELETTRONICA. Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti; ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103; ! dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici. ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. ! danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario. Sezione X – Furto Portavalori Delimitazioni / Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; ! avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; ! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! determinati da dolo dell’Assicurato. Massimale e franchigie ! L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Sezione XI – Condizioni aggiuntive Esclusioni Diaria da Ricovero Malattia Questa garanzia non è valida: a) per i casi di gravidanza, parto, aborto e per malattie agli organi genitali femminili di riproduzione; b) per esami medici periodici o di controllo, per cure e protesi dentarie, per cure fisioterapiche, pronto soccorso, chirurgia plastica, per malattie veneree e sifilide, per anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate, per malattie mentali o del sistema nervoso, per cure del sonno; c) per i casi di autolesionismo e suicidio tentati o consumati; d) per malattie determinate da: guerra, invasioni, ostilità od operazioni di guerra (anche in caso di guerra non dichiarata), rivolte, tumulti popolari, guerra civile, rivoluzioni, insurrezioni, leggi marziali, stato d'assedio, quarantena, armi o strumenti che impieghino scissione dell'atomo o energia radioattiva sia in periodo di pace che di guerra; e) durante il servizio militare, sia in caso di leva che di richiamo a qualsiasi titolo; f) per i ricoveri determinati da condizioni patologiche precedenti alla sottoscrizione della polizza, croniche o recidivanti; g) per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. h) per le malattie derivanti direttamente o indirettamente, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo. i) In caso di quarantena sanitaria obbligatoria per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare j) In caso di convalescenza per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare. La presente garanzia verrà prestata entro il limite annuo previsto nel frontespizio di polizza a seconda dell’opzione prescelta. Prestazioni di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC24 La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni: - per gli studenti tutte le prestazioni oggetto della copertura sono fornite entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi della malattia respiratoria. Inoltre: ! il Consulto medico telefonico in videoconferenza per emergenza sanitaria è prestata per un massimo di due volte; ! invio medico generico a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ! Consegna farmaci a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia ! Trasporto in ambulanza: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia Relativamente ai servizi accessori, sono tutti prestati con un preavviso di almeno 48 ore e i costi delle relative prestazioni sono a carico dell’Assicurato. Nel caso di Accompagnamento del minore a scuola per ricovero del genitore, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno).

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ELETTRONICA. Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti; ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103; ! dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato ! ! ! ! ! ! sottoscritto dall’Assicurato. ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici. ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. ! danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario. Sezione X – Furto Portavalori Delimitazioni / Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; ! avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; ! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! determinati da dolo dell’Assicurato. Massimale e franchigie ! L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Sezione XI – Condizioni aggiuntive Esclusioni Diaria da Ricovero Malattia Questa garanzia non è valida: a) per i casi di gravidanza, parto, aborto e per malattie agli organi genitali femminili di riproduzione; b) per esami medici periodici o di controllo, per cure e protesi dentarie, per cure fisioterapiche, pronto soccorso, chirurgia plastica, per malattie veneree e sifilide, per anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate, per malattie mentali o del sistema nervoso, per cure del sonno; c) per i casi di autolesionismo e suicidio tentati o consumati; d) per malattie determinate da: guerra, invasioni, ostilità od operazioni di guerra (anche in caso di guerra non dichiarata), rivolte, tumulti popolari, guerra civile, rivoluzioni, insurrezioni, leggi marziali, stato d'assedio, quarantena, armi o strumenti che impieghino scissione dell'atomo o energia radioattiva sia in periodo di pace che di guerra; e) durante il servizio militare, sia in caso di leva che di richiamo a qualsiasi titolo; f) per i ricoveri determinati da condizioni patologiche precedenti alla sottoscrizione della polizza, croniche o recidivanti; g) per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. h) per le malattie derivanti direttamente o indirettamente, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo. i) In caso di quarantena sanitaria obbligatoria per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare j) In caso di convalescenza per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare. La presente garanzia verrà prestata entro il limite annuo previsto nel frontespizio di polizza a seconda dell’opzione prescelta. Prestazioni di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC24 La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni: - per gli studenti tutte le prestazioni oggetto della copertura sono fornite entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi della malattia respiratoria. Inoltre: ! il Consulto medico telefonico in videoconferenza per emergenza sanitaria è prestata per un massimo di due volte; ! invio medico generico a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ! Consegna farmaci a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia ! Trasporto in ambulanza: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia Relativamente ai servizi accessori, sono tutti prestati con un preavviso di almeno 48 ore e i costi delle relative prestazioni sono a carico dell’Assicurato. Nel caso di Accompagnamento del minore a scuola per ricovero del genitore, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno).

