Esclusività di stampa - Archivio contratti. Il presente c.c.n.l. conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963/1988, le parti contraenti si impegnano ad inviare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), archivio contratti, via David Lubin, 2, Roma, copia del presente c.c.n.l. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente c.c.n.l., a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l. o qualsiasi estensione, pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime. Le parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente c.c.n.l. Protocollo d'intesa Le parti, tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi: a) entro il 31 dicembre 1996: - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. n. 626; - Osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo; - Organismo bilaterale sulla formazione professionale; - Rappresentanza sindacale unitaria R.S.U.;
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Esclusività di stampa - Archivio contratti. Il presente c.c.n.l. CCNL conforme all'originale all’originale è stato edito dalle parti stipulantistipu- lanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E' È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazioneautorizzazio- ne. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio sull’organizza- zione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'artdell’art. 11 della legge n. 963/1988963/88, le parti contraenti si impegnano ad a inviare al Consiglio nazionale dell'economia Nazionale dell’Economia e del lavoro Lavoro (CNEL), archivio contratticon- tratti, via David Lubin, xxx Xxxxx Xxxxx 2, Roma, copia del presente c.c.n.lCCNL. Inoltre Inoltre, ai sensi dell'artsen- si dell’art. 3, comma 2, del decreto-decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con- vertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente c.c.n.l.CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del lavoro Lavoro e della previdenza sociale Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione costi- tuzione delle parti di cui al presente c.c.n.l. CCNL o qualsiasi estensione, pattuita pattui- ta con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesioneadesio- ne, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime. Le parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma com- ma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente c.c.n.l. Protocollo d'intesa Le parti, tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31 dicembre 1996: - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. n. 626; - Osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo; - Organismo bilaterale sulla formazione professionale; - Rappresentanza sindacale unitaria R.S.U.;CCNL.
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Esclusività di stampa - Archivio contratti. Il presente c.c.n.l. CCNL conforme all'originale all’originale è stato edito dalle parti stipulantistipu- lanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E' È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazioneautorizzazio- ne. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio sull’organizza- zione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'artdell’art. 11 della legge n. 963/1988963/88, le parti contraenti si impegnano ad a inviare al Consiglio nazionale dell'economia Nazionale dell’Economia e del lavoro Lavoro (CNEL), archivio contratticon- tratti, via David Lubin, xxx Xxxxx Xxxxx 2, Roma, copia del presente c.c.n.lCCNL. Inoltre Inoltre, ai sensi dell'artsen- si dell’art. 3, comma 2, del decreto-decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con- vertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente c.c.n.l.CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del lavoro Lavoro e della previdenza sociale Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione costi- tuzione delle parti di cui al presente c.c.n.l. CCNL o qualsiasi estensione, pattuita pattui- ta con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesioneadesio- ne, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime. Le parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma com- ma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente c.c.n.lCCNL. Protocollo d'intesa Le parti, parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni istitutiIstituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31 dicembre 199631.12.96: - Rappresentante − rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgsd.lgs. n. 626; - Osservatorio − osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo; - Organismo − organismo bilaterale sulla formazione professionale; - Rappresentanza − rappresentanza sindacale unitaria R.S.U.;RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili: − previdenza complementare per impiegati ed operai. Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi. A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavo- ro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.
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Esclusività di stampa - Archivio contratti. Il presente c.c.n.l. CCNL conforme all'originale all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E' ’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'artdell’art. 11 della legge n. 963/1988963/88, le parti contraenti si impegnano ad a inviare al Consiglio nazionale dell'economia Nazionale dell’Economia e del lavoro Lavoro (CNEL), archivio contratti, via David Lubin, xxx Xxxxx Xxxxx 2, Roma, copia del presente c.c.n.lCCNL. Inoltre Inoltre, ai sensi dell'artdell’art. 3, comma 2, del decreto-decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente c.c.n.l.CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del lavoro Lavoro e della previdenza sociale Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l. CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime. Le parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente c.c.n.lCCNL. Protocollo d'intesa Le parti, parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni istitutiIstituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31 dicembre 199631.12.96: - Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgsd.lgs. n. 626; - Osservatorio osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo; - Organismo organismo bilaterale sulla formazione professionale; - Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria R.S.U.;RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili: - previdenza complementare per impiegati ed operai. Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi. A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.
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