FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'indennizzo:
a) la Compagnia può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni da comunicarsi alla Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo Aderente.
b) la Compagnia può recedere dall'intera Polizza Convenzione da comunicarsi alla NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso le singole adesioni rimangono in vigore. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.
FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO. Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dall’assicurazione nei confronti del singolo assicurato o dalla singola categoria di assicurati oppure dall’intero contratto con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società rimborserà il premio relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la