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ELETTRONICA. Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per Sono esclusi i danni: ! causati con dolo dell'Assicurato a) Conseguenti a naturale uso o del Contraentefunzionamento, mentre sono invece garantiti limitatamente alla parte direttamente affetta; b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. c) dovuti all’inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle “Cose assicurate”; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle “Cose assicurate”; e) i danni determinati la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendentiessa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’assicurato; ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! f) subiti dai beni assicurati in base alla condizione aggiuntiva “Merci presso terzi” g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi occorsi in occasione di traslochi trasporti e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; ! h) causati con dolo del contraente o dell’assicurato; i) da “Eventi assicurati” dalle sezioni “Incendio e Danni ai beni” e “Furto”; j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura; k) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; ! ai tubi l) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione. Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: m) controlli di funzionalità; n) manutenzione preventiva; o) eliminazione dei difetti e valvole elettronici nonché disturbi a lampade ed altre fonti seguito di luce salvo che siano connessi usura; p) aggiornamento tecnologico dell’impianto; q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell’attività, senza concorso di cause esterne. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! causati errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione. Eventi sociopolitici a) derivanti da atti di guerraterrorismo; b) verificatisi nel corso di confisca, anche civile con sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” per ordine di qualunque autorità di diritto o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici. ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. ! danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o fatto; c) verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario. Sezione X – Furto Portavalori Delimitazioni / Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata guerra, occupazione militare, invasione; d) da imbrattamento e deturpamento; e) di furto o nonrapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f) anche civilea palloni pressostatici, atti strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; g) a gazebo, dehors, bersò; h) subiti dalle “Cose assicurate” all’aperto, ad eccezione di ostilitàserbatoi e impianti fissi per natura e destinazione. i) causati da interruzione di processi di lavorazione, colpi da mancata od anormale produzione o distribuzione di statoenergia, esplosioni da alterazione di armi militariprodotti, utilizzo conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli controlli o manovre. Atti di terrorismo o sabotaggio; ! avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; ! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! determinati da dolo dell’Assicurato. Massimale e franchigie ! L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Sezione XI – Condizioni aggiuntive Esclusioni Diaria da Ricovero Malattia Questa garanzia non è validaSono esclusi i danni: a) per i casi di gravidanzadirettamente o indirettamente causati, partoderivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, aborto e per malattie agli organi genitali femminili di riproduzionebiologica, chimica; b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per esami medici periodici o di controllocontrollare, per cure e protesi dentarieprevenire, per cure fisioterapichereprimere o, pronto soccorso, chirurgia plastica, per malattie veneree e sifilide, per anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate, per malattie mentali o del sistema nervoso, per cure del sonno; c) per i casi di autolesionismo e suicidio tentati o consumati; d) per malattie determinate da: guerra, invasioni, ostilità od operazioni di guerra (anche in caso di guerra non dichiarata), rivolte, tumulti popolari, guerra civile, rivoluzioni, insurrezioni, leggi marziali, stato d'assedio, quarantena, armi o strumenti che impieghino scissione dell'atomo o energia radioattiva sia in periodo di pace che di guerra; e) durante il servizio militare, sia in caso di leva che di richiamo a qualsiasi titolo; f) per i ricoveri determinati da condizioni patologiche precedenti alla sottoscrizione della polizza, croniche o recidivanti; g) per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. h) per le malattie derivanti direttamente o indirettamente, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di contrastare un atto di terrorismo. i; c) In caso causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di quarantena sanitaria obbligatoria per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare jcorsi o di bacini naturali o artificiali; d) In caso da interruzione di convalescenza per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare. La presente garanzia verrà prestata entro il limite annuo previsto nel frontespizio processi di polizza a seconda dell’opzione prescelta. Prestazioni lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC24 La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni: - per gli studenti tutte le prestazioni oggetto della copertura sono fornite entro 60 (sessantaenergia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; e) giorni dal manifestarsi della malattia respiratoria. Inoltre: ! il Consulto medico telefonico in videoconferenza per emergenza sanitaria è prestata per un massimo di due volte; ! invio medico generico a domicilio: indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la prestazione è fornita una sola volta ! Consegna farmaci a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia ! Trasporto in ambulanza: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia Relativamente ai servizi accessori, sono tutti prestati con un preavviso di almeno 48 ore e i costi materialità delle relative prestazioni sono a carico dell’Assicurato. Nel caso di Accompagnamento del minore a scuola per ricovero del genitore, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno)“Cose assicurate”.

