Common use of Elettronica Clause in Contracts

Elettronica. La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell’azienda assicurate in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche. Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l’applicazione di uno scoperto del 25% e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza. In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’assicurato. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l’applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Eventi sociopolitici La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti. Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. Qualora i danni siano: • conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni; • conseguenza di furto o rapina; sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola p artita assicurata. Atti di terrorismo La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata. Grandine su fragili La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e Lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Grandine su beni all’aperto La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.7 “Eventi atmosferici plus”, ed è estesa ai danni causati da Grandine alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) poste all’esterno dei Fabbricati o in Fabbricati aperti su uno o più lati. Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) siano ricoverate sotto tettoie o pensiline chiuse nella parte superiore con teloni cerati, o reti antigrandine.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Elettronica. La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, Società indennizza i danni materiali causati alle macchine elettroniche, secondo quanto previsto dall’Art. 3.2. • Sezione 4 – Guasto macchine La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, collaudate e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell’azienda assicurate pronte per l’uso, causate da fenomeno elettrico, secondo quanto previsto dall’Art. 4.2. • Sezione 5 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettrichesecondo quanto previsto dall’Art. Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione 5.2 e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, seguenti. • Sezione 6 - Responsabilità Civile Operai (RCO) La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni imputabili involontariamente cagionati a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l’applicazione di uno scoperto del 25% prestatori d’opera per morte e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza. In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’assicurato. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l’applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Eventi sociopolitici La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti. Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine lesioni personali in conseguenza di tali eventiun fatto verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza, secondo quanto previsto dall’Art. Qualora 6.2 e seguenti. • Sezione 7 - Responsabilità Civile Prodotti (RCP) La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni siano: • conseguenti involontariamente cagionati a scioperiterzi da difetto dei prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a terzi, tumulti popolari per morte, lesioni personali e sommosse protratti per più distruzione o deterioramento di 5 giorni; • cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di furto o rapina; sono indennizzati solo un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i danni da incendioquali è stipulata la polizza, esplosione secondo quanto previsto dall’Art. 7.2. • Sezione 8 – Tutela Legale La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e scoppio. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola p artita assicurata. Atti di terrorismo La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata. Grandine su fragili La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e Lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia secondo quanto previsto dall’Art. Grandine su beni all’aperto 8.3 e seguenti. • Sezione 9 - Assistenza La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.7 “Eventi atmosferici plus”, ed è estesa ai danni causati da Grandine alle “Cose assicurate” (defSocietà garantisce interventi di emergenza tramite l’invio di personale specializzato per gli interventi di riparazione e manutenzione descritti secondo quanto previsto dall’Art. al punto 2.4) poste all’esterno dei Fabbricati o in Fabbricati aperti su uno o più lati. Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) siano ricoverate sotto tettoie o pensiline chiuse nella parte superiore con teloni cerati, o reti antigrandine9.2 e seguenti.

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Samples: Insurance Contract

Elettronica. La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell’azienda assicurate in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche. Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l’applicazione di uno scoperto del 25% e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza. In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’assicurato. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l’applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Eventi sociopolitici La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti. Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. Qualora i danni siano: • conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni; • conseguenza di furto o rapina; sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola p artita assicurata. Atti di terrorismo La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata. Grandine su fragili La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e Lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Grandine su beni all’aperto La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.7 “Eventi atmosferici plus”, ed è estesa ai danni causati da Grandine alle grandine a merci, macchinari, attrezzature, arredamento e in generale a “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) poste posti all’esterno dei Fabbricati fabbricati o in Fabbricati fabbricati aperti su uno o più lati. Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) siano lati e ricoverate sotto tettoie o pensiline chiuse nella parte superiore con tettoie, pensiline, tendoni, teloni cerati, cerati o reti antigrandine, con esclusione dei beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione: • per singola cosa assicurata e danneggiata di una franchigia di 500 Euro e il limite di indennizzo di 5.000 Euro; • per sinistro e anno assicurativo del limite di indennizzo indicato in polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Elettronica. La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell’azienda assicurate in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche. Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l’applicazione di uno scoperto del 25% e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza. In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’assicurato. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l’applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Eventi sociopolitici La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell’assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti. Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi. Qualora i danni siano: • conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni; • conseguenza di furto o rapina; sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola p artita partita assicurata. Atti di terrorismo La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo. La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata. Grandine su fragili La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e Lucernari lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Grandine su beni all’aperto Terremoto La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle “Cose assicurate” esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di terremoto. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l’applicazione della franchigia indicata in deroga al punto 2.7.7 “Eventi atmosferici plus”, ed è estesa ai danni causati da Grandine alle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) poste all’esterno dei Fabbricati o in Fabbricati aperti su uno o più lati. Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) siano ricoverate sotto tettoie o pensiline chiuse nella parte superiore con teloni cerati, o reti antigrandinepolizza.

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