Preferenze Clausole campione

Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Preferenze. 1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
Preferenze. 1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Preferenze. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono fissate in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 487/94, art. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di merito, i titoli di preferenza pertanto sono:
Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore/trice mediante una crocetta apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a, ovvero segnando il nome del/la candidato/a preferito/a nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Preferenze. 1. Nelle istituzioni con meno di 100 dipendenti, l’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di Istituzioni con 100 o più dipendenti, è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
Preferenze. 1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata, in caso di sede di costituzione con più di 200 dipendenti. Quando le sedi di costituzione abbiano un numero maggiore di dipendenti, è consentito esprimere le seguenti preferenze a favore di candidati della stessa lista: due in caso di dipendenti compresi tra 201 e 500, tre in caso di dipendenti fino a 1.500, quattro in caso di dipendenti superiori a 1.500.
Preferenze. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candi- dato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato pre- ferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’ap- posito spazio della scheda. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Preferenze. Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda D. 1° E 2° FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Preferenze. Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate: