Common use of Flessibilità dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 136 ore nell'annoannue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicativeTale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla retribuzione distribuzione delle ore nel periodo di supero, alle forme, ai tempi di recupero e all'utilizzo delle riduzioniriduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente congiuntamente, e per iscritto iscritto, in tempo utile tra l'azienda e ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimentimotivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Le parti convengono che fra le materie oggetto Il regime di trattativa flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

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Samples: www.sportellolia.it

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità l’entità dei ricorsi ricor- si allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario flessi- bilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per fare far fronte alle variazioni di intensità dell'attività dell’attività lavorativa dell'azienda dell’azienda o di parti di essa, l'azienda l’azien- da potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale dell’orario con- trattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 120 ore nell'annoannue. A fronte del superamento dell'orario dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avve- nire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicativeTale maggiorazione non é cumulabile con quanto previsto dall’art. 22. Le modalità attuative di quanto previsto al 2o comma del presente articolo, relative alla retribuzione distribuzione delle ore nel periodo di supero, alle forme, ai tempi di recupero e all'utilizzo delle riduzioniriduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente congiuntamente, e per iscritto iscritto, in tempo utile tra l'azienda e l’azienda ed i lavoratori. L'attuazione L’attuazione della flessibilità è é impegnativa per tutti i lavoratori interessati interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimentimotivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Le parti convengono che fra le materie oggetto Il regime di trattativa flessibilità é incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni indi- viduali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retri- buiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da con- tratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente C.C.N.L., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

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Samples: Contratto Metalmeccanici

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate La gestione efficace dell’orario delle prestazioni è una delle componenti primarie per ottimizzare l’organizzazione del lavoro, cogliere le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo diverse esigenze produttive, conciliare tempi di contenere l'entità lavoro e tempi di vita, in dipendenza dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale volumi di lavoro, tipologia dei lavori, stagionalità, servizio al cliente. Per fare Al fine di soddisfare le esigenze di orario determinate dalle mutevoli combinazioni delle variabili indicate le parti concordano quanto segue: A far data dal 1 marzo 2014 è introdotto un regime di flessibilità dell’orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art.120 del C.C.N.L. settore commercio, per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale, con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato. Ferma restando l’articolazione dell’orario medio settimanale (40 ore), o il diverso orario stabilito per il tempo parziale, per far fronte alle variazioni mensili dell’intensità lavorativa dell’azienda, l’orario di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda lavoro settimanale aziendale potrà essere aumentato, nell’arco di tutto l’anno, di 4 ore a settimana o diminuito di parti 4 ore per settimana. Il regime di essaflessibilità entrerà in vigore di norma al 1° di gennaio e avrà validità annua. Per il solo anno 2014 il regime di flessibilità avrà inizio dal 1 gennaio 2014 e si concluderà il 31 dicembre 2014. Di norma la compensazione delle ore lavorate in più e di quelle lavorate in meno avverrà nell’anno di competenza, l'azienda potrà realizzare diversi regimi o nel periodo di lavoro previsto per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine la verifica dei residui avverrà alla fine del rapporto di lavoro, e si procederà in quel momento al pagamento delle ore residue con le maggiorazioni previste. Nell’eventualità di residui di ore negativi, le ore saranno compensate con i permessi per riduzione di orario in particolari periodio se indisponibili, con le ferie residue. Qualora alla data del 31.12 di ciascun anno dovessero risultare ore da recuperare o da usufruire , ciò sarà possibile fino alla data del 31.03 dell’anno successivo a quello di competenza. Per le eventuali ore di esubero non recuperate alla data del 31.3 si procederà al pagamento, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanaliprimo cedolino utile, riconoscendo la maggiorazione prevista per un massimo lo straordinario diurno o per il lavoro supplementare (15% o 30%). Nel caso di 96 ore nell'anno. A fronte flessibilità negativa si procederà allo slittamento del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativifino a completo recupero. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale all’orario di lavoro settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario dell’orario contrattuale. Per Il lavoro straordinario decorrerà dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. Al fine di consentire il confronto richiesto per la flessibilità, l’azienda provvederà a informare annualmente le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione XX.XX. territoriali per verificare l’andamento del 10% da liquidare nei periodi regime di superamento dei medesimiflessibilità. Modalità applicativeL’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzionicon congruo preavviso, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i ai lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte il programma definito di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionaleapplicazione della flessibilità, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative e terrà conto nella redazione dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari turni di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolodella disponibilità alla flessibilità e delle esigenze rappresentate dai lavoratori per garantire la corretta conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Caput Liberum s.r.l.

