Common use of Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente Clause in Contracts

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 22.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.. 22.2 In relazione agli incarichi assunti, il Banco, oltre alla facoltà attribuita dall'art. 1856, 2 comma Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito al Banco finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.

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Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 22.1 19.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.. 22.2 19.2 In relazione agli incarichi assunti, il Banco, oltre alla facoltà attribuita dall'art. 1856, 2 comma Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito al Banco finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.

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Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 22.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno 1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi del conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione dell'eventuale rifiutoal Cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazioneincarichi stessi. 3. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.. 22.2 In relazione agli incarichi assunti, il Bancola Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 18561856 cod. civ., 2 comma Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) è comunque autorizzatoautorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 Codcod. Civciv., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. 4. Il Cliente Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito al Banco alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.

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Samples: Conto Corrente

Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente. 22.1 E' in facoltà del Banco assumere o meno 1. La Banca si riserva di eseguire gli incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiutoconferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dal Banco dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure proce- dure più idonee nell'ambito nell’ambito della propria organizzazione. 3. Il Banco, nell'esecuzione dell'incarico, osserva i criteri di diligenza adeguati alla natura dell'attività professionale svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.. 22.2 In relazione agli incarichi assuntia ciascuno dei Servizi prestati, il Bancola Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'artdall’Art. 1856, 2 comma 1856 Cod. Civ. (concernente la possibilità per lo stesso di avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente per l'esecuzione di incarichi su piazze dove non esistono Filiali del Banco) ., è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'artautorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (Art. 1717 Cod. Civ.), a farsi sostituire nell'esecuzione da un proprio corrispondente anche non bancariofatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali applicabili ai singoli rapporti con il Cliente. 4. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico l’incarico conferito al Banco alla Banca finché l'incarico l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzioneesecu- zione (Art. 1373 Cod. Civ.), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima; nel dell’esecuzione medesima e fatte salve le disposizioni con- tenute nelle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei singoli Servizi. 5. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamentein qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto sulle relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Quanto stabilito al presente articolo resta valido ove non espressamente derogato dalle disposizioni del Capitolo 2 del Contratto in quanto applicabili al caso di specie.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum