Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario Clausole campione

Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario. Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing. Per i contratti di credito e credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.
Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario. Per i contratti di locazione operativa, finanziaria e noleggio, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore , restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.