Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di un adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per gli Studi, lo Studio potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXV. Per la particolare attività degli Studi che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti, salvo diverso accordo di secondo livello, convengono quanto segue: - ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore settimanali, comprese le ore di straordinario. - la durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle intensificazioni della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi. - la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo, e prevedere ogni altra deroga legale in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. - nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
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