Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa l’orario normale settimanale di lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il sei mesi. Nel caso del superamento dell’orario contrattuale normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l’orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:
a) in particolari periodi dell’anno sino al limite caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario normale;
b) in caso di superamento dell’orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell’applicazione del della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10, per 10,per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, con per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi data di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornataavvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittoiscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio Al termine del programma annuale di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 149 e nei limiti previsti dall’art. 148.
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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 12 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilitàflessibilità entro il 30 novembre dell’anno precedente; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro, previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con . Ai fini dell’applicazione del presente articolo per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi data di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornataavvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto, con preavviso di 15 giorni. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio Al termine del programma annuale di flessibilitàflessibilità le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario.
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Flessibilità dell'orario. 1. Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità dell'intensità lavorativa dell’aziendadell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione all'articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale dell'orario contrattuale, in particolari periodi dell’anno dell'anno, sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese Il limite massimo è esteso a 24 settimane per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimanele agenzie immobiliari.
2. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commidel precedente comma, l’azienda l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista . Per i lavoratori dipendenti da call center in outsourcing e per i periodi lavoratori dipendenti da agenzie immobiliari viene riconosciuto un incremento del monte annuo di permessi retribuiti di cui all’articolo 139, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario contrattualenormale settimanale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornataper anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale.
5. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario definito.
6. L’azienda L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittoiscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio Al termine del programma annuale di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 130 e nei limiti previsti dall’art. 129.
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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto L’attuazione di forme di flessibilità dell’orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi sulla produttività e sulla qualità del servizio attraverso una maggiore efficienza organizzativa, tenendo conto al contempo e delle esigenze dei lavoratori e di risultati positivi occupazionali, anche con incremento di orari dei rapporti a tempo parziale e/o con trasformazione dei rapporti a tempo parziale in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’artrapporto a tempo pieno. 10In questo quadro, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’aziendalavorativa, questa potrà l’azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, orario con il superamento e con la riduzione dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno normale settimanale. Il superamento dell’orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 44 42 ore settimanali, e per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di delle ore aggiuntive aggiuntive, ai sensi dei precedenti commidel precedente comma, l’azienda l’impresa riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità, ed in periodi un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattualenormale settimanale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattualemedesimo, senza aumenti o decurtazioni retributive, tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i quali saranno effettuati i relativi conguagli in ragione degli orari effettuati nel periodo di riferimento. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare definito per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilitàsettimana.
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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo Considerate le particolari caratteristiche del settore a cui il confronto in materia previsto in sede presente contratto fa riferimento ed al fine di contrattazione aziendale dall’art. 10fronteggiare le variazioni, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’aziendaanche stagionali, questa di intensità lavorativa, il datore di lavoro potrà realizzare diversi regimi di orarioprevedere, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite e in caso di 44 ore settimanalispecifiche esigenze organizzative, per un massimo regimi di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per orario flessibile che prevedano il superamento dei limiti di cui del normale orario settimanale. L’orario settimanale potrà raggiungere al precedente comma sino ad un massimo di le 48 ore settimanali per e non potranno essere superate le 120 ore da recuperare nell’arco di un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in anno; tale recupero potrà avvenire nei periodi di minore intensità lavorativa, lavorativa e comunque sulla base delle indicazioni aziendali. Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro denominata “riposi compensativi” di entità pari entità di alle ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, svolte in particolare, ove più rispetto all’orario normale; le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittofruite dal lavoratore entro un periodo di 6 (sei) mesi con le modalità fissate in seguito. Ai fini dell’applicazione del Inoltre, la totalità dei lavoratori beneficerà di una quantità di permessi retribuiti pari a 16 (sedici) ore, fruibili sulla base delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa nel corso dell'anno solare; qualora non goduti, tali permessi saranno retribuiti con la mensilità di gennaio dell'anno successivo. La quantità di permessi di cui al presente paragrafo viene incrementata di 8 (otto) ore (raggiunge cioè le 24 (ventiquattro) annue) quando il predetto regime di flessibilità venga attuato dal singolo lavoratore. L'attuazione della flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilitàtutti i lavoratori.
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Samples: Collective Labor Agreement