Preferenze Clausole campione

Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Preferenze. 1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista. 2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. 3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Preferenze. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore/rice mediante una cro- cetta apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a, ovvero se- gnando il nome del/la candidato/a preferito/a nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste diffe- renti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Preferenze. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono fissate in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 487/94, art. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di merito, i titoli di preferenza pertanto sono:
Preferenze. Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate: 1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti in guerra; 14. i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 18. gli invalidi ed i mutilati civili; 19. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Il possesso del titolo di preferenza dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione a pena di inammissibilità del requisito.
Preferenze. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista, vale unicamen-
Preferenze. La sezione preferenze consente all’utente di impostare quelle scelte di carattere generale che risultano trasversali all’erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione e verranno usate da IO per personalizzare il servizio erogato al cittadino. Alcune di queste informazioni, una volta inserite dall’utente potranno essere interrogate e utilizzate in tempo reale dagli Enti Erogatori che aderiscono a IO in modo da poter fornire al cittadino un'esperienza personalizzata anche all’interno dei servizi erogati direttamente dall’Ente. Per esempio la lingua con cui l’Ente comunica con il cittadino può essere impostata automaticamente leggendo la relativa preferenza che il cittadino ha espresso all’interno dell’app IO. Di seguito, si riportano a titolo di esempio alcune preferenze che potranno essere definite dell’utente: ● Lingua preferita; ● email personale dell’utente; ● telefono personale dell’utente; ● elenco dei servizi che l’utente ha disattivato2; A ciascun Ente Erogatore sarà chiesto di fornire un insieme base di informazioni che comporranno una scheda ente e un equivalente insieme di informazioni base per ciascuno dei servizi che usano le funzioni di IO. Queste informazioni potranno essere esposte in IO all’interno di una sezione dedicata a ciascun ente/servizio, collegata alle preferenze di quel servizio stesso.
Preferenze. Líelettore puÚ manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sar‡ espresso dallíelettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nellíapposito spazio della scheda. Líindicazione di pi˘ preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a pi˘ di una lista, o líindicazione di pi˘ preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Preferenze. Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda D.
Preferenze. Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dall’ art. 3, comma 7 dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191, così come riepilogate nell’allegato “A” al presente avviso.