Esecuzione dei lavori e manutenzione. 1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori. 2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. 4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantoniere, verificare che vi provveda correttamente. 5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione. 6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
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Samples: Regolamento Per La Tutela Delle Strade, Regolamento Per La Tutela Delle Strade
Esecuzione dei lavori e manutenzione. 1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità dell’ufficio Strade della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantoniere, strade verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada.
7. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
8. Il personale incaricato del Settore Strade può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d’ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato.
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Esecuzione dei lavori e manutenzione. 1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente del titolare della concessione per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantoniere, verificare che vi provveda correttamente.e
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile strada e penale per danni che dovessero derivarne la considerazione dell’occupazione come abusiva ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.fini del presente
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Esecuzione dei lavori e manutenzione. 1. Durante l'esecuzione dei Il titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione permanente, prima di poter iniziare i lavori, e di allestire il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità ha libero accesso al relativo cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni deve richiedere all’Ufficio Viabilità, l’Autorizzazione/Nulla Osta ai sensi dell’art. 21 del Codice della concessioneStrada. Tale richiesta deve essere effettuata obbligatoriamente tramite la modulistica disponibile sul sito della Provincia di Lucca e trasmessa via PEC, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione o inoltrata attraverso l’eventuale portale interno al sito istituzionale della Provincia di Lucca. La richiesta dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento segnalamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. attuativo del Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario proprietario, al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente del titolare del provvedimento per l'intera durata della concessione o autorizzazione e ove possibile sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, o di un suo delegato, congiuntamente al CapocantoniereCapocantiere, verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della stradastrada e la considerazione dell’occupazione come abusiva ai fini del presente regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne derivare ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale
Esecuzione dei lavori e manutenzione. 1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantoniere, verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della stradastrada e la considerazione dell’occupazione come abusiva ai fini del presente regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale