Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa e nell’intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali. 2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. 3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale. 4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. 5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive Considerate le particolari caratteristiche del settore della panificazione che impongono incrementi ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziendea tale caratteristica, al fine viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di soddisfare esigenze connesse lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'azienda o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29in particolari periodi, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 120 ore annuali.
2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3nell'anno. A fronte della prestazione del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno sei mesi ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le Parti convengono che a decorrere dall'1/1/89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, comma 9, C.C.N.L. 16/6/84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi annuali retribuiti, che saranno proporzionati verranno utilizzati, sulla base delle prestazioni effettuate di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data dell'1/1/93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità.
5, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale Ferma restando la non cumulabilità di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competentidiverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente C.C.N.L., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma - Dichiarazione di flessibilità Parte - La FNAII-CGIA ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio articolo possa essere finalizzata su richiesta del programma stessolavoratore all'aggiornamento tecnico-pratico dei lavoratori.
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Samples: CCNL
Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario dell'orario di lavoro, l’azienda l'azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29all'articolazione prescelta, con il superamento dell’orario in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad per un massimo di 96 ore annuali.
2ore. Nell’ambito Nell'ambito del II II° livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario dell'orario contrattuale.
4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario settimanale con- trattuale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
5. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione applicazione della flessibilità all’Osservatorio all'Osservatorio Nazionale ed alle Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive Considerate le particolari caratteristiche del settore della panificazione che impongono incrementi ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziendea tale caratteristica, al fine viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di soddisfare esigenze connesse lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'azienda o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29in particolari periodi, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 ore annuali.
2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
380 ore. A fronte della prestazione del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione tabellare da liquidare nei periodi di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 24. Le modalità attuative di flessibilità.
5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione quanto previsto al 2° comma del programma di flessibilità di cui al presente articolo, relativamente alla distribuzione delle ore di superamento dell'orario contrattuale, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per anno si intende il periodo iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude le prestazioni domenicali ed, in presenza di 12 mesi seguente la data regime straordinario, le prestazioni orarie di avvio del programma stessolavoro individuali. Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a livello regionale.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive Considerate le particolari caratteristiche del settore della panificazione che impongono incrementi connessi ed anche ad eventi non nella disponibilità delle aziendeallo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, al fine viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di soddisfare esigenze connesse lavoro. Per fare fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'azienda o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29in particolari periodi, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 100 ore annuali.
2nell'anno. Nell’ambito del II livello di La contrattazione possono essere realizzate intese per collettiva regionale potrà modificare il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3numero delle ore massime annuali previste dal comma precedente. A fronte della prestazione del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di permessi annuali che superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate definite congiuntamente e per iscritto in regime di flessibilità.
5tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione L'attuazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competentiè impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Comunicherà altresì tempestivamente La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le eventuali variazioni allo stessomaterie oggetto di trattativa a livello regionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. Ai fini dell’applicazione In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del programma lavoro delle imprese del settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stessolavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive Considerate le particolari caratteristiche del settore della panificazione che impongono incrementi connessi ed anche ad eventi non nella disponibilità delle aziendeallo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, al fine viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di soddisfare esigenze connesse lavoro. Per fare fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'azienda o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29in particolari periodi, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 ore annuali.
2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3nell'anno. A fronte della prestazione del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di permessi annuali che superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate definite congiuntamente e per iscritto in regime di flessibilità.
5tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione L'attuazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competentiè impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Comunicherà altresì tempestivamente La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma materie oggetto di flessibilità trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di cui al lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'oraria contrattuale di lavoro. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'Associazione o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda la stessa potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29, in particolari periodi con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 300 ore annuali.
2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3nell'anno. A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 18 mesi dall'inizio della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno flessibilità ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di ore riposi compensativi, senza la corresponsione di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4nessuna maggiorazione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base superamento dei medesimi Modalità applicative, relative alta distribuzione delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il ore nel periodo di 12 mesi seguente recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'associazione e i lavoratori. La presente normativa include prestazioni domenicali e festive Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative di II Livello, possono essere previste la data gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di avvio del programma stessolavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario dell'orario di lavoro, l’azienda l'azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione all'articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali.
2. Nell’ambito Nell'ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario dell'orario contrattuale.
4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario settimanale con- trattuale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione applicazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico tecnico-produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario dell'orario di lavoro, l’azienda l'azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione all'articolazione prescelta ai sensi dell’artdell'art. 29, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali.
2. Nell’ambito Nell'ambito del II secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario dell'orario contrattuale.
4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario settimanale con- trattuale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
5. Nell’ambito Nell'ambito della calendarizzazione l’azienda l'azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione applicazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale all'Osservatorio nazionale ed Organizzazioni Sindacali sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive Considerate le particolari caratteristiche del settore della panificazione che impongono incrementi ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziendea tale caratteristica, al fine viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di soddisfare esigenze connesse lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'azienda o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29in particolari periodi, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 120 ore annuali.
2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3nell'anno. A fronte della prestazione del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno sei mesi ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che a decorrere dal 1º gennaio 1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9º comma, c.c.n.l. 16 giugno 1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi annuali retribuiti, che saranno proporzionati verranno utilizzati, sulla base delle prestazioni effettuate di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1º gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità.
5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni superiore alle 40 ore, allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolostesso lavoratore, per anno si intende il periodo l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Ferma restando la non cumulabilità di 12 mesi seguente la diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di avvio stipula del programma stessopresente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Alla luce delle peculiarità tecnico produttive Considerate le particolari caratteristiche del settore della panificazione che impongono incrementi ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziendea tale caratteristica, al fine viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di soddisfare esigenze connesse lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa e nell’intento dell'azienda o di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario parti di lavoroessa, l’azienda l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29in particolari periodi, con il superamento dell’orario dell'orario contrattuale sino al limite di delle 48 ore settimanali e fino ad settimanali, per un massimo di 96 120 ore annuali.
2nell'anno. Nell’ambito Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del II livello 10% da liquidare nei periodi di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti medesimi. Fermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui al precedente comma.
3sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti. A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà, entro un periodo di sei mesi dall'effettuazione della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno flessibile ed in periodi di minore intensità lavorativaproduttiva, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
4riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario contrattuale settimanale con- trattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 L'attuazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi annuali retribuiti, che saranno proporzionati verranno utilizzati, sulla base delle prestazioni effettuate di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità.
5. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni superiore alle 40 ore, allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolostesso lavoratore, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente l'anno in cui viene effettuata la data di avvio del programma stessoflessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie