CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE LOTTO D - INFORTUNI
Cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cannara per l’anno 2014
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE LOTTO D - INFORTUNI
C O M U N E D I C A N N A R A
Provincia di Perugia
DEFINIZIONI
Nel testo si intende per:
per "ASSICURATO": il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
per "ASSICURAZIONE": il contratto di assicurazione;
per "CONTRAENTE": chi stipula l’assicurazione;
per "INDENNIZZO": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per "PARTI": il Contraente e la Società;
per "POLIZZA": i documenti che provano il contratto di assicurazione;
per "PREMIO": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "RISCHIO": la possibilità che si verifichi il sinistro;
per "SINISTRO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per "SOCIETÀ’": l’impresa di Assicurazione;
in oltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato;
per "BENEFICIARI": le persone (o la persona) designate in polizza a riscuotere
l’indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari;
per "DAY HOSPITAL": struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna,
autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica;
per "DIARIA": la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea;
per "FRANCHIGIA": parte del danno liquidabile che rimane a carico
dell’Assicurato;;
per "INFORTUNIO": evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato oppure un’invalidità permanente o una inabilità temporanea;
per "INFORTUNIO
PROFESSIONALE": infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte
dell’Assicurato delle attività professionali (principali e secondarie);
per "INFORTUNIO
EXTRAPROFESSIONALE": infortunio verificatosi nello svolgimento da parte
dell’Assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità;
per "INABILITÀ TEMPORANEA": temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle
attività dichiarate in polizza;
per "INVALIDITÀ PERMANENTE": diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della
generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata;
per "ISTITUTO DI CURA": Istituto Universitario, Ospedale, Casa di cura, Day hospital
regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e
riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani;
per "MODULO DI POLIZZA": Documento che personalizza la polizza poiché riporta i dati
anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del Contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti;
per "RICOVERO": permanenza in istituto di cura con pernottamento.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
(CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Cod. Civ.
1.2 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 Cod. Civ.
1.3 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, la stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
La Società, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. Se il Contraente dolosamente omette di comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazione il diritto all’indennizzo decade.
In caso di sinistro il Contraente (o l’Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.
1.4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate o delle relative condizioni di esercizio, ovvero con riferimento alla delimitazione del rischio assicurato.
La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare – come previsto dall’art. 1898 Cod. Civ. – la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo; tale perdita è determinata con riferimento alle voci della Tariffa adottata dalla Società al momento del sinistro.
1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione, come previsto dall’art. 1897 del Cod. Civ., rinunciando al relativo diritto di recesso.
1.6 PAGAMENTO DEL PREMIO E D DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se l'Amministrazione assicurata non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
1.7 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dall’assicurazione nei confronti del singolo assicurato o dalla singola categoria di assicurati oppure dall’intero contratto con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società rimborserà il premio relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la
denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso regolamentata nel presente articolo..
1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.9 DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza ha durata di anni 1 (uno) dalle ore 24.00 del 31.12.2013 alle ore 24.00 del 31.12.2014 con esclusione del tacito rinnovo, le parti si riservano la facoltà di recesso della polizza al termine di ogni annualità assicurativa, mediante comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni.
1.10 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.
1.11 PERSONE SOGGETTE ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
La presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all’assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro, anche se l’obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto.
1.12 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
CONDIZIONI
CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura contro gli infortuni professionali le persone indicate in polizza.
2.1 RISCHI ASSICURATI
A
Rischi a Terra
1
2
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato, anche se derivanti da: imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3
atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
In oltre l’assicurazione comprende:
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gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; l’asfissia non dipendente da malattia;
l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze; l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
8
le conseguenze (con esclusioni delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari) obbiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.
B
Rischi di Volo
L’assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato subisca durante l’uso, soltanto in qualità di passeggero, di aeromobili; sono comunque esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), nonché su aeromobili eserciti da Aero Clubs e da Società o Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri.
L’assicurazione vale anche per gli atti di pirateria, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2.1.C.
L’assicurazione vale per casi e somme uguali a quelli assicurati con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.