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Samples: www.zurich.it, www.zurich.it

ELETTRONICA. Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per Sono esclusi i danni: ! causati con dolo dell'Assicurato a) conseguenti a naturale uso o del Contraentefunzionamento, mentre sono invece garantiti limitatamente alla parte direttamente affetta; b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. c) dovuti all’inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle “Cose assicurate”; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle “Cose assicurate”; e) i danni determinati la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendentiessa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’assicurato; ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosfericif) subiti dai beni assicurati in base alla condizione aggiuntiva “Merci presso terzi”; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi occorsi in occasione di traslochi trasporti e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; ! h) causati con dolo del contraente o dell’assicurato; i) da “Eventi assicurati” dalle sezioni “Incendio e Danni ai beni” e “Furto”; j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura; k) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’assicurato all’atto della stipulazione della polizzaPolizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; ! ai tubi l) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione. Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: m) controlli di funzionalità; n) manutenzione preventiva; o) eliminazione dei difetti e valvole elettronici nonché disturbi a lampade ed altre fonti seguito di luce salvo che siano connessi usura; p) aggiornamento tecnologico dell’impianto; q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell’attività, senza concorso di cause esterne. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! causati errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione. Eventi sociopolitici Sono esclusi i danni: a) derivanti da atti di guerraterrorismo; b) verificatisi nel corso di confisca, anche civile con sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” per ordine di qualunque autorità di diritto o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici. ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. ! danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o fatto; c) verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario. Sezione X – Furto Portavalori Delimitazioni / Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata guerra, occupazione militare, invasione; d) da imbrattamento e deturpamento; e) di furto o nonrapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f) anche civilea palloni pressostatici, atti strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; g) a gazebo, dehors, bersò; h) subiti dalle “Cose assicurate” all’aperto, ad eccezione di ostilitàserbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; i) causati da interruzione di processi di lavorazione, colpi da mancata od anormale produzione o distribuzione di statoenergia, esplosioni da alterazione di armi militariprodotti, utilizzo conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli controlli o manovre. Atti di terrorismo o sabotaggio; ! avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; ! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! determinati da dolo dell’Assicurato. Massimale e franchigie ! L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Sezione XI – Condizioni aggiuntive Esclusioni Diaria da Ricovero Malattia Questa garanzia non è validaSono esclusi i danni: a) per i casi di gravidanzadirettamente o indirettamente causati, partoderivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, aborto e per malattie agli organi genitali femminili di riproduzionebiologica, chimica; b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per esami medici periodici o di controllocontrollare, per cure e protesi dentarieprevenire, per cure fisioterapichereprimere o, pronto soccorso, chirurgia plastica, per malattie veneree e sifilide, per anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate, per malattie mentali o del sistema nervoso, per cure del sonno; c) per i casi di autolesionismo e suicidio tentati o consumati; d) per malattie determinate da: guerra, invasioni, ostilità od operazioni di guerra (anche in caso di guerra non dichiarata), rivolte, tumulti popolari, guerra civile, rivoluzioni, insurrezioni, leggi marziali, stato d'assedio, quarantena, armi o strumenti che impieghino scissione dell'atomo o energia radioattiva sia in periodo di pace che di guerra; e) durante il servizio militare, sia in caso di leva che di richiamo a qualsiasi titolo; f) per i ricoveri determinati da condizioni patologiche precedenti alla sottoscrizione della polizza, croniche o recidivanti; g) per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. h) per le malattie derivanti direttamente o indirettamente, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di contrastare un atto di terrorismo. i; c) In caso causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di quarantena sanitaria obbligatoria per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare jcorsi o di bacini naturali o artificiali; d) In caso da interruzione di convalescenza per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare. La presente garanzia verrà prestata entro il limite annuo previsto nel frontespizio processi di polizza a seconda dell’opzione prescelta. Prestazioni lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC24 La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni: - per gli studenti tutte le prestazioni oggetto della copertura sono fornite entro 60 (sessantaenergia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; e) giorni dal manifestarsi della malattia respiratoria. Inoltre: ! il Consulto medico telefonico in videoconferenza per emergenza sanitaria è prestata per un massimo di due volte; ! invio medico generico a domicilio: indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la prestazione è fornita una sola volta ! Consegna farmaci a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia ! Trasporto in ambulanza: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia Relativamente ai servizi accessori, sono tutti prestati con un preavviso di almeno 48 ore e i costi materialità delle relative prestazioni sono a carico dell’Assicurato. Nel caso di Accompagnamento del minore a scuola per ricovero del genitore, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno)“Cose assicurate”.

