Eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi oggetto del presente atto devono consentire la fruizione dell’ambito interessato da parte delle persone diversamente abili. I progetti delle opere di cui all’art. 5 devono essere conformi alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, con particolare riferimento: - alla Legge 13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; - al Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l' accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell' eliminazione delle barriere architettoniche”; - al Decreto del Presidente della Repubblica 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; - alla Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1428 del 6 settembre 2011, aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 12.07.2007 n. 16", approvate con DGRV n. 509 del 02.03.2011. Gli elaborati dei progetti devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità degli edifici e degli spazi esterni e devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali, come previsto dalla menzionata normativa di riferimento. Ai progetti, inoltre, deve essere allegata la dichiarazione del progettista che attesti la conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Eliminazione delle barriere architettoniche. 1. Gli interventi oggetto della presente convenzione non devono limitare la fruizione dell’ambiente da parte delle persone disabili, con riferimento ai diversi tipi di disabilità.
Eliminazione delle barriere architettoniche. Le soluzioni progettuali adottate dovranno garantire la piena fruibilità delle aree di intervento da parte delle persone diversamente abili. In particolare si dovrà ottemperare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme: • D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; • LR 12/07/2007 n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”; • DGR n. 1428 del 06/09/2011 “Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011”.
Eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi oggetto del presente atto saranno concepiti in modo da non limitare la fruizione delle costruzioni e dell’ambiente da parte delle persone disabili, con riferimento ai diversi tipi di disabilità. Gli elaborati dei progetti devono, pertanto, chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità degli edifici e degli spazi esterni e devono essere accompagnati da apposita relazione in ossequio alla normativa di riferimento. Ai progetti, inoltre, deve essere allegata la dichiarazione del progettista che attesti la conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.