In caso di incidente aereo che colpisca più Assicurati, la somma dei capitali garantiti per questa specifica garanzia, sia con questa polizza sia con altre polizza stipulate dallo stesso Contraente con la Società, non potrà superare per tutti gli indennizzi, l’importo di €. 5.200.000,00.
Qualora i capitali,complessivamente garantiti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione; a tal fine si dà atto che il premio relativo alla presente estensione di garanzia è pari al 2% del totale premio imponibile infortuni.
C
Rischi Guerra
(La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno).
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
DELIMITAZIONE DELLA OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
3.1 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti da:
a
guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili, salvo quanto previsto al punto B) dell’art. 2.1;
b
guerra ed insurrezioni in genere, salvo quanto previsto al punto C) dell’art. 2.1; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe e uragani;
c |
d |
e |
stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci; operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
f |
g |
h |
i |
atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); pratica a titolo professionistico e non di sports in genere;
partecipazione a gare e relative prove con veicoli natanti a motore (mentre è compresa in garanzia la partecipazione a gare di regolarità pura);
l
partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo spedizioni esplorative a artiche, himalayane, andine; regate oceaniche, sci estremo).
Sono comunque esclusi l’infarto e le ernie non traumatiche.
3.2 PERSONE NON ASSICURABILI – LIMITE DI ETÀ
Non sono mai assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio).
L’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito alla Società.
3.3 PERSONE ASSICURABILI CON PATTO SPECIALE
Le persone colpite da apoplessia o infarto, o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia¸ sono assicurabili soltanto con patto speciale, in mancanza del quale la garanzia non vale.
Qualora dette infermità sopravvengano durante la validità del contratto, il Contraente è tenuto comunicare la Società l’aggravamento di rischio (art. 1898 Cod. Civ.); la mancata comunicazione comporta l’applicazione di quanto stabilito all’art. 1.4.
3.4 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, l’esborso a carico della Società non potrà superare complessivamente €. 5.200.000,00, intendendosi proporzionalmente ridotto l’indennizzo per ciascun Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo.
A
4.1 CASI ASSICURABILI Morte
Se l’assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tittavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai
beneficiari la differenza frà l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa si a maggiore.
Qualora a seguito dell’infortunio la salma dell’Assicurato non venga ritrovata, la Società liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ.
Se, dopo la Società ha pagato l’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto
– entro 15 giorni dalla richiesta – alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.
L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo derivante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
B
Invalidità Permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio.
1
Valutazione del grado di invalidità
Il grado di invalidità è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri seguenti:
Allegato n. 1 al D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 in vigore alla data del 31/12/1999 per la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente
Descrizione Descrizione
D. S.
Sordità completa di un orecchio …………………………………… 15
Sordità completa bilaterale ……………………………………….… 60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio ……………………... 35
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità
di applicazioni di protesi ……………………………………………. 40
Altre menomazioni della facoltà visiva, vedasi la tabella di valutazione seguente:
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
• con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | ………………………... | 15% |
• con visus corretto di 7/10 | ………………………... | 18% |
• con visus corretto di 6/10 | ………………………... | 21% |
• con visus corretto di 5/10 | ………………………... | 24% |
• con visus corretto di 4/10 | ………………………... | 28% |
• con visus corretto di 3/10 | ………………………... | 32% |
• con visus corretto inferiore di 3/10 | ………………………... | 35% |
Descrizione | Descrizione | ||
D. | S. | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | ………………………………...... | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | ………………………………….... | 18 |
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede al conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il Grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che procedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda delle entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutato al 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace ……………… | 11 | ||
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace ……………. | 30 | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite …………………. | 25 | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica .................... | 15 | ||
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio ……………………….………………… | 5 | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità alla scapola …….. | 50 | 40 | |
Descrizione | Descrizione | ||
