FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
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Samples: Contratto Di Servizio Per l'Ideazione E Realizzazione Delle Azioni Di Informazione E Pubblicità, Contratto Di Servizio Per l'Organizzazione Della Partecipazione a Eventi
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. 1. Il fallimento dell’Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
3. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
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Samples: Contratto Di Servizio Per La Campagna Di Comunicazione
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, in nel caso di morte, interdizioneinterdizione o inabilitazione del titolare, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può è facoltà dell’Amministrazione proseguire il rapporto di appalto contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori suoi eredi o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può aventi causa ovvero recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il mandatariocontratto con altra impresa del raggruppamento o altra, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzioneentrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, direttamente o che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a mezzo degli altri mandantipartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguireescluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: Contratto D’appalto