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell’anno) e per un massimo di 20 settimane esaminate tra la R.S.U. e la Direzione aziendale le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda produzione e/o di parti di essaconsegna, l'azienda potrà realizzare verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato Le ore in particolari periodiquesto modo prestate oltre l’orario settimanale, entro Il limite massimo di 104 ore annue potranno essere elevate con accordo sindacale a livello aziendale Nel caso di adozione della flessibilità di orario tra il superamento dell'orario contrattuale sino al termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo Art. 34 (Lavoro Notturno) Il limite delle 48 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore, stabilito dalla legge, in caso di orario plurisettimanale viene calcolato come media nell’arco di 12 mesi, salvo sia diversamente stabilito a livello aziendale. Considerata la particolare esigenza dell’industria calzaturiera di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività nel fine settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con orari di lavoro particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte dei giorni settimanali, si prevede che per un massimo tali fattispecie le parti a livello aziendale possano concordare che la durata massima dell’orario lavorativo di 96 8 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro sia calcolata come media su un periodo settimanale o plurisettimanale Art. 42 (Giorni festivi) I lavoratori dipendenti maturano il diritto in ragione d’anno a fruire di riposi compensativi pari a 4 giornate in regime di orario distribuito su 5 giorni, ed a 5 giornate in regime di orario distribuito su 6 mesi ed in giorni. Dette giornate confluiranno nell’istituto “banca delle ore” di cui all’art. 35, a far data dal 1° gennaio 2001. Il godimento di tali riposi sarà stabilito a livello aziendale tra R.S.U. e Direzione aziendale, tenuto anche conto delle necessità tecnico-produttive e dei periodi di minore maggiore intensità produttivaproduttiva Art. 58 (Xxxxxxxx ed infortunio non sul lavoro) Dichiarazione a verbale Previo accordo con la Direzione aziendale il lavoratore può ridurre la durata dell’aspettativa già richiesta, una pari entità di riposi compensativiriprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l’azienda potrà far accertare l’idoneità fisica del lavoratore, ai sensi della legge n. 300/1970. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattualeArt. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.62 (

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate Al fine di affrontare la congiuntura negativa che da oltre un lustro condiziona pesantemente l’attività dell’azienda ed in particolare quella dell’edilizia le particolari caratteristiche del settore ed parti convengono che uno degli strumenti più importanti riguarda l’articolazione degli orari di lavoro, rendendoli più flessibili al fine di massimizzare l’utilizzo degli impianti nei momenti di punta di lavoro e di abbassarlo nei momenti di scarico di commesse. Tale necessità non riguarda soltanto le imprese che svolgono attività fortemente condizionate dalla stagionalità, ma va estesa a tutte le imprese che hanno necessità di cogliere tutte le opportunità di lavoro, abbassando i costi di produzione e meglio rispondendo alla domanda di mercato e garantendo, anche allo scopo per questa via, maggiore occupazione. Si conviene quindi che l’orario di contenere l'entità lavoro normale resta fissato a 40 ore settimanali, ma che queste sono la risultante di una media plurisettimanale, con compensazione all’interno dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta dodici mesi successivi all’evento che ha prodotto la flessibilità dell'orario contrattuale necessità di rimodulare l’orario di lavoro. Per fare fronte alle variazioni La ripartizione giornaliera dell’orario di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o lavoro settimanale è competenza esclusiva della Direzione Aziendale che potrà stabilirla anche in modo non uniforme , previo esame congiunto con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che dovrà concludersi trascorsi 5 giorni lavorativi dopo il primo incontro. L’orario plurisettimanale, di parti cui al comma due del presente articolo, potrà essere attivato per ragioni produttive dalla Direzione Aziendale senza limiti di essautilizzo degli orari, l'azienda potrà realizzare diversi regimi purché compatibili con la capienza della compensazione prevista per i dodici mesi successivi e con un orario massimo effettivo di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanalisettimanali e per non oltre sei mesi consecutivi e nell’arco dell’anno solare. Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e di recupero dell’orario settimanale di cui al comma precedente sono stabilite dalla Direzione Aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale che si intenderà esaurito entro 5 giorni dalla data del primo incontro. Nel corso dell’esame congiunto la Direzione Aziendale fornirà tutte le indicazioni riguardanti i gruppi di lavoratori interessati, per le ore necessarie e la loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e recupero settimanale. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all’attivazione dell’orario plurisettimanale. Nei casi di necessità improvvise e che riguardino un massimo arco di 96 ore nell'annotempo non superiore ai tre mesi di picco produttivo e relativo recupero la comunicazione ai lavoratori viene ridotta a 5 giorni lavorativi, fermo restando l’esame congiunto che si dovrà esaurire in 2 giorni lavorativi. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed La comunicazione ai lavoratori verrà data attraverso affissione in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativiluoghi accessibili a tutti i lavoratori interessati e tramite la scala gerarchica aziendale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento supero che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattualeminore prestazione. Per le ore prestate oltre l'orario l’orario contrattuale verrà corrisposta la settimanale se prestate di sabato sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione omnicomprensiva del 1015% da liquidare nei periodi per compensare il disagio derivante dalla diminuzione della copertura dei mezzi di superamento dei medesimitrasporti pubblici durante il week end. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali interessati, essendo commisurabile a fronte normale orario di comprovati impedimentilavoro e non straordinario. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto Diverse modalità di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già articolazione dell’orario plurisettimanale potranno essere definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articoloin sede aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed e a sospensioni del lavoro connesso connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo L'applicazione della normativa di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra a decorrere dall'1.1.89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, comma 9, ccnl 16.6.84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le materie oggetto esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di trattativa contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data dell'1.1.93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente ccnl, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Dei Settori Metalmeccanico E Installazione Di Impianti

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare far fronte alle variazioni di intensità dell'attività dell’intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essadell’azienda, l'azienda questa potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodiorario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell'orario all’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite delle di 48 ore settimanali, per un massimo di 96 250 ore nell'annonell’anno solare. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàprecedente comma, di norma entro un periodo di 6 mesi l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativiore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari dell’orario di lavoro, fatto salvo dovrà comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale i lavoratori ed il numero di ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L’azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale l’avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione. Nel caso in cui in determinati periodi dell’anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di lavoro, l’azienda potrà far effettuare ai lavoratori un orario inferiore rispetto all’orario previsto dal contratto di lavoro mantenendo la retribuzione relativa all’orario contrattuale; l’azienda potrà successivamente compensare le ore effettuate in meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa. L’azienda che vorrà avvalersi di quanto stabilito previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione Paritetica Territoriale così come inizialmente indicato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all’orario normale di lavoro previsto dall'art.27 del presente C.C.N.L., che a seguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati. L’eventuale interruzione dell’orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste e concordate in sede locale. I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

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Samples: www.flai.it

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 100 ore nell'anno. La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle ore massime annuali previste dal comma precedente. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, regionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del lavoro delle imprese del settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità dell'orario di lavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori. Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca­ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte­ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca­ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per fare far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo L'applicazione della normativa di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicaliLe Parti convengono che a decorrere dall'1/1/89 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, comma 9, C.C.N.L. 16/6/84, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le parti convengono che fra le materie oggetto frazioni di trattativa anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data dell'1/1/93, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente C.C.N.L., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista . - Dichiarazione di Parte - La FNAII-CGIA ritiene che la gestione delle modalità applicative possibilità di cui al comma 11 del presente articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all'aggiornamento tecnico-pratico dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articololavoratori.

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta settimane in cui è prevista la flessibilità dell'orario potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale. Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivo. Eventuali residui non goduti saranno liquidati con le stesse modalità dei permessi di riduzione dell’orario di lavoro Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a tempo pieno, l’istituto della flessibilità di cui alla presente normativa verrà applicato qualora il contratto di lavoro stipulato con il dipendente abbia durata superiore di mesi due compreso un’eventuale proroga dello stesso. Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro durante l’esercizio, le eventuali ore di lavoro svolte in eccedenza e non recuperate saranno liquidate con la retribuzione di fatto di cui all’art. 152 del CCNL dell’ultimo mese di lavoro. Per fare fronte alle variazioni La Cooperativa evidenzierà nella busta paga del mese di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o riferimento le ore prestate in eccedenza, le ore recuperate ed il montante residuo delle ore da recuperare. La Cooperativa, inoltre, mensilmente trasmetterà ad ogni unità operativa i tabulati riepilogativi delle ore da recuperare di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale ogni dipendente. Le settimane saranno previste sino al limite delle 48 ore settimanali, per ad un massimo di 96 6 nel primo semestre e 10 nel secondo semestre; La situazione delle ore nell'annosvolte in eccedenza e l’attuazione dei recuperi saranno oggetto di verifica negli incontri che le parti attiveranno durante l’esercizio. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed Per la definizione della retribuzione oraria i divisori rimangono invariati anche per i periodi in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativicui è prevista la flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia contenuti del presente accordo non si applicano ai dipendenti che ricoprono funzioni e ruoli di cui agli inquadramenti previsti dal vigente CCNL alla Categoria Quadri, 1° e 2° livello. Le ore prestate in occasione delle aperture domenicali nei periodi in cui è prevista la flessibilità oraria, su richiesta dei lavoratori che le hanno effettuate, potranno essere retribuite. La Cooperativa in armonia con quanto previsto al titolo II art 2b del vigente contratto si impegna ad accompagnare la comunicazione alle Rsu con le informazioni circa gli obiettivi organizzativi e di superamento qualità del servizio che in quelli si intendono cogliere con l’applicazione del titolo sulla flessibilità. In considerazione delle particolarità organizzative del magazzino e dell’ipermercato, dei flussi produttivi e delle vendite, fermo restando le opportunità stabilite dal vigente accordo, previo confronto con le Rsu potranno essere previste modalità di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione applicazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte rispondenti alle esigenze di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolotali tipologie.

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Samples: www.cgilsiena.org