Anchilosi completa dell’articolazionescapolo-omerale con arto in | D. | S. | |
posizione favorevole con normale mobilità della scapola ………….. | 40 | 30 | |
Perdita del braccio a) per disarticolazione scapolo-omerale ……………………………. | 85 | 75 | |
b) per amputazione del terzo superiore ……………………………… | 80 | 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio ……….. | 75 | 65 | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano ……… | 70 | 60 | |
Perdita di tutte le dita della mano …………………………………… | 65 | 55 | |
Perdita del pollice del primo metacarpo …………………………….. | 35 | 30 | |
Perdita totale del pollice …………………………………………….. | 28 | 23 | |
Perdita totale dell’indice …………………………………………….. | 15 | 13 | |
Perdita totale del medio ……………………………………………... | 12 | ||
Perdita totale dell’anulare …………………………………………… | 8 | ||
Perdita totale del mignolo …………………………………………… | 12 | ||
Perdita della falange ungueale del pollice …………………………... | 15 | 12 | |
Perdita della falange ungueale dell’indice ………………………….. | 7 | 6 | |
Perdita della falange ungueale del medio ………………………....... | 5 | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare ………………………… | 3 | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo ………………………… | 5 | ||
Perdita delle ultime due falangi dell’indice …………………………. | 11 | 9 | |
Perdita delle ultime due falangi del medio ………………………….. | 8 | ||
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare ………………………... | 6 | ||
Perdita delle ultime due falangi del mignolo ……………………….. | 8 | ||
Anchilosi totale della articolazione del gomito can angolazione tra 110° - 75° | |||
a) in semi pronazione | ………………………………………………. | 30 | 25 |
b) in pronazione | ………………………..…………………………… | 35 | 30 |
c) in supinazione | …………………………………………………… | 45 | 40 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono
supinazione ………………………………………………………. 25 20
Anchilosi totale della articolazione del gomito in flessione
masima o quasi ……………………………………………………... 55 50
a) in semi pronazione | ………………………………………………. | 40 | 35 |
b) in pronazione | ………………………..…………………………… | 45 | 40 |
c) in supinazione | …………………………………………………… | 55 | 50 |
Anchilosi totale della articolazione del gomito in estensione completa o quasi
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono
supinazione ……………………………………………………… 35 30
Anchilosi completa della articolazione radio-carpica in estensione
rettilinea …………………………………………………………….. 18 15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono supinazione
e) in semi pronazione | ………………………………………………. | 22 | 18 | |
f) in pronazione | ………………………..…………………………… | 25 | 22 | |
g) in supinazione | …………………………………………………… | 35 | 30 | |
Descrizione | D. | Descrizione | S. |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione in
posizione favorevole ……………………………………………….. 45
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l’applicazione di un
apparecchio di protesi …………………………………………......... 80
Perdita di una coscia in un qualsiasi altro punto ……………………. 70
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio
articolato ……………………………………………………………. 65
Perdita di una gamba al terzo superiore quando non sia possibile
l’applicazione di un apparecchio articolato ………………………… | 55 |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede ………………. | 50 |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso ………………….. | 30 |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso ……………………... | 16 |
Perdita totale del solo alluce ……………………………………….. | 7 |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il ……………………………………………. | 3 |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio ………………………… | 35 |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto ……………………………… | 20 |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre |
centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri ……………………. 11
In aggunta a quanto previsto dall’allegato n. 1 al D.P.R. 30-06-1965 n. 1124 in vigore al 31/12/1999, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non da diritto ad alcun indennizzo. Infine è inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro varranno per il sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Qualora l’infortunio detrmini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere – al massimo – il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
2
Liquidazione dell’indennizzo
L’indennizzo per l’invalidità permanente è calcolato, applicando la percentuale di invalidità accertata – diminuite delle franchigie in seguito indicate – alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per invalidità permanente totale:
b
a
per la prima componente, pari ad €. 100.000,00 non si applica nessuna franchigia;
per la seconda, pari all’eccedenza oltre €. 100.000,00 fino ad €. 250.000,00 sarà applicata una franchigia di 3 punti percentuali;
Pertanto la Società non paga alcun indennizzo se l’invalidita (X) è pari o inferiore alla franchigia (fr) e liquida un indennizzo proporzionale al residuo grado di invalidità (X – fr) se il grado di invalidità è maggiore. Se l’invalidità accertata è maggiore del 25% l’indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per l’invalidità permanente totale senza alcuna franchigia.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che l’indennizzo per l’invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in
misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
C
Diaria per ricovero in istituto di cura
In caso di ricovero reso necessario dall’infortunio, la Società corrisponde la diaria assicurata per ogni pernottamento fino al massimo di 365 pernottamenti per ogni infortunio.
