FESTIVITA'. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: 1) Capodanno (1^ gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Lunedì di Pasqua (mobile) 4) Anniversario della Liberazione (25 aprile) 5) Festa del Lavoro (1^ maggio) 6) Festa della Repubblica ( 2 giugno) 7) Assunzione della Madonna (15 agosto) 8) Ognissanti (1^ novembre) 9) Immacolata Concezione (8 dicembre) 10) X. Xxxxxx (25 dicembre) 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre) 12) Santo Patrono (mobile) In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all’ art. 76. Le lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato. Ove accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota economica.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
FESTIVITA'. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1^ gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (mobile)
4) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
5) Festa del Lavoro (1^ maggio)
6) Festa della Repubblica ( 2 giugno)
7) Assunzione della Madonna (15 agosto)
8) Ognissanti (1^ novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) X. Xxxxxx (25 dicembre)
11) X. S. Xxxxxxx (26 dicembre)
12) Santo Patrono (mobile) In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all’ art. 76. Le lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato. Ove accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota economica.
Appears in 1 contract
FESTIVITA'. Tutte le lavoratrici e tutti ed i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1^ gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (mobile)
4) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4) Lunedì di Pasqua (mobile)
5) Festa del Lavoro (1^ maggio)
6) Festa della Repubblica ( (2 giugno)
7) Assunzione della Madonna (15 agosto)
8) Ognissanti (1^ novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) X. Xxxxxx (25 dicembre)
11) X. Xxxxxxx (26 dicembre)
12) Santo Patrono (mobile) In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice o e del lavoratore la normale retribuzione di cui all’ art. 76al precedente art.46. Le lavoratrici o ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato. l'interessata/o. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o ed il lavoratore hanno ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessatol'interessata/o. In caso di orario di lavoro organizzato su 5 giorni, il sabato – ai fini del precedente comma, viene considerato come un giorno di riposo. Ove accertate esigenze di servizio In caso ciò non consentano il riposo compensativo, la dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota economica.fosse possibile verrà riconosciuto 1/26 della retribuzione mensile
Appears in 1 contract