Common use of FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Clause in Contracts

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal RUP. La verifica della conformità finale consiste nel: - accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto; - certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore; - accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle 30 prestazioni contrattuali, come sopra accertate. Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell’Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine. Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore. È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Appaltatore, il quale all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di crisi aziendale, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente dell’appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del presente medesimo appaltatore, nonché di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’appalto, unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione. In caso di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una morte del titolare di ditta individuale, nel sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso dal Contratto. Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ha la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto Contratto con altra impresa un’impresa del raggruppamento gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento gruppo in dipendenza della causa predettadi una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contrattoContratto. In caso di fallimento dell’impresa mandantedi un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. La Stazione Appaltante in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del servizio direttamente. Ai contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 110 140 del Codice l’Ente interpella CODICE, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il l’affidamento del completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertadelle prestazioni. Si procederà procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta offerta, fino al quinto migliore miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario. La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione L’affidamento del completamento delle prestazioni, come certificata dal RUP. La verifica della conformità finale consiste nel: - accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto prestazioni avviene alle medesime condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto; - certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore; - accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle 30 prestazioni contrattuali, come sopra accertate. Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell’Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine. Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore. È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Appaltatore, il quale all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verificaofferta.

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Samples: Contratto D’appalto

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis opelegis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ente del Consorzio proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ,il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente il Consorzio interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal RUP. La verifica della conformità finale consiste nel: - accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto; - certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore; - accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle 30 prestazioni contrattuali, come sopra accertate. Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell’Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine. Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore. È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Appaltatore, il quale all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

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Samples: Contratto D’appalto

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ente dell’UTG proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente l’UTG ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella L’UTG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura ricerca di gara, risultanti dalla relativa graduatoriamercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerenteofferta, escluso l’originario aggiudicatario. La verifica L’UTG si riserva la facoltà di conformità finale è avviata entro 10 giorniinterpellare anche soggetti che non hanno partecipato all'originaria ricerca di mercato, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal RUP. La verifica della conformità finale consiste nel: - accertare la regolare esecuzione al fine di tutto stipulare un nuovo contratto per il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto; - certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni completamento dell’esecuzione del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore; - accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. La verifica di conformità finale è conclusa se questi ultimi non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle 30 prestazioni contrattuali, come sopra accertate. Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell’Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine. Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore. È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi disponibili o difetti anche idonei in relazione a parti, componentiquel momento all’assunzione dell’incarico, o funzionalità quando condizioni di necessità ed urgenza, opportunamente motivate, non rilevabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Appaltatore, il quale all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verificaconsentono la suddetta consultazione prioritaria.

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Samples: Contratto Di Appalto