Common use of Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di delle 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane110 ore all'anno. In ogni casoL'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, l'aziendae le settimane con prestazioni lavorative inferiori, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annuealle esigenze prospettate. A fronte della prestazione di del superamento dell'orario contrattuale, le ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione riduzione potranno essere programmate anche per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattualesingoli lavoratori. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di applicazione superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e prevede dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il lavoro domenicaleperiodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesi.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede anche il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. ; In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. ; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza 1. Considerate le particolari caratteristiche del settore a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda l’azienda - d’intesa con le XX.XX. firmatarie - potrà realizzare diversi regimi di orarioprevedere, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui al limite precedente art. 8, in mancanza di 48 ore settimanaliRSU o RSA, per un massimo la comunicazione sarà effettuata all’ente bilaterale di 24 settimaneriferimento, sulla apposita modulistica che sarà predisposta dallo stesso ente. 2. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni il suddetto diverso regime di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali orario di lavoro non può prevedere eccedenze rispetto le alle quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annuelavorate. 3. A fronte della prestazione del superamento dell’orario di ore aggiuntive ai sensi del precedente commalavoro normale, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, l’azienda diminuirà - nel corso dell'anno ed dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di diminuzione del lavoro - una pari entità di ore di riduzionelavorative, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario dell’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 4. L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in quelli regime di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competenteed alle RSU o RSA o Ente Bilaterale. 5. La flessibilità dell'orario dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità dell'intensita lavorativa l'azienda potrà potra realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà potra disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà riconoscera ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità intensita lavorativa, dei periodi di pari entità entita di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà provvedera a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilitàflessibilita, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà andra inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità flessibilita dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza 1. Considerate le particolari caratteristiche del settore a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda l’azienda - d’intesa con le XX.XX. firmatarie - potrà realizzare diversi regimi di orarioprevedere, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui al limite precedente art. 8, In mancanza di 48 ore settimanaliRSU o RSA, per un massimo la comunicazione sarà effettuata all’ente bilaterale di 24 settimaneriferimento, sulla apposita modulistica che sarà predisposta dallo stesso ente. 2. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni il suddetto diverso regime di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali orario di lavoro non può prevedere eccedenze rispetto le alle quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annuelavorate. 3. A fronte della prestazione del superamento dell’orario di ore aggiuntive ai sensi del precedente commalavoro normale, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, l’azienda diminuirà - nel corso dell'anno ed dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di diminuzione del lavoro - una pari entità di ore di riduzionelavorative, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario dell’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 4. L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in quelli regime di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competenteed alle RSU o RSA o Ente Bilaterale. 5. La flessibilità dell'orario dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In Le aziende che operino su orari e turni di lavoro fissi e prestabiliti, in assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà lavorativa, potranno realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni sottoscrizione di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa lavorativa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, orario rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed e in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, flessibilità e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede anche il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito della delle sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR all’EPABIC territoriale competente. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante ritenersivincolante per tutti i lavoratori e prevede il lavoro domenicale.

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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. ; In ogni caso, l'azienda, a seguito della sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. ; A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Analoga comunicazione andrà inviata all’EPAR all’EBINASPRI territoriale competente. La presente normativa sulla flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante è impegnativa per tutti i lavoratori interessati e prevede il lavoro domenicaleprestazioni domenicali.

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