D
Rimborso spese di cura
Per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a temini di polizza la Società rimborsa – fino alla concorrenza del massimale assicurato – le spese effettivamente sostenute:
1
in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital, durante la degenza in istituto di cura per onorari medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento – comprese le endoprotesi – trattamenti riabilitativi, rette di degenza.
Qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società – in sostituzione del rimborso – liquida una diaria di €. 80,00 per ogni pernottamento e per un massimo di 100 pernottamenti.
La diaria sostitutiva cumula con la diaria per degenza eventualmente assicurata con il limite di €. 130,00 complessivi;
2
relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero, per accertamenti diagnostici, onorari di medici, interventi chirurgici ambulatoriali e cure mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche; per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, purché questo sia provato dal referto di Pronto Soccorso (le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie sono rimborsabili fino alla concorrenza si €. 1.100,00 mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell’infortunio); per trasporto dell’Assicurato al
luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all’altro con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell’infortunato, il tutto fino alla concorrenza di €. 520,00; tale importo è elevato ad €. 2.600,00 se l’emergenza richiede intervento di eliambulanza.
Le spese del presente comma sono rimborsate nella misura dell’80%; il rimanente 20%
- con il minimo di €. 80,00 per ogni infortunio – resta a carico dell’Assicurato;
3
in caso di intervento riparatore del danno estetico, per la chirurgia plastica fino alla concorrenza di €. 2.600,00.
Tali spese sono rimborsabili purché l’intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di un Pronto Soccorso) e non oltre un anno dalla scadenza del contratto.
Per “danno estetico” si intende la deturpazione obbiettivamente constatabile.
OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE ALLE VICENDE DEL RISCHIO E DELLA POLIZZA
Oltre agli obblighi stabiliti negli artt. 1.1 – (Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio), 1.3 – (Altre assicurazioni), 1.4 – (Aggravamento di rischio, con riferimento all’attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio), 1.5 – (Diminuzione di rischio), 1.6 – (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia), nonché nell’art. 6.1 (Denuncia dell’infortunio – Obblighi in caso di sinistro) il Contraente è tenuto ai seguenti adempimenti..
5.1 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex.
5.2 VARIAZIONI NELLE PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in base al quale fu fatta l’assicurazione.
Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società; l’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’appendice. La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.
A
5.3 REGOLAZIONE DEL PREMIO Determinazione del premio
1
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo (normalmente 12 mesi salvo esplicita diversa pattuizione) o alla scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi:
▪ l’indicazione del numero medio di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo. Per “numero medio di Assicurati” si intende la somma del numero di persone assicurate (per ogni categoria o gruppo) in ciascun mese diviso per il numero dei mesi (considerando tale la frazione iniziale o finale anche se di durata inferiore) componenti il periodo assicurativo;
▪ l’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale assicurato;
▪ gli altri elementi variabili contemplati in polizza.
2
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
B
Sanzioni
1
Se Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per la rata o le rate successive al periodo considerato dalla regolazione viene computato in conto e a garanzia del premio relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai
suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente e di comunicare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisca la mancata regolazione.
2
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta, maggiorata – a titolo di penale – del 50%.
Per i sinistri che si siano verificati nel periodo di cui si riferisce la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitale e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
3
Se la presente polizza sostituisce un contratto per il quale è prevista la regolazione del premio, questa deve essere effettuata nei termini previsti dal contratto sostituito. Trascorsi detti termini senza che il Contraente abbia comunicato i dati necessari alla regolazione o senza che abbia pagato il premio a conguaglio, a partire dal 30° giorno successivo ai termini per la comunicazione dei dati o alla data di notifica dell’appendice di regolazione, la garanzia della presente polizza è prestata comunque con uno scoperto del 50%, con indennizzi ridotti alla metà, salvo che l’accertamento della entità dei premi dovuti, ma non pagati, comporti una maggiore riduzione proporzionale (art. 1907 Cod. Civ.).