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ELETTRONICA. Esclusioni base  L’assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati a sistemi per l’elaborazione dei dati e relativi supporti ed accessori. Sezione X - Furto Portavalori  La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraentesi obbliga ad indennizzare la perdita di denaro, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato valori e delle persone titoli di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo credito in genere avvenuti all’esterno dei propri dipendenti; ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! verificatisi locali dell’Istituto Scolastico in conseguenza di montaggi furto, rapina, scippo. Si precisa che le coperture sopra descritte sono soggette alle condizioni e smontaggi non connessi a lavori alle limitazioni meglio dettagliate nelle condizioni di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi assicurazione. L’ammontare della somma assicurata cambia in occasione base alle specifiche esigenze assicurative del Contraente ed è specificato nella scheda di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103; ! dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicuratoofferta. ! I danni da franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; Con riferimento alla Sezione III – Infortuni: ! Le spese sostenute per operazioni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della chirurgia plastica, salvo per i casi espressamente previsti in polizza; ! ai tubi Le spese per l’acquisto delle lenti “usa e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurategetta”; ! causati da atti Le spese per l’eliminazione o la correzione di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti difetti fisici al viso preesistenti all’evento; Con riferimento alla Sezione IV – Assicurazione Assistenza – Spese Mediche – Bagaglio – Annullamento Gite – Assicurazione assistenti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici. ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. ! danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell’hardware e del software stesso. ! da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario. Sezione X – Furto Portavalori Delimitazioni / Esclusioni base La Società non indennizza l’Assicurato per i dannilingua straniera: ! avvenuti Nei casi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggiocui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! avvenuti in conseguenza di terremotiI danni derivanti od imputabili a rotture, eruzioni vulcanichedanneggiamenti, inondazionidall’aver dimenticato, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti smarrito o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandineperduto un oggetto; ! ubriachezzaLe malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; ! Le spese per occhiali, abuso lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; ! L’abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! determinati da dolo dell’Assicurato. Massimale e franchigie ! L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Sezione XI – Condizioni aggiuntive Esclusioni Diaria da Ricovero Malattia Questa garanzia non è valida: a) per i casi di gravidanza, parto, aborto e per malattie agli organi genitali femminili di riproduzione; b) per esami medici periodici o Le visite di controllo, per cure esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero. Con riferimento alla Sezione V – Tutela Giudiziaria: ! Le vertenze fra Contraente e protesi dentarieAssicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza; ! Le vertenze di natura fiscale; ! Le vertenze derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili; Con riferimento alla Sezione VI – Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Revisori e alla Sezione VII – Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Dipendenti in missione: ! I danni cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo; ! I danni avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove; ! I danni avvenuti in occasione di atti di guerra, per cure fisioterapiche, pronto soccorso, chirurgia plastica, per malattie veneree e sifilide, per anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate, per malattie mentali o del sistema nervoso, per cure del sonno; c) per i casi di autolesionismo e suicidio tentati o consumati; d) per malattie determinate da: guerraoccupazioni militari, invasioni, ostilità od operazioni di guerra (anche in caso di guerra non dichiarata), rivolte, tumulti popolari, guerra civile, rivoluzioni, insurrezioni, leggi marzialie sviluppo comunque insorto, stato d'assediocontrollato o meno, quarantena, armi di energia nucleare o strumenti che impieghino scissione dell'atomo o energia radioattiva sia in periodo di pace che di guerra; e) durante il servizio militare, sia in caso di leva che di richiamo a qualsiasi titolo; f) per i ricoveri determinati da condizioni patologiche precedenti alla sottoscrizione della polizza, croniche o recidivanti; g) per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. h) per le malattie derivanti direttamente o indirettamente, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo. i) In caso di quarantena sanitaria obbligatoria per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare j) In caso di convalescenza per quanto riguarda l’estensione al proseguimento della terapia domiciliare. La presente garanzia verrà prestata entro il limite annuo previsto nel frontespizio di polizza a seconda dell’opzione prescelta. Prestazioni di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC24 La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni: - per gli studenti tutte le prestazioni oggetto della copertura sono fornite entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi della malattia respiratoria. Inoltre: ! il Consulto medico telefonico in videoconferenza per emergenza sanitaria è prestata per un massimo di due volte; ! invio medico generico a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ! Consegna farmaci a domicilio: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia ! Trasporto in ambulanza: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia Relativamente ai servizi accessori, sono tutti prestati con un preavviso di almeno 48 ore e i costi delle relative prestazioni sono a carico dell’Assicurato. Nel caso di Accompagnamento del minore a scuola per ricovero del genitore, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno)radioattività.

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