Presidenza. La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
Presidenza. Il Presidente ha la legale rappresentanza di EBINTER e stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. La Presidenza: - è composta dal Presidente e dal Vicepresidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci alternativamente, nell'ambito del Consiglio direttivo, una volta tra i consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti la Confcommercio-Imprese per l'Italia; - nomina, in base alla procedura prevista dall'ultimo comma della lett. L) dell'accordo 10 dicembre 2009, il Commissario "ad acta" per quegli Enti bilaterali territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista; - sovraintende al funzionamento di EBINTER, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio direttivo; - provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo; - convoca gli Organi statutari, determinando le materie da portare in discussione; - in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica dello stesso Xxxxxxxxx nella prima seduta successiva.
Presidenza. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie.
Presidenza. 5.24 Il Presidente dirige la CV e prende le decisioni assegnate alla sua funzione nel quadro dell'ACCORDO SULLE SANZIONI.
5.25 In occasione delle votazioni (sia in seno alla commissione tripartita, sia che la CV voti in seduta plenaria) non ha voto preponderante.
5.26 In caso di impedimento del Presidente, decide al suo posto il Vicepresidente.
Presidenza. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comitato allargato per le tasse di rotta elegge, tra i rappresentanti degli Stati contraenti, un Presidente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste funzioni sono normalmente esercitate, dapprima a turno da ciascuno degli Stati firmatari dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e in seguito dai nuovi eventuali aderenti nell’ordine della loro adesione a detto Accordo multilaterale.
Presidenza. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'EBT e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. La Presidenza: - è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono eletti dall'Assemblea dei soci alternativamente, nell'ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italia; - sovrintende al funzionamento dell'EBT, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo; - provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione; - in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.
Presidenza rep. n. 3, prot. n. 263
Presidenza. 1. La Presidenza:
Presidenza. La Presidenza dell’Osservatorio / COMITATO è assunta alternativamente, ogni quattro anni, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori; la carica è elettiva e risulterà eletto il rappresentante che avrà riportato l’unanimità delle indicazioni di voto. In caso di mancata indicazione si procede in regime di prorogatio. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti; in mancanza di convocazione è facoltà dei componenti di indire le riunioni dell’osservatorio con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti e sottoscritta da almeno due membri, uno per la parte datoriale e uno per la parte sindacale.
Presidenza. Gabinetto • Ufficio Stampa • Ufficio Legale e documentazione • Ufficio Affari internazionali