Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) è il seguente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione ovvero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate. Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenica.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Xxxxxxxx, AscensioneAscen- sione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e XxxxxPaolo) è il seguente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione ovvero ov- vero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate. Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale dovrà do- vrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenicado- menica.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) è il seguentese- guente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio ser- vizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione ovvero ov- vero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendaliazien- dali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio servi- zio in una delle suddette giornate. Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale setti- manale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenica.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il . Il trattamento per le giornate dichiarate del giorno della Unità Nazionale 4 novembre, dichiarato non più festive festivo agli effetti civili dalla della legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SSè quello previsto dai commi seguenti.
2. Xxxxxx e Xxxxx) è il seguente: al Al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato, prestato senza alcuna maggiorazione ovvero ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le che verrà subordinato alle esigenze di lavoro aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
3. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia venga chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornatenella suddetta giornata.
4. Al lavoratore assente nelle stesse giornate nella stessa giornata per un riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
5. Per Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicurativi in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto, l'integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il 4 novembre valgono le disposizioni cento per le festività cadenti di domenicacento della retribuzione giornaliera.
Appears in 1 contract
Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. X. Xxxxxxxx, AscensioneAscen- sione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) è il seguente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione maggiorazio- ne ovvero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativocompen- sativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In questo ultimo ul- timo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in una delle suddette sud- dette giornate. Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale dovrà do- vrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenicado- menica.
Appears in 1 contract
Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive fe- stive agli effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Xxxxxxxx, AscensioneAscen- sione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) è il seguente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione retri- buzione per le ore di servizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione mag- giorazione ovvero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In questo que- sto ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo con- gruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in una delle suddette sud- dette giornate. Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenicado- menica.
Appears in 1 contract