La Società ha la facoltà di comunicare per raccomandata anche la totale sospensione della garanzia o la risoluzione del contratto, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
L’assicurazione riprende pieno vigore dalle ore 24.00 del giorno di adempimento da parte del Contraente degli obblighi relativi alla comunicazione dei dati necessari alla regolazione e al pagamento del premio di conguaglio.
C
Premio minimo anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo.
Il nuovo importo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
D
Accertamenti e controlli
La Società ha il diritto di effettuare in qualunque momento verifichi e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
6.1 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI I N CASO DI SINISTRO
Entro tre giorni dalla data del sinistro deve essere dato avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Sede della Società, secondo quanto stabilito dagli artt. 1913, 1915, e 1910 del Cod. Civ.
La denuncia deve contenere: descrizione dell’infortunio, luogo, giorno, ora, cause che lo determinarono. Essa deve essere corredata dal certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa da parte dell’Assicurato.
Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.
L’accertamento di eventuali postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.
In caso di inabilità temporanea (con o senza applicazione di apparecchio gessato) i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
In caso di applicazione di apparecchio gessato, la natura della lesione, la relativa immobilizzazione e la sua durata devono essere provati da cartella clinica o da documento equivalente rilasciato dall’istituto di cura o dal medico che ha effettuato l’intervento.
Se l’inabilità temporanea si verifica quando l’Assicurato si trovi in territorio extra-europeo, l’indennizzo della diaria generica spetta soltanto per il periodo di degenza - documentata – in istituto di cura; permanendo lo stato di inabilità al rientro in Europa, questo deve essere comunicato alla Società entro tre giorni, pena la decadenza del diritto all’indennizzo corrispondente.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Per il rimborso delle spese di cura devono essere presentati documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati, nonché la documentazione medica relativa. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l’attestazione del contributo erogato dall’Ente pubblico o delle spese rimborsate dall’Assicuratore privato.
L’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
6.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze diretti esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui al punto B1 dell’art. 4.1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
6.3 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza dell’inabilità temporanea e delle spese di cura, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
6.4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A.
Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.
6.5 ANTICIPO SULL’INDENNIZZO
L’Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell’indennizzo nei seguenti casi:
a
Invalidità Permanente
Trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%, viene corrisposto all’Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base al presumibile indennizzo definitivo.
6.6 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
6.7 TUTELA DELL’EVENTUALE RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, l’indennità viene computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora la presente polizza derivi dall’applicazione di un contratto di lavoro la norma si intende annullata.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Sempre operanti).
7.1 LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI l’assicurazione vale soltanto per gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento per conto del Contraente delle attività professionali descritte nella presente polizza
7.2 RISCHIO IN “ITINERE”
Ad integrazione della precedente Condizione Aggiuntiva 7.1 la garanzia si estende agli infortuni che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’Assicurato al luogo di lavoro e viceversa.
7.3 EVENTI CATASTROFICI
L’assicurazione vale per gli infortuni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani, ma per la metà delle somme indicate in contratto e per un massimo comunque di €. 129.200,00 per persona per ciascun caso di morte ed invalidità permanente totale. Inoltre se più Assicurati con la presente polizza fossero coinvolti in un medesimo evento, l’esborso massimo della Società non potrà superare l’importo di €. 1.549.400,00; se gli indennizzi spettanti complessivamente eccedessero tale importo, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti. Gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, verificatisi fuori dai confini degli stati d’Italia, di San Marino, del Vaticano, sono indennizzati senza tener conto dei limiti sopra indicati.
7.4 LIQUIDAZIONE PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DI GRADO ELEVATO
Nel caso l’invalidità permanente sia maggiore del 60% del totale, la Società liquida un indennizzo in misura pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.
7.5 CONDIZIONI SPECIALI (DIRIGENTI – AMMINISTRATORI – BENEFICIO DELL’ASSICURAZIONE AL CONTRAENTE - ASSICURAZIONE DI PERSONA NON NOMINATA –RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE)
A
Amministratori – Rischio carica
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni occorsi agli Assicurati nello svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente e precisamente durante riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, sempreché sia documentato attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio del Contraente, che l’infortunio si è verificato durante gli eventi sopra descritti.
