Common use of Fideiussioni Clause in Contracts

Fideiussioni. 1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del gestore della Stanza di compensazione e nell’interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'2% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal Codice delle assicurazioni. La fideiussione in sede di prima applicazione non può essere inferiore a 600.000 euro, ferma la possibilità di adeguamento da parte del gestore della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3 lett. b). La fideiussione costituita da ogni impresa deve essere prestata da un solo istituto di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. All'atto di assumere la fideiussione, l'Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli importi richiesti dal gestore della Stanza di compensazione. 2. Ogni impresa partecipante, all'atto del rinnovo biennale, ragguaglia l'importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio precedente. L’importo della fideiussione va adeguato anche in occasione di fusioni societarie.

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Samples: Convenzione Tra Assicuratori Per Il Risarcimento Diretto

Fideiussioni. 1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore 36.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente scrittura. 36.2 A garanzia della realizzazione degli interventi previsti nel quinquennio 2018-2022, individuati nella delibera di CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 19 del gestore 10/12/2019 la Società presta idonea garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, con esclusione della Stanza di compensazione e nell’interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'2% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal Codice delle assicurazioni. La fideiussione in sede di prima applicazione non può essere inferiore a 600.000 euro, ferma la possibilità di adeguamento da parte del gestore preventiva escussione della stanza di compensazione Società medesima ai sensi dell’art. 3 lett. b). La fideiussione costituita da ogni impresa 1944 c.c., che deve essere prestata annualmente aggiornata in modo da coprire gli investimenti da realizzare nei successivi 5 anni. 36.3 La Società si impegna a dare comunicazione all' Ufficio d’Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. 36.4 La Società ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla fideiussione in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ufficio d’Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ufficio d’Ambito, pena l’incameramento dalla cauzione di cui all’art. 35 di un solo istituto importo pari a 20.000 euro (€ ventimila/00) per ogni trimestre di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. All'atto di assumere la fideiussioneritardo, l'Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti decorrenti dalla prima messa in mora senza esito. 36.5 La prestazione della garanzia prestatanon limita l'obbligo della Società di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche a terzi, gli importi richiesti dal gestore della Stanza in base alle norme di compensazionelegge. 2. Ogni impresa partecipante, all'atto del rinnovo biennale, ragguaglia l'importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio precedente. L’importo della fideiussione va adeguato anche in occasione di fusioni societarie.

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Samples: Accordo Di Regolazione Dei Rapporti

Fideiussioni. 1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del gestore della Stanza di compensazione e nell’interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'2all’1% dell'ammontare dell’ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio dell’esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal Codice delle assicurazioni. La fideiussione in sede di prima applicazione non può essere inferiore a 600.000 300.000 euro, ferma la possibilità di adeguamento da parte del gestore della stanza di compensazione ai sensi dell’artdellart. 3 lett. ba). La fideiussione costituita da ogni impresa deve essere prestata da un solo istituto di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. All'atto All’atto di assumere la fideiussione, l'Istituto l’Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli importi richiesti dal gestore della Stanza di compensazione. 2. Ogni impresa partecipante, all'atto all’atto del rinnovo biennale, ragguaglia l'importo l’importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio dell’esercizio precedente. L’importo della fideiussione va adeguato anche in occasione di fusioni societarie. 3. Quando un’impresa partecipante presenti nella regolazione mensile dei rapporti contabili un saldo debitore superiore alla propria fideiussione, l’impresa è obbligata ad elevare, salvo deroghe specificatamente autorizzate, la fideiussione fino al limite del saldo suddetto. 4. In caso di mancato versamento, nei termini e con le modalità stabilite dal gestore della Stanza di compensazione, del saldo complessivo mensile debitore, il GSC previa diffida scritta all’impresa inadempiente ad eseguire il versamento entro le successive ventiquattrore, provvederà a richiedere l’importo necessario all’Istituto fideiussore, assegnando all’impresa stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7.2, un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione;

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Samples: Convenzione Tra Assicuratori Per Il Risarcimento Diretto Rc Auto

Fideiussioni. 1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del gestore della Stanza di compensazione e nell’interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'2% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal Codice delle assicurazioni. La fideiussione in sede di prima applicazione non può essere inferiore a 600.000 euro, ferma la possibilità di adeguamento da parte del gestore della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3 lett. b). La fideiussione costituita da ogni impresa deve essere prestata da un solo istituto di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. All'atto di assumere la fideiussione, l'Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli importi richiesti dal gestore della Stanza di compensazione. 2. Ogni impresa partecipante, all'atto del rinnovo biennale, ragguaglia l'importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio precedente. L’importo della fideiussione va adeguato anche in occasione di fusioni societariesocietarie o di acquisizioni, anche parziali, di portafoglio.

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Samples: Convenzione Per Il Risarcimento Diretto