Veicoli dei clienti Clausole campione

Veicoli dei clienti. La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni, ai veicoli a motore dei clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nell’area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. Si intendono esclusi i danni conseguenti da quanto previsto dalla Garanzia Supplementare 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi e da grandine. Sono sempre esclusi i danni alle Merci e scorte, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti ed a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli. Fermo quanto disposto all’Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione. L’Assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato. La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.
Veicoli dei clienti. La Società indennizza all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina e/o estorsione di Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti ricoverati nell’autorimessa e/o parcheggiati anche all’aperto, in area recintata, di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva con accesso protetto da mezzi di chiusura come descritti all’Art. 4.2.2; la garanzia è valida a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nell’autorimessa e/o nell’area recintata con effrazione dei mezzi di chiusura. Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all’aperto, sono esclusi i danni da furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio. Il furto di accessori, optionals, parti di ricambio o singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono sempre esclusi dall’assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.
Veicoli dei clienti. (nella forma a Xxxxx Xxxxxxx)
Veicoli dei clienti. La garanzia è estesa, nel limite della somma indicata in polizza al furto totale e parziale dei veicoli dei clienti posti in locale chiuso adibito a garage dell’esercizio sia esso suddiviso in posti macchina e/o box, a condizione che il furto sia avvenuto secondo le modalità previste all’art.1 – Rischio assicurato. L’assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori di proprietà dell’Assicurato o a lui consegnati, custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa fino alla concorrenza della somma assicurata a tale partita.
Veicoli dei clienti. Somma assicurata indicata in Polizza € 250,00 per Sinistro
Veicoli dei clienti. (A18) AXA risponde dei danni materiali direttamente causati dagli eventi indennizzabili a termini di polizza ai sensi dell’Art. 1.3 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Incendio” e delle seguenti Ga- ranzie Opzionali (se acquistate): “Atti vandali e dolosi (E16)”; “Eventi atmosferici (E13)”, “Sovraccari- co neve (E25)”, “Allagamenti (E14), ai veicoli a motore (escluse biciclette elettriche) dei clienti sia cu- stoditi nell’autorimessa dell’esercizio ricettivo assicurato, sia parcheggiati all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato. Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell’interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclu- sivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L’assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l’applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con uno scoperto del 10% col il minimo di 150,00 euro per veicolo, per i danni indennizzabili a termini di polizza dalla garanzia: “Atti vandalici e dolosi (E16)” se acquistata. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per veicolo a motore di: - 150.000,00 euro per autoveicoli; - 20.000,00 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 3.000,00 euro per ciclomotori. Si precisa che la garanzia non opera per i danni da grandine subiti dai veicoli all’aperto. Salvo patto speciale, la presente garanzia non opera per i veicoli parcheggiati nell’area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari. Nel caso in cui il sinistro risulti indennizzabile anche dalla Estensione R.C. “Veicoli dei clienti (E11)”, della Sezione C - Responsabilità Civile, la presente garanzia A18 - “Veicoli dei clienti” opera prima del limite previsto previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile (e la garanzia R.C. opera in eccedenza ai limiti previsti dalla copertura incendio). ESTENSIONI INCENDIO (A15)
Veicoli dei clienti. (A18) Relativamente alla Garanzia Opzionale “VEICOLI DEI CLIENTI (A18)”, dalla garanzia sono esclusi: - il bagaglio e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi. - i danni da grandine subiti dai veicoli all’aperto. Art.1.13| Caratteristiche costruttive del fabbricato - Delimitazioni del rischio Le condizioni ed i premi dell’assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: