Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali , al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di xxxxxx, idraulici ed elettricisti (1), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato: Categoria 3 37 % Categoria 18 11% Categoria 19 14% Categoria 20 33 % (2) Categoria 21 35% (2) 3. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente: a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell’attività produttiva;
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti (Tari)
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regolaformano, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 9, comma 1.
4. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di xxxxxx, idraulici ed elettricisti (1)seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento come indicate nel seguente elenco: XXXXXXXX, XXXX- XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX 0 30% LAVANDERIE E TINTORIE 6 o 13 (a seconda dell’utenza) 20% LABORATORI ANALISI MEDICHE, AMBULATORI MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI 11 e 14 15% MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DI MERCI E PRODOTTI FINITI 2 30%
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di seguito indicato: Categoria 3 37 % Categoria 18 11% Categoria 19 14% Categoria 20 33 % (2) Categoria 21 35% (2)analogia.
36. Nel caso di attività produttive che diano luogoPer fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamentegli interessati devono:
a) al deposito indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti o merci non impiegati nell’attività produttiva(urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 24/07/2001.
4. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di xxxxxx, idraulici ed elettricisti (1)seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare tutte le porzioni di superfici escluse da tributo, anche in considerazione della circostanza che la produzione non avviene esclusivamente all’interno delle aree di stoccaggio dei rifiuti o in quelle in cui vi è la presenza di particolari impianti (carro ponte, vasca lavaggio, etc.) alla superficie imponibile è calcolata forfetariamentesi perviene escludendo le aree occupate dai suddetti impianti e aree di stoccaggio e applicando sulla superficie residua, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali la percentuale forfettaria di abbattimento come prevista per la specifica attività dalla tabella di seguito indicatoriportata: Categoria 3 37 ATTIVITA’/% RIDUZIONE SUPERFICIE Lavanderie a secco, tintorie non industriali/35% Categoria 18 11Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi/20% Categoria 19 14Autoriparatori, elettrauto/40% Categoria 20 33 Carrozzerie, demolitori, rottamai/40% (2) Categoria 21 35Tipografie, serigrafie, litografie, stamperie/30% (2)Verniciatura e lucidatura mobili e infissi/40% Vetrerie/30% Falegnamerie e attività di lavorazione legno e affini/25% Allestimenti, produzione materiale pubblicitario/30% Lavorazione materie plastiche, vetroresine/30% Marmisti, lapidei/30% Autolavaggi/20% Lavorazioni metalmeccaniche/30% Cantine vinicole e caseifici/20% Gommisti/30% Laboratorio riparatori componenti elettriche ed elettroniche/30% Laboratorio riparatori per lavatrici, frigoriferi, forno a microonde etc./30% Laboratorio riparatori di informatica etc./30% Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
35. Nel caso di attività produttive che diano luogoPer fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamentegli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) Trasmettere entro il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, e anche per gli esercizi successivi, il/i contratto/i con la ditta che ha assunto il servizio di ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, la IV copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti, le fatture che attestano il sostenimento di uno specifico onere per il servizio di ritiro e trattamento.
6. La documentazione relativa al deposito di prodotti o merci riconoscimento dell'esclusione delle superfici da non impiegati nell’attività produttiva;assoggettare a Tari per i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani può essere trasmessa anche tramite soggetti terzi abilitati tramite convenzione/protocollo d'intesa con il Comune.
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Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali , al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di xxxxxx, idraulici ed elettricisti (1), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamenteforfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato: Categoria 3 37 37% Categoria 18 11% Categoria 19 14% Categoria 20 33 35% (2) Categoria 21 35% (2)39%
3. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell’attività produttiva;
b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;
c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;1
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