Esiti del collaudo Clausole campione

Esiti del collaudo. 38.3.1 In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati. 38.3.2 L’avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali. 38.3.3 Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti. 38.3.4 Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell’esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza. 38.3.5 Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l’idoneità all’uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l’accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifi...
Esiti del collaudo. 38.3.1 In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

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