Common use of FESTIVITA' Clause in Contracts

FESTIVITA'. Art. 117 Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti: - Anniversario della Liberazione (25 aprile) - Festa del Lavoro (1° maggio) - Festa della Repubblica (2 giugno) - Capodanno (1° gennaio) - Epifania (6 gennaio) - Lunedì di Pasqua (mobile) - Assunzione (15 agosto) - Ognissanti (1° novembre) - Immacolata Concezione (8 dicembre) - X. Xxxxxx (25 dicembre) - X. Xxxxxxx (26 dicembre) - Patrono della città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività. A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto. Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla Parte speciale del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

FESTIVITA'. Art. 117 Le festività per le quali viene stabilito che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: 25 Aprile – Ricorrenza della Liberazione 1° Maggio – Festa dei lavoratori 2 Giugno – Festa della Repubblica Il 1° giorno dell’anno Il 6 Gennaio - l’Epifania Il giorno del Lunedì di Pasqua Il 15 Agosto – festa dell’Assunzione Il 1° Novembre – Ognissanti L’8 Dicembre – Immacolata Concezione Il 25 Dicembre – Natale Il 26 Dicembre – X. Xxxxxxx La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il trattamento economico lavoro In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo sono le seguenti: - Anniversario nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della Liberazione (25 aprile) - Festa del Lavoro (1° maggio) - Festa della Repubblica (2 giugno) - Capodanno (1° gennaio) - Epifania (6 gennaio) - Lunedì di Pasqua (mobile) - Assunzione (15 agosto) - Ognissanti (1° novembre) - Immacolata Concezione (8 dicembre) - X. Xxxxxx (25 dicembre) - X. Xxxxxxx (26 dicembre) - Patrono della città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festivitàne giorni sopra indicati. A tutto Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura e il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata sistema di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le – nel caso che la festività cadenti nel ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza obbligatoria per gravidanza ingiustificata e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS comunque derivante da corrispondersi a carico del datore di lavoroogni altra causa imputabile al lavoratore stesso. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovutauna domenica, oltre in aggiunta alla normale retribuzione giornalierasarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, la retribuzione per le ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n°, 54 , il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma precedente. Le ore di servizio effettivamente prestatelavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le maggiorazioni per lavoro festivo modalità previste per ciascun comparto nella Parte speciale agli articoli 90 e 91 del precedente Titolo XXIII del presente contratto. Per Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il trattamento economico riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con tali ore sarà corrisposta la percentuale di servizio si rinvia alla Parte speciale del presente contrattorelativa sola maggiorazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

FESTIVITA'. Art. 117 Le festività per le quali viene stabilito che dovranno essere retribuite sono quelle indicate di seguito: ® 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione ® 1 maggio - Festa dei lavoratori ® Il 1° gennaio dell’anno ® Il 6 gennaio - Epifania ® Pasqua ® Il giorno di lunedì dopo Pasqua ® Il 15 agosto - festa dell’Assunzione ® Il 1° novembre - Ognissanti ® L’8 dicembre - Immacolata Concezione ® Il 25 dicembre - Natale ® Il 26 dicembre - Santo Stefano ® La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il trattamento economico lavoro. In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo sono le seguenti: - Anniversario articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori. In conseguenza della Liberazione (25 aprile) - Festa del Lavoro (1° maggio) - Festa della Repubblica (2 giugno) - Capodanno (1° gennaio) - Epifania (6 gennaio) - Lunedì di Pasqua (mobile) - Assunzione (15 agosto) - Ognissanti (1° novembre) - Immacolata Concezione (8 dicembre) - X. Xxxxxx (25 dicembre) - X. Xxxxxxx (26 dicembre) - Patrono della città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festivitànei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità. A tutto Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera- qualunque sia la misura ed il personale assente nelle giornate sistema di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le retribuzione- nel caso che la festività cadenti nel ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione o di assenza obbligatoria per gravidanza ingiustificata e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS comunque derivante da corrispondersi a carico del datore di lavoroogni altra causa imputabile al lavoratore stesso. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi In caso di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni una domenica in aggiunta alla retribuzione normale sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione normale. Nel caso di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornalieracoincidenza con una di dette festività, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale celebrazione del presente contrattoSanto Patrono verranno spostate ad un altro giorno. Per le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977 n. 54 (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte che coincidono con la percentuale domenica. In sostituzione delle festività abolite dalla legge n. 54 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori potranno fruire compatibilmente con le esigenze aziendali di permessi individuali retribuiti. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale di cui all'art. 24, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio si rinvia alla Parte speciale prestato. Le ore di lavoro, a qualunque titolo richieste, prestate nei giorni festivi sopra indicati dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall'art. 18. Per i lavoratori del presente contrattoComune di Roma è considerato festivo anche il 29 giugno (San Xxxxxx e Paolo). Di conseguenza, per i lavoratori del Comune di Roma, i giorni di permesso a fronte delle ex-festività religiose sono 4.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

FESTIVITA'. Art. 117 Le Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati: festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguentinazionali: - Anniversario della Liberazione (25 aprile) - : Ricorrenza della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro (1° maggio) - dei Lavoratori; giugno: Festa della Repubblica (2 giugno) - Capodanno (Repubblica; festività religiose: 1° gennaio) - Epifania (: primo giorno dell’anno; 6 gennaio) - : Epifania; il giorno del Lunedì di Pasqua (mobile) - Assunzione (Pasqua; 15 agosto) - Ognissanti (1° : festa dell’Assunzione; 1 novembre) - Immacolata Concezione (: Ognissanti; 8 dicembre) - X. Xxxxxx (: Immacolata Concezione; 25 dicembre) - X. Xxxxxxx (: Santo Natale; 26 dicembre) - Patrono : Santo Stefano; la solennità del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste dagli Artt. 145 e 147. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Normale Mensile, in conseguenza della città In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festivitànei giorni di festività di cui sopra. A tutto In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il personale assente nelle giornate godimento di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una un'altra giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoroRetribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto. Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla Parte speciale del presente contratto.al Lavoratore nei

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro