Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto di 173 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa fargliele godere. 2) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale. 3) L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di voler utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alla O.S. firmataria del presente contratto per conoscenza. 4) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. (1) Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l’azienda - d’intesa con le OO. SS. firmatarie a livello territoriale - potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui all’articolo 95; l’azienda dovrà darne comunicazione alle R.S.A. e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
(2) In considerazione ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario 24 settimane annue.
(3) A fronte del superamento dell’orario di lavoro su 6 giorninormale, con un limite massimo l'eccedenza delle ore o frazioni di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Pertantoeffettivamente lavorate, qualora dall’andamento confluiranno nel monte ore della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità di 173 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa fargliele godereseguito specificate.
2(4) Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da parte dell’Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà decorrere dalla prima ora successiva all’orario definito.
(5) L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
(6) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
3) L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di voler utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alla O.S. firmataria del presente contratto per conoscenza.
4) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi, CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto di 173 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa fargliele godereconsentirlo.
2) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
3) L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di voler utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alla O.S. firmataria del presente contratto per conoscenza.
4) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
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Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto di 173 168 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 168 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa fargliele godere.
2) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
3) L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di voler utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alla O.S. firmataria del presente contratto per conoscenza.
4) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) Considerate le particolari caratteristiche del settore a cui il presente contratto si riferisce e al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l’azienda - d’intesa con le XX.XX. firmatarie - potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui al precedente art. 8, in mancanza di RSU o RSA, la comunicazione sarà effettuata all’ente bilaterale di riferimento, sulla apposita modulistica che sarà predisposta dallo stesso ente.
2) In considerazione ogni caso, il suddetto diverso regime di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di non può prevedere eccedenze rispetto alle 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Pertantolavorate.
3) A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto di 173 ore l’azienda diminuirà - nel corso dell’anno e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le diminuzione del lavoro - una pari entità di ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate lavorative, con la maggiorazione del 5% salvo stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa fargliele goderedi diminuzione dell’orario contrattuale.
24) L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori e alle RSU o RSA o Ente bilaterale.
5) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
3) L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di voler utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alla O.S. firmataria del presente contratto per conoscenza.
4) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
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