Obblighi in caso di risoluzione del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. (art.139 del D.Lgs. n. 163/2006) 14
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'articolo 108 comma 9, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di disponibilità disposta dall’Utilizzatore nelle ipotesi cui alle lettere b) ed e) dell’art. 17, l’Affidatario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Utilizzatore; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Utilizzatore provvede d'ufficio addebitando all’Affidatario i relativi oneri e spese. L’Utilizzatore, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Affidatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Affidatario di agire per il risarcimento dei danni.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art.139 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli artt.135, 136, 137, 138 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. 14.1. Con la risoluzione del contratto, le autorizzazioni di accesso precedentemente concesse al personale del for- nitore interessato agli impianti e ai locali di alpitronic cessano. Il fornitore è tenuto a restituire tutti i documenti, le informazioni, i progetti e i disegni che ha ottenuto nell'ambito del contratto e/o ai fini dell'esecuzione o in occasione del contratto. Le copie di documenti su supporti elettronici e su supporti informatici, che non pos- sono essere consegnati, devono essere cancellate dal fornitore o rese definitivamente inutilizzabili.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante nei casi previsti ai punti precedenti (8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7), si applicano le norme previste al riguardo dall’art. 139 del D. Lgs. n.163/2006, per le quali l’appaltatore deve provvedere entro il termine assegnato dalla stazione appaltate al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto. (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)