B
Dipendenti in missione
L’assicurazione è operante per gli infortuni verificatisi al conducente durante la guida, in occasione di missioni od adempimenti di servizio, di veicoli dell’Ente o personali.
L’assicurazione è operante a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente e sia guidato da persona in possesso della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi.
C
Beneficio dell’assicurazione a favore del Contraente
Premesso che la presente assicurazione è stipulata dal Contraente allo scopo di garantirsi contro le perdite materiali ed ogni altro onere che gli potesse derivare dalla morte o da una invalidità permanente o temporanea degli Assicurati, si conviene che qualsiasi indennizzo spettante a termini di polizza sarà dalla Società pagato direttamente al Contraente medesimo, che solleva la Società da qualsiasi obbligo verso gli Assicurati e/o eredi e/o aventi causa nascente dall’assicurazione.
7.6 ESONERO DALLA DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI SOTTOSCRITTE DAGLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dal denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o stipulino in proprio con altre o con la sottoscritta Compagnia.
7.7 ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITÀ
(Valido unicamente in caso di rapporto di dipendenza fra Contraente e Assicurato).
Il Contraente è esonerato dal denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione e che dovessero in seguito sopravvivere. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute.
E’ tuttavia espressamente confermato che l’indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i “criteri di indennizzabilità”stabiliti dall’art. 6.2.
E’ parimenti confermato l’art. 3.2 “Persone non assicurabili – Limiti di età”; pertanto qualora l’infortunio colpisca una persona non assicurabile il relativo premio sarà restituito dalla Società.
Inoltre, qualora l’infortunato risulti “persona assicurabile con patto speciale” (art. 3.3) la garanzia è ugualmente operante, ma l’indennizzo liquidabile a termini di polizza è ridotto alla metà.
7.8 ASSICURAZIONE PER CATEGORIE O GRUPPI
( Con regolazione del premio al termine di ciascun periodo assicurativo – art. 5.3)
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai libri amministrativi del Contraente tenuti obbligatoriamente per legge.
L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente circa la consistenza numerica degli assicurati per ogni categoria (o gruppo), quale risulta inizialmente indicata in polizza. Eventuali variazioni in corso di contratto avranno automatica validità agli effetti della garanzia senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente: delle variazioni si terrà conto in sede di regolazione del premio, agli effetti della quale si considera il “numero medio” degli assicurati per ogni categoria (v. punto A) 1 dell’art. 5.4).
Cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cannara per l’anno 2014
OFFERTA ECONOMICA
PER IL LOTTO D - INFORTUNI
(da inserire esclusivamente nella busta “Offerta economica”)
La sottoscritta Società ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………..… propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
INFORTUNI
CONTRAENTE: Comune di Cannara
DURATA CONTRATTUALE: Anni 1 dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24.00 del
31/12/2014
RISCHIO ASSICURATO:
A) Infortuni Amministratori Comunali
B) Infortuni Dipendenti in missione con automezzi propri e dell’Ente
PARAMETRI PREVENTIVI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
A) | Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri) | 18 |
B) | Dipendenti in missione con automezzi propri | Km 6.000 |
B) | Dipendenti in missione con automezzi dell’Ente | 12 |
MASSIMALI DI GARANZIA
Categoria A: | Morte €. 200.000,00 | I.P. | €. 250.000,00 |
Categoria B: | Morte €. 200.000,00 | I.P. | €. 250.000,00 |
PREMIO ANNUO LORDO PER CIASCUN ASSICURATO
Categorie Assicurati Premio Annuo Lordo
A) Amministratori n. 18 x Euro ……. cadauno = €. ……………..
B) Dipendenti in missione con automezzi propri
Km 6.000 x Euro ……. per Km = €. ……………..
B) Dipendenti in missione con automezzi dell’Ente
n. 12 x Euro ……. cadauno = €. ……………..
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: Euro ………...………………..
DATA ……………………………..
FIRMA ……………………………………………….