Common use of Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le In considerazione delle particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo settore, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa e per contenere l'uso di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme lavoro straordinario o di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui soprasospensioni del lavoro, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'annoorario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 104 24 settimane. Per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale di lavoro è superiore alle 40 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevatisettimanali, la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro non potrà superare in ogni caso le 72 ore annue oltre le 40 settimanali. A fronte del superamento dell'orario contrattualecontrattuale di lavoro ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà, nell'arco corrisponderà una pari entità di riposi compensativi entro un periodo di 12 mesi dall'inizio mesi. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà regolamentare in maniera differente la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del ciclo di flessibilitàprecedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una dei periodi di pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 1210% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Al verificarsi L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. Tali modalità le eventuali variazioni dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori essere tempestivamente comunicate per rimuovere i motivi di dissensoiscritto. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendalicomunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della La presente normativa sulla flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non interessati e prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo A fronte di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle esigenze aziendali comportanti variazioni di intensità dell'attività dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essaessa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'azienda potrà realizzare diversi l'orario normale di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo. In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in particolari periodi dell'anno, tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con il superamento dell'orario prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale sino al limite delle 48 nei limiti di 44 ore settimanali, per un massimo settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di 104 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattualecorrispondente entità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di supero e del 15% per le successiveferie spettante, da liquidare nei periodi all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, abbiano maturato il ricorso alla flessibilità, diritto. Dichiarazione a verbale Sono comunque fatti salvi i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti diversi regimi flessibili di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni orario di lavoro nelle giornate previsti da accordi aziendali o territoriali. Dichiarazione a verbale Premesso che la regolazione dell'orario di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale lavoro è di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui soprapertinenza delle parti sociali, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzatastipulanti concordano che, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità approvazione di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di legge sulla riduzione dell'orario di lavorolavoro contrattuale, ore si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di ferietale disciplina alle caratteristiche del settore, eccanche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi Nota a verbale In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale sette giorni settimanali a livello aziendaleturni. N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa Cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 96 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre)nell'anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, flessibilità ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, contrattuale corrisponderà, nel corso nell'arco dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSUR.S.U., illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle le ore necessarie e della la loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'aziendaapplicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in un apposito incontro sede di esame tra Direzione e RSUR.S.U. entro cinque giorni dalla comunicazione. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico tecnico-produttive aziendali. Le modalità di per il recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Artdell'art. 17 del Decreto decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Artdell'art. 9, comma 2 lettera 2, lett. d), ) del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Artart. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma Con la modifica del presente articolo, il suddetto periodo le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di 12 mesi potrà essere prolungato lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con accordo sindacale a livello aziendalel'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'art. 36, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni ad eventi improvvisi ed imprevedibili od ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda lavoro, che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, ed al fine di parti ridurre l'utilizzo di essaaltri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'azienda l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite ed attivando la Banca delle 48 ore settimanaliOre. Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell'Art. 4, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per un massimo ogni periodo di 104 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale45 giorni, corrisponderàla media di 58 ore, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di comprese le ore di riduzionestraordinario. ViceversaLa durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, tenuto conto delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione impennate della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impiantidi settore, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo correlata alla stagionalità e/o gli eventuali punti festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i motivi Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di dissensoeffettuarli. Esaurita Pertanto, il Dipendente deve prestare la procedura sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti. Le parti convengono di cui soprasoffermarsi sulla predominante caratteristica del Settore Turistico, la stagionalità e, conseguentemente, sulla necessità di offrire flessibilità dell’orario di lavoro, al precipuo fine di armonizzare tra loro, sia le mansioni del personale, sia le esigenze del turismo stesso e, contemporaneamente, agevolare le microimprese del settore, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione necessitano di cui poter impiegare le risorse in modo completo ed efficiente in ogni periodo dell’anno. La stagionalità, nelle sue diverse accezioni, ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc., necessita di adeguate politiche legislative e contrattuali al comma 6fine di incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche. Potranno, infatti, essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, ovvero, sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro tali da comportare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle normalmente previste ed a compensazione prestazioni di durata inferiore. In tale ottica, il programma maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale lavoro di riunione di cui sopradurata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivomentre, per individuare le modalità del recupero settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista non dà luogo a riduzioni della normale retribuzione. Tutto ciò premesso, qualora le aziende o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. Le modalità i gruppi di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione aziende che intendessero avvalersi della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario possibilità di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Art. 9, a condizione che articolo potranno attivare una negoziazione a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità o interaziendale per il raggiungimento di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Art. 35accordi, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di flessibilità e alle relative percentuali applicate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - In caso di mancata prestazioneessa, per comprovati motivi, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore particolari citate tipologie di riduzione dell'orario rapporti di lavoro, ore di ferie, ecc. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa Cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 96 ore all'anno (1o gennaio - 31 1° gennaio-31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSUR.S.U., illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. R.S.U. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso. Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo. Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento dei livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso. Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico tecnico-produttive aziendali. Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell'Artdell'art. 17 del Decreto decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'Artdell'art. 9, comma 2 2, lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato Artart. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. Dichiarazione a verbale 1 - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, concordata in data 11/6/200811 giugno 2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'Artall'art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. Dichiarazione a verbale 2 - In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc. NOTA A VERBALE Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.

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Samples: moodle